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CCNL

CCNL CONI (dal 01.01.1995)

CCNLK601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2022 al 31 dic 2025

Parti stipulanti

SindacatiFP-CGILCISL-FPUIL-PAUGL-FNOSCISAL-FIALPUSBCONFSAL-FNP
Datori di lavoroCONI Servizi S.p.A.Sport e SaluteFederazioni Sportive Nazionali

Sfera di applicazione

Si applica al personale dipendente di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti. Il CCNL può inoltre estendersi, per espressa adesione, ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo mediante specifico atto con le parti firmatarie.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale non dirigente di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

Validità: dal 01/01/2022 al 31/12/2025.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal contratto. In mancanza di disdetta, il CCNL si rinnova tacitamente di anno in anno.

Sono richiamati nel testo consolidato:

  • il CCNL del 19/12/2025;
  • la stesura definitiva del 23/01/2026;
  • l’interpretazione autentica del 18/03/2026.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • CONI Servizi S.p.A.
  • Sport e Salute
  • Federazioni Sportive Nazionali

Organizzazioni sindacali

  • FP-CGIL
  • CISL-FP
  • UIL-PA
  • UGL-FNOS
  • CISAL-FIALP
  • USB
  • CONFSAL-FNP

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi mensili per livello con decorrenze 01/01/2022, 01/01/2023, 01/01/2024 e 01/01/2025, come riportati nella sintesi di riferimento.

Livello01/01/202201/01/202301/01/202401/01/2025E.D.R.
QS3.934,214.077,604.100,764.176,70234,41
Q3.672,193.806,033.827,653.898,53215,29
D23.160,413.275,603.294,203.355,21158,85
D12.937,853.044,933.062,223.118,93158,85
C42.756,472.856,932.873,162.926,37153,45
C32.545,942.638,732.653,722.702,86153,45
C22.323,192.407,872.421,542.466,39136,15
C12.283,362.366,592.380,032.424,10131,29
B42.258,332.340,642.353,942.397,5385,98
B32.117,382.194,562.207,022.247,8985,98
B21.942,182.012,972.024,402.061,8983,27
B11.912,851.982,561.993,832.030,7581,12
A41.900,361.969,621.980,812.017,4975,81
A31.823,631.890,091.900,831.936,0375,81
A21.734,601.797,821.808,041.841,5273,11
A11.674,121.735,141.745,001.777,3170,41

L’E.D.R. è erogato per 13 mensilità e spetta al personale che abbia maturato almeno un anno dalla data di assunzione.

Retribuzione tabellare annua

Dal testo contrattuale risultano anche i valori annui della retribuzione tabellare (tabella B, valori per 12 mensilità):

Livello01/01/202201/01/202301/01/202401/01/2025
QS47.210,4748.931,1549.209,0950.120,38
Q44.066,2945.672,3845.931,8146.782,41
D237.924,9139.307,1639.530,4440.262,49
D135.254,2036.539,1136.746,6737.427,17
C433.077,6034.283,1834.477,9235.116,41
C330.551,2531.664,7531.844,6132.434,34
C227.878,3028.894,3829.058,5129.596,64
C127.400,3628.399,0228.560,3429.089,24
B427.099,9728.087,6828.247,2328.770,33
B325.408,6026.334,6726.484,2626.974,71
B223.306,1524.155,5924.292,8024.742,67
B122.954,1623.790,7723.925,9024.368,98
A422.804,3323.635,4823.769,7424.209,92
A321.883,5122.681,1022.809,9323.232,35
A220.815,2321.573,8821.696,4322.098,22
A120.089,4920.821,6920.939,9621.327,74

Parametri di calcolo retributivo

VoceValore
Divisore orario156
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

LivelloDal 01/01/2022Dal 01/01/2023Dal 01/01/2024Dal 01/01/2025
QS137,16143,3923,1675,94
Q128,02133,8421,6270,88
D2110,18115,1918,6161,00
D1102,42107,0817,3056,71
C496,10100,4616,2353,21
C388,7692,7914,9949,14
C280,9984,6713,6844,84
C179,6083,2213,4444,08
B478,7382,3113,3043,59
B373,8277,1712,4740,87
B267,7170,7911,4337,49
B166,6969,7211,2636,92
A466,2569,2611,1936,68
A363,5866,4710,7435,20
A260,4763,2210,2133,48
A158,3661,029,8632,32

Premio aziendale di risultato e premio individuale

La disciplina del P.A.R. (Premio aziendale di risultato) e del P.I. (Premio individuale) è demandata alla contrattazione integrativa.

Dal testo completo emerge inoltre che:

  • dal 01/01/2025 la somma destinata al Premio Aziendale di Risultato è incrementata del 7,3% e rideterminata al 15,56% della retribuzione media fissa aziendale pro-capite in atto al 01/01/2017;
  • dal 01/02/2026 (primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del CCNL) l’incremento viene destinato al Premio di Risultato ad Ammontare Variabile (PRAV) e il P.A.R. viene ridefinito al 14,50%;
  • ai Premi Individuali è destinata una somma pari al 2,06% della retribuzione media fissa aziendale pro-capite in atto al 31/12/2005, con limite massimo individuale di una mensilità.

Valorizzazione professionale – Indennità apicale consolidato (IAC)

Spetta in unica soluzione con la retribuzione di novembre:

ParametroRequisitiImporto
A4almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni nella categoria A350,00
B4almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni nella categoria B425,00
C4almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni nella categoria C500,00

L’IAC è subordinata:

  • alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento;
  • al conseguimento di una valutazione non inferiore a "più che adeguato" riferita all’anno precedente.

Indennità di funzione – Quadri

Ai Quadri spetta una specifica indennità mensile di funzione. Dal 01/01/2025:

CasisticaMisura
Quadri in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL12%
Quadri nominati durante la vigenza del CCNL, anche se assunti con altro inquadramento12%
Quadri con almeno 15 anni nella categoria15%
Quadri con almeno 15 anni nella categoria e titolari della responsabilità di una struttura20%
Quadri assunti successivamente alla sottoscrizione del CCNL10%
Quadri assunti successivamente alla sottoscrizione, dopo 5 anni nella categoria12%

Questa indennità compensa ogni prestazione connessa alla qualifica, comprese quelle eccedenti il normale orario, anche festive o in orari particolari.

Indennità di funzione – Categoria D

Ai lavoratori della categoria D spetta una specifica indennità mensile di funzione pari a un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Anche tale indennità compensa le prestazioni eccedenti l’orario normale, comprese quelle festive o in orari particolari.

Indennità di Posizione Organizzativa (IPO)

Dal 01/01/2026 è istituita l’IPO, pari a un dodicesimo del 4% della retribuzione tabellare annua in godimento, riconosciuta ai Quadri responsabili di struttura con attribuzione formale.

  • spetta sia ai responsabili già in carica alla sottoscrizione del CCNL sia a quelli nominati successivamente;
  • cessa al venir meno della responsabilità della struttura;
  • in prima applicazione confluiscono nell’IPO eventuali quote eccedenti già riconosciute ai titolari di struttura.

Reperibilità

  • 10 euro per ogni 12 ore continuative;
  • frazionabile in misura non inferiore a 4 ore;
  • se frazionata, il compenso è maggiorato del 10%;
  • in caso di reperibilità in giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo, anche senza chiamata;
  • in caso di chiamata, le ore lavorate sono compensate come straordinario o, a richiesta, con recupero orario.

Indennità di trasferta nazionale

Per le trasferte nazionali superiori a 12 ore, oltre al rimborso spese, spetta l’indennità giornaliera seguente:

LivelloLun-Ven e sabato con recuperoSabato senza recuperoDomenica e festivi con recuperoGiornata non lavorativa con recuperoGiornata non lavorativa senza recuperoRiposo settimanale con recupero
QS404040404040
Q404040404040
D2353535353535
D1353535353535
C48419117284191172
C37817715978177159
C27316314673163146
C17116014471160144
B47115914371159143
B36715013567150135
B26313812463138124
B16213612362136123
A46213512262135122
A36013111860131118
A25712511257125112
A15612110956121109

Indennità di trasferta internazionale

LivelloLun-Ven e sabato con recuperoSabato senza recuperoDomenica e festivi con recuperoGiornata non lavorativa con recuperoGiornata non lavorativa senza recuperoRiposo settimanale con recupero
QS707070707070
Q707070707070
D2606060606060
D1606060606060
C4123210191123210191
C3116196178116196178
C2108182165108182165
C1107179163107179163
B4106178162106178162
B3101169154101169154
B29615714396157143
B19515514295155142
A49415414194154141
A39214913792149137
A28914413189144131
A18714012887140128

Regole economiche sulla trasferta

Al personale inviato in trasferta competono inoltre:

  • rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute;
  • indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e al 10% del costo di treno o nave;
  • per trasferte superiori a 12 ore: rimborso pernottamento, pasti fino a 60,00 euro giornalieri, prima colazione fino a 5,00 euro se dovuta;
  • l’indennità di trasferta cessa dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella stessa località.

Pendolarismo

In base a distanza e/o tempo di percorrenza tra capoluogo di provincia e sede del comitato regionale:

CasisticaRegolaIndennità giornaliera
entro 60 km e/o 1 oraapplicazione automatica15
entro 100 km e/o 90 minutisu richiesta del dipendente20
oltre tali limitiriconoscimento per distanze/tempi superiori25

Spetta anche il rimborso dell’abbonamento ai mezzi di trasporto.

Welfare

Dal 01/01/2025 è riconosciuta a ciascun dipendente la somma di 880 euro annui da utilizzare per beni e servizi tramite piattaforma dedicata.

Caratteristiche:

  • non monetizzabile;
  • non convertibile in altra forma di retribuzione;
  • riproporzionata per rapporti inferiori all’anno e part-time;
  • dal testo completo, dal 01/02/2026 è prevista la riparametrazione per i rapporti di durata inferiore a un anno.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi.

Banca ore

Vi confluiscono le ore di lavoro straordinario o supplementare, da utilizzare entro l’anno successivo a quello di maturazione.

  • limite complessivo annuo: 50 ore accantonabili su richiesta del dipendente;
  • le ore possono essere richieste in retribuzione o come riposi compensativi;
  • le maggiorazioni dello straordinario/supplementare vengono pagate il mese successivo.

Flessibilità / orario elastico

Per ciascuna giornata interessata spetta una maggiorazione della retribuzione oraria, con aggiunta del rateo di 13ª:

  • 15% per orario elastico.

Orario plurisettimanale

L’orario può essere realizzato come media su più settimane, con prestazioni superiori alle 36 ore fino a 46 ore, anche su 6 giorni.

  • sulle ore oltre 36 spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria, con aggiunta del rateo di 13ª.

Lavoro straordinario

Maggiorazioni dell’ora base incrementata del rateo di 13ª:

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno15%
Straordinario festivo30%
Straordinario notturno50%

Lavoro notturno

Si considera lavoro notturno quello eseguito dalle 22:00 alle 06:00.

Lavoro festivo

Per il lavoro festivo infrasettimanale spetta la maggiorazione del 30%.

Lavoro nel giorno di riposo settimanale

  • maggiorazione 80%;
  • diritto a riposo compensativo.

Lavoro a turni

Spetta un’indennità giornaliera per i livelli da C4 ad A1:

LivelloIndennità giornaliera
C418,55
C317,13
C215,63
C115,37
B415,19
B314,25
B213,07
B112,87
A412,78
A312,27
A211,67
A111,26

Ulteriori maggiorazioni orarie per turni (con aggiunta del rateo di 13ª ed esclusione dell’EDR):

FasciaOrarioMaggiorazione
A06:00 - 08:3012%
B18:00 - 22:0012%
C22:00 - 06:00100%
Festivagiorni festivi100%
Notturna festivanotte in giorno festivo105%

Le maggiorazioni delle fasce A, B e C non sono cumulabili con quelle festive/notturne festive.

Lavoro in fascia pomeridiana

Se non è configurabile il lavoro su turni, può essere adottata l’articolazione in fascia pomeridiana entro il limite di 4 giorni a settimana per dipendente.

  • maggiorazione del 18% della retribuzione oraria, con esclusione dell’EDR e aggiunta del rateo di 13ª.

Lavoro domenicale

Per alcune aree professionali indicate dal CCNL, il datore può distribuire l’orario su 5 giorni comprendendo sabato e/o domenica, entro il limite del 50% del personale interessato.

Per le prestazioni domenicali:

  • maggiorazione del 30%;
  • preavviso minimo di 5 giorni;
  • massimo 20 domeniche nell’anno solare.

Classificazione del personale

Il sistema di classificazione si articola in:

  • Categoria A: parametri A1, A2, A3, A4;
  • Categoria B: parametri B1, B2, B3, B4;
  • Categoria C: parametri C1, C2, C3, C4;
  • Categoria D: livelli D1, D2;
  • Quadri: Q1 e Q Super.

Progressioni economiche interne

  • Categoria A: passaggio al parametro superiore dopo 3 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro;
  • Categoria B: dopo 4 anni;
  • Categoria C: dopo 5 anni;
  • Categoria D: da D1 a D2 dopo 6 anni.

Per il personale assunto successivamente al 26/05/2008 e fino alla vigenza del CCNL, il periodo utile per il primo passaggio al parametro superiore è incrementato, per una sola volta, di 2 anni.

Sono inoltre possibili passaggi alla categoria immediatamente superiore, secondo criteri di valorizzazione di capacità, merito e potenzialità.

Ferie, festività e permessi

Ferie

AnzianitàFerie annue
fino a 3 anni di servizio26 giorni lavorativi
oltre 3 anni di servizio28 giorni lavorativi

Festività soppresse

  • 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare.

Permessi retribuiti

Il CCNL prevede, tra gli altri:

  • 3 giorni annui per gravi e particolari motivi personali o familiari;
  • 3 giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;
  • 8 giorni per concorsi o esami, limitatamente ai giorni delle prove;
  • 3 giorni lavorativi per ogni evento di lutto nei casi previsti;
  • 15 giorni consecutivi per matrimonio o unione civile.

Sono inoltre richiamate le tutele di legge per:

  • assistenza a persone disabili;
  • cure per invalidi;
  • donne vittime di violenza;
  • permessi ex legge 53/2000.

Permessi brevi

  • fino a metà dell’orario giornaliero;
  • massimo 36 ore annue;
  • recupero di norma entro i successivi 30 giorni.

Malattia, infortunio e genitorialità

Malattia

Periodo di comporto: 18 mesi, sommando le assenze per malattia nei 3 anni precedenti l’episodio in corso.

Trattamento economico:

  • primi 9 mesi: 100% della retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili;
  • successivi 3 mesi: 90%;
  • ulteriori 6 mesi: 50%.

Malattie gravi (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, malattie cronico-degenerative ingravescenti):

  • conservazione del posto per ulteriori 12 mesi;
  • 100% della retribuzione fino a 18 mesi;
  • 70% per il restante periodo.

I giorni di ricovero, day hospital, terapie salvavita e relativi effetti collaterali debitamente certificati sono esclusi dal computo della malattia secondo quanto previsto dal CCNL.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto fino a completa guarigione clinica o stabilizzazione;
  • retribuzione intera comprensiva del trattamento accessorio, con esclusione dei compensi per straordinario, turni, orario elastico, plurisettimanale e fascia pomeridiana.

Maternità e paternità

  • durante il congedo di maternità/paternità spetta l’intera retribuzione fissa mensile e le quote di salario accessorio previste, con le esclusioni indicate dal CCNL;
  • i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti entro i primi 3 anni di vita del bambino sono retribuiti per intero e non riducono le ferie.

Donne vittime di violenza

La lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati ha diritto a:

  • un congedo massimo di 3 mesi nell’arco di 3 anni;
  • possibilità di fruizione giornaliera o oraria;
  • diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time.

Tipologie contrattuali

Periodo di prova

CategoriaDurata
A e B2 mesi
C4 mesi
D5 mesi
Quadri6 mesi

Part-time

  • trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione;
  • lavoro supplementare fino al tempo pieno con maggiorazione 15%;
  • lavoro straordinario con maggiorazione 30%;
  • clausole elastiche/flessibili con maggiorazione 10%.

Tempo determinato

  • limite numerico massimo: 14% dei contratti a tempo indeterminato;
  • i rapporti a termine di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere valorizzati per la copertura di posti vacanti identici;
  • periodo di prova: massimo 12 giorni lavorativi per rapporti fino a 6 mesi, massimo 30 giorni lavorativi per rapporti oltre 6 e fino a 12 mesi; oltre i 12 mesi, incremento di 1 giorno ogni 15 giorni di calendario;
  • il preavviso è di 1 giorno ogni 15 giorni di lavoro contrattualmente stabilito, con massimo 30 giorni se il rapporto supera l’anno.

Risoluzione del rapporto

Preavviso per licenziamento

Anzianità di servizioPreavviso
fino a 5 anni2 mesi
oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi
oltre 10 anni4 mesi

Dimissioni

  • i termini di preavviso sono ridotti della metà.

Decorrenza del preavviso

  • dal 1° o dal 16 di ciascun mese.

TFR

Si applica la disciplina della legge n. 297/1982 e dell’art. 2120 c.c.

La base di calcolo comprende:

  • retribuzione base mensile;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • elemento distinto della retribuzione;
  • altri eventuali assegni personali fissi e continuativi.

Altri istituti rilevanti

Relazioni sindacali

Il sistema si articola in:

  • informazione;
  • consultazione;
  • contrattazione integrativa;
  • interpretazione autentica.

Formazione

La formazione è qualificata come leva strategica di valorizzazione delle risorse e di crescita professionale. Il personale in formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Telelavoro e lavoro agile

  • il telelavoro è disciplinato direttamente dal CCNL;
  • il lavoro agile è demandato a un apposito accordo collettivo nazionale di comparto.

Coperture assicurative

Il datore di lavoro prevede:

  • copertura della responsabilità civile per il personale che operi con autonomia e responsabilità verso l’esterno;
  • polizza per uso del mezzo proprio in servizio;
  • polizza sanitaria;
  • polizza infortuni con capitale assicurato non inferiore a 2 annualità in caso di premorienza e 3 annualità in caso di invalidità permanente.

Servizio mensa / buoni pasto

Il datore può istituire mensa o riconoscere buoni pasto sostitutivi. Possono beneficiarne i dipendenti non in trasferta che prestino attività lavorativa per almeno 7,12 ore effettive nella giornata, con pausa di almeno 30 minuti e presenza successiva alla pausa secondo disciplina integrativa.

Accordi e rinnovi

CCNL del 19/12/2025Stesura definitiva del 23/01/2026Interpretazione autentica del 18/03/2026

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