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CCNL

CCNL Amministratori di Condominio (Cisal - Saci)

CCNLH475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiCISAL TerziarioCISAL
Datori di lavoroSACIANACI

Sfera di applicazione

Dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e delle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare; rientrano anche, in via esemplificativa, amministratori condominiali e di proprietà immobiliari, attività di transazioni immobiliari, aziende di manutenzioni collegate alla proprietà immobiliare, associazioni di categoria dei settori riconducibili e altre associazioni che prestino attività prevalente agli studi professionali o alle società di servizi alla proprietà immobiliare.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica ai dipendenti di:

  • studi professionali che amministrano condomini o immobili;
  • società di servizi integrati alla proprietà immobiliare;
  • attività collegate, come manutenzioni idrauliche, elettriche, del verde, tinteggiature, coibentazioni, sigillature e ripristini edili;
  • associazioni di categoria e altre realtà che prestano attività prevalente agli studi professionali e alle società del settore.

Validità

Secondo il rinnovo del 12/12/2025, la parte economica rinnovata decorre dal 01/01/2026 al 31/12/2028.
Il testo originario del CCNL è stato sottoscritto il 16/07/2022, con errata corrige del 27/07/2022, accordo del 31/10/2025 sull'indennità di vacanza contrattuale e accordo di rinnovo del 12/12/2025.

Struttura del trattamento economico minimo

La retribuzione minima è espressa come R.T.M.C.M. - Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile, per 13 mensilità, ed è comprensiva di:

  • componente parametrica;
  • ex elemento perequativo regionale;
  • ex indennità contrattuale;
  • ex indennità sostitutiva di mensa.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • SACI
  • ANACI

Organizzazioni sindacali

  • CISAL Terziario
  • CISAL

Trattamento economico

Retribuzione territoriale minima contrattuale mensile (R.T.M.C.M.) dal 01/01/2026

Di seguito i minimi mensili territoriali principali, per 13 mensilità.

RegioneQuadroA1A2B1B2C1C2D1D2Op. Vendita 1^Op. Vendita 2^Op. Vendita 3^
Lombardia2.959,092.596,152.353,182.113,221.929,751.804,761.683,781.585,401.446,821.736,771.624,291.515,40
Trentino2.949,092.588,152.346,182.107,221.924,751.799,761.679,781.582,401.442,821.732,271.619,791.511,80
Liguria2.949,092.588,152.346,182.106,221.924,751.799,761.678,781.581,401.442,821.732,271.619,791.510,90
Lazio2.945,092.585,152.343,182.104,221.922,751.797,761.677,781.581,401.441,821.730,471.617,991.510,00
Toscana2.942,092.582,152.341,182.102,221.920,751.796,761.676,781.580,401.440,821.728,671.617,091.509,10
Emilia Romagna2.928,092.570,152.330,182.093,221.912,751.789,761.669,781.573,401.434,821.721,471.610,791.502,80
Friuli2.921,092.564,152.325,182.088,221.908,751.785,761.666,781.571,401.432,821.717,871.607,191.500,10
Valle d'Aosta2.913,092.557,152.319,182.083,221.903,751.781,761.663,781.568,401.429,821.713,371.603,591.497,40
Umbria2.913,092.557,152.319,182.083,221.903,751.781,761.663,781.568,401.429,821.713,371.603,591.497,40
Piemonte2.906,092.551,152.314,182.079,221.899,751.778,761.660,781.565,401.427,821.709,771.600,891.494,70
Veneto2.881,092.530,152.295,182.062,221.885,751.765,761.648,781.554,401.416,821.697,171.589,191.483,90
Marche2.853,092.506,152.274,182.043,221.868,751.750,761.634,781.542,401.405,821.681,871.575,691.471,36
Sicilia2.826,092.482,152.253,182.024,221.852,751.736,761.621,781.530,401.394,821.667,471.563,091.459,66
Abruzzo2.825,092.482,152.252,182.024,221.851,751.735,761.621,781.529,401.393,821.666,571.562,191.459,60
Puglia2.821,092.479,152.250,182.022,221.849,751.734,761.620,781.528,401.392,821.664,771.561,291.458,70
Campania2.818,092.475,152.247,182.019,221.847,751.732,761.618,781.527,401.391,821.662,971.559,491.456,90
Sardegna2.815,092.474,152.246,182.018,221.846,751.731,761.617,781.527,401.391,821.662,071.558,591.456,00
Calabria2.782,092.445,152.220,181.996,221.827,751.714,761.602,781.513,401.377,821.644,971.543,291.442,50
Basilicata2.781,092.444,152.219,181.995,221.826,751.714,761.601,781.512,401.377,821.644,071.543,291.441,60
Molise2.780,092.443,152.219,181.994,221.826,751.713,761.601,781.512,401.377,821.644,071.542,391.441,60

Retribuzione territoriale minima contrattuale mensile (R.T.M.C.M.) dal 01/01/2027

RegioneQuadroA1A2B1B2C1C2D1D2Op. Vendita 1^Op. Vendita 2^Op. Vendita 3^
Lombardia3.044,782.670,412.419,832.172,251.983,061.854,271.729,481.628,051.484,901.784,751.668,841.556,53
Trentino3.034,782.662,412.412,832.166,251.978,061.849,271.725,481.625,051.480,901.780,251.664,341.552,93
Liguria3.034,782.662,412.412,832.165,251.978,061.849,271.724,481.624,051.480,901.780,251.664,341.552,03
Lazio3.030,782.659,412.409,832.163,251.976,061.847,271.723,481.624,051.479,901.778,451.662,541.551,13
Toscana3.027,782.656,412.407,832.161,251.974,061.846,271.722,481.623,051.478,901.776,651.661,641.550,23
Emilia Romagna3.013,782.644,412.396,832.152,251.966,061.839,271.715,481.616,051.472,901.769,451.655,341.543,93
Friuli3.006,782.638,412.391,832.147,251.962,061.835,271.712,481.614,051.470,901.765,851.651,741.541,23
Valle d'Aosta2.998,782.631,412.385,832.142,251.957,061.831,271.709,481.611,051.467,901.761,351.648,141.538,53
Umbria2.998,782.631,412.385,832.142,251.957,061.831,271.709,481.611,051.467,901.761,351.648,141.538,53
Piemonte2.991,782.625,412.380,832.138,251.953,061.828,271.706,481.608,051.465,901.757,751.645,441.535,83
Veneto2.966,782.604,412.361,832.121,251.939,061.815,271.694,481.597,051.454,901.745,151.633,741.525,03
Marche2.938,782.580,412.340,832.102,251.922,061.800,271.680,481.585,051.443,901.729,851.620,241.512,43
Sicilia2.911,782.556,412.319,832.083,251.906,061.786,271.667,481.573,051.432,901.715,451.607,641.500,73
Abruzzo2.910,782.556,412.318,832.083,251.905,061.785,271.667,481.572,051.431,901.714,551.606,741.500,73
Puglia2.906,782.553,412.316,832.081,251.903,061.784,271.666,481.571,051.430,901.712,751.605,841.499,83
Campania2.903,782.549,412.313,832.078,251.901,061.782,271.664,481.570,051.429,901.710,951.604,041.498,03
Sardegna2.900,782.548,412.312,832.077,251.900,061.781,271.663,481.570,051.429,901.710,051.603,141.497,13
Calabria2.867,782.519,412.286,832.055,251.881,061.764,271.648,481.556,051.415,901.692,951.587,841.483,63
Basilicata2.866,782.518,412.285,832.054,251.880,061.764,271.647,481.555,051.415,901.692,051.587,841.482,73
Molise2.865,782.517,412.285,832.053,251.880,061.763,271.647,481.555,051.415,901.692,051.586,941.482,73

Componente parametrica e scatti

La componente parametrica è già ricompresa nella R.T.M.C.M.

LivelloComponente parametrica dal 01/01/2026Componente parametrica dal 01/01/2027Scatti (10 triennali)
Quadro2.390,222.475,9140,00
A12.071,532.145,7937,00
A21.859,061.925,7134,00
B11.646,601.705,6331,00
B21.487,251.540,5628,00
C11.381,011.430,5226,00
C21.274,781.320,4824,00
D11.189,801.232,4522,00
D21.062,321.100,4020,00

Divisori convenzionali e mensilità

VoceValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Indennità di mancata contrattazione (I.M.C.)

In assenza di contrattazione di secondo livello e/o individuale, spetta per 12 mensilità; non spetta agli apprendisti, è riproporzionata nel part-time ed è esclusa dal calcolo di retribuzioni indirette, differite e TFR.

Valori mensili dal 01/2026

LivelloValore mensile
Quadro180,79
A1156,69
A2140,62
B1124,54
B2 e Operatori vendita 1^ cat.112,50
C1 e Operatori vendita 2^ cat.104,45
C2 e Operatori vendita 3^ cat.96,43
D190,00
D280,35

Correttivo H in base alle assenze nel mese

AssenzeCorrettivo H
01,00
10,90
20,81
30,73
40,60
50,50
60,40
70,30
80,20
90,10
Da 10 in poi0,00

Formula: I.M.C. = V.M. × H.

Elemento perequativo sostitutivo

Per i lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, non aventi accesso alle prestazioni della gestione speciale En.Bi.F., è previsto un elemento perequativo sostitutivo pari a 38,00 euro mensili per 12 mensilità. Nel sistema retributivo sintetico questo importo risulta già conglobato nella R.T.M.C.M.

Indennità di cassa

  • 78,00 euro mensili.

Indennità di reperibilità

Livello8-16 ore feriale8-16 ore festivo/riposo agg.12 ore festivo/riposo sett.16-24 ore festivo/riposo sett.
C1 / O.V. 2^ cat.9,1013,0016,9031,20
C2 / O.V. 3^ cat.8,4012,0015,6028,80
D17,7011,0014,3026,40
D26,6610,0013,0024,00

Le ore di intervento in reperibilità sono retribuite con le maggiorazioni del lavoro straordinario applicabili.

Trasferta

Spetta in caso di prestazione ad almeno 60 km o 1 ora dalla sede abituale.

Diaria giornaliera nazionale

LivelloDiaria giornaliera
Quadro25,30
A122,00
A219,80
B117,60
B2 / O.V. 1^ cat.15,95
C1 / O.V. 2^ cat.14,30
C2 / O.V. 3^ cat.13,20
D112,10
D211,00

Altre voci di trasferta

  • rimborso spese di viaggio;
  • altre spese documentate di vitto e alloggio;
  • spese non documentabili fino a 15,00 euro/giorno in Italia e 25,00 euro/giorno all'estero;
  • tempo viaggio oltre 1 ora retribuito al 70% della R.O.N.; al 100% se il lavoratore è conducente del mezzo;
  • uso mezzo proprio: rimborso secondo tabelle ACI, oltre 0,133 euro/km per rischio danni.

Indennità sostitutiva di trasferta

L'azienda può sostituire vitto e alloggio con:

AmbitoImporto giornaliero
Italia46,48
Estero77,47

Trasferta estera

  • In ambito UE: aumento del 50% di diaria e spese non documentabili.
  • Extra UE: diaria e spese non documentabili fino al doppio del nazionale.

Indennità di disagio climatico

Ai lavoratori impiegati presso cantieri edili spetta, per le ore prestate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto, una maggiorazione del 3%.

Welfare contrattuale

Dal 01/01/2026 il datore di lavoro deve mettere a disposizione:

LivelloValore minimo annuo
Quadro1.500 euro/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, Operatori di vendita800 euro/anno

Destinatari: lavoratori a tempo indeterminato o a termine con durata prevista superiore a 12 mesi, full time o part time di almeno 20 ore settimanali e apprendisti. Esclusi tirocinanti/stagisti e lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori devono essere fruiti entro 12 mesi dalla messa a disposizione.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali.
  • Per i discontinui: da 40 a 45 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

Il datore può:

  • superare le 40 ore settimanali fino a 24 settimane l'anno, accreditando le ore eccedenti nella banca ore;
  • ridurre l'orario fino a 28 ore settimanali, anticipando comunque la retribuzione di 40 ore e ponendo le ore a debito del lavoratore nella banca ore.

Saldo massimo banca ore: 160 ore, a favore del lavoratore o del datore.

Maggiorazioni banca ore / straordinario con permesso compensativo

DescrizioneProlungato preavvisoProlungato tempestivaProlungato urgenteSpezzato preavvisoSpezzato tempestivaSpezzato urgente
Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali3%6%9%6%9%12%
Oltre 10 ore giornaliere o 48 settimanali5%8%11%8%11%14%
Diurno in giorno di riposo11%14%17%---
Diurno in giorno festivo13%16%19%---
Notturno in giorno feriale11%14%17%14%17%20%
Notturno in giorno di riposo17%20%23%---
Notturno in giorno festivo19%22%25%---

Sul saldo positivo della banca ore è prevista una ulteriore maggiorazione del 15%.

Straordinario senza permesso compensativo

DescrizioneProlungato preavvisoProlungato tempestivaProlungato urgenteSpezzato preavvisoSpezzato tempestivaSpezzato urgente
Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali25%28%31%28%31%34%
Oltre 10 ore giornaliere o 48 settimanali27%30%33%30%33%36%
Diurno in giorno di riposo33%36%39%---
Diurno in giorno festivo35%38%41%---
Notturno in giorno feriale35%38%41%38%41%44%
Notturno in giorno di riposo40%43%46%---
Notturno in giorno festivo43%46%49%---

Lavoro discontinuo

Spetta una indennità di attesa di 4,00 euro lordi per ciascuna ora ordinaria eccedente le 40 ore settimanali fino alla 45^ ora.

Per le ore oltre la 45^, si applicano le maggiorazioni specifiche:

DescrizioneProlungato preavvisoProlungato tempestivaProlungato urgenteSpezzato preavvisoSpezzato tempestivaSpezzato urgente
Entro 8 ore settimanali di straordinario20%23%26%23%26%29%
Oltre 8 ore settimanali di straordinario22%25%28%25%28%31%
Diurno in giorno di riposo28%31%34%---
Diurno in giorno festivo30%33%36%---
Notturno in giorno feriale28%31%34%31%34%37%
Notturno in giorno di riposo34%37%40%---
Notturno in giorno festivo36%39%42%---

Lavoro a turni

Descrizione turnoMaggiorazione 5+2 o 6+1Maggiorazione 6+1+1
Diurno feriale-35 euro lordi mensili di indennità turno 6+1+1
Notturno feriale11%12%
Diurno di sabato9%10%
Diurno festivo (compresa domenica)10%11%
Notturno di sabato14%15%
Notturno festivo17%17%

L'indennità turno 6+1+1 è pari a 35,00 euro lordi mensili, già comprensiva dei ratei di tredicesima, ferie e TFR.

Clausola elastica nel tempo pieno

Per le sole ore variate spetta un'indennità del 5% della retribuzione individuale oraria.

Lavoro nelle ore di riposo giornaliero

Ulteriore maggiorazione del 15% della R.I.O. per tutte le ore lavorate nel riposo giornaliero inizialmente previsto.

Lavoro nel giorno di riposo

Se il riposo è rinviato oltre il settimo giorno, in assenza di accordo di secondo livello, spetta una indennità di 5,00 euro per ciascuna settimana interessata, fino a un massimo di 2 settimane al mese.

Part-time

Lavoro supplementare

DescrizioneProlungato preavvisoProlungato tempestivaProlungato urgenteSpezzato preavvisoSpezzato tempestivaSpezzato urgente
Entro il 25% del normale orario mensile part-time27%30%33%30%33%36%
Oltre il 25% del normale orario mensile part-time, ma entro il 25% della prestazione annua29%32%35%33%35%38%
Diurno in giorno di riposo---35%38%41%
Diurno in giorno festivo---37%40%43%
Notturno in giorno feriale38%41%44%41%44%47%
Notturno in giorno di riposo---41%44%47%
Notturno in giorno festivo---43%46%49%

Clausole elastiche: maggiorazione del 5%.
Clausole flessibili: retribuzione come lavoro supplementare.

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 28 giornate di calendario, pari a 4 settimane.
  • Per il full time a 40 ore: 160 ore annue.

Permessi ed ex festività

  • 48 ore annue.
  • Ulteriori 48 ore annue già monetizzate mensilmente nella R.T.M.C.M.

Festività

Si applicano le festività di legge e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze e tutela del rapporto

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi/congedi retribuiti

  • 3 giorni lavorativi l'anno, anche frazionabili, per decesso o grave infermità documentata di padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figli, nonni, suoceri, convivente.
  • Per assistenza a disabili e per cure invalidi: rinvio alla normativa di legge.
  • Per donne vittime di violenza: rinvio all'art. 24 del D.Lgs. 80/2015.

Malattia

Periodo di comporto

  • fino a 2 anni di anzianità: 60 giorni solari;
  • oltre 2 anni: 90 giorni solari, aumentati di 30 giorni per ciascun anno oltre il biennio, fino a 365 giorni complessivi nel quinquennio mobile.

Dal 01/01/2026, in caso di patologie gravi con terapie salvavita, possono essere riconosciuti 30 giorni aggiuntivi di comporto, su richiesta del lavoratore e con adeguata attestazione.

Trattamento economico di malattia

  • dal 1° al 3° giorno: 60% della retribuzione individuale giornaliera;
  • dal 4° al 20° giorno: integrazione datoriale 25%;
  • dal 21° al 180° giorno: integrazione datoriale 10%;
  • dal 181° giorno al termine del comporto: indennità aziendale 75% della retribuzione individuale giornaliera, salvo ripresa dell'indennità INPS.

Infortunio

  • conservazione del posto fino a cessazione dell'inabilità temporanea;
  • giorno dell'infortunio considerato lavorato;
  • 3 giorni successivi di carenza: 60% della retribuzione;
  • dal 4° al 90° giorno: integrazione 15%;
  • dal 91° giorno: integrazione 5%.

Maternità

Il datore di lavoro è esonerato da integrazioni, salvo il 20% della tredicesima mensilità limitatamente al rateo del periodo di astensione obbligatoria.

Periodo di prova

LivelloDurata massima prova (giorni di calendario)Durata minima per recesso aziendaPreavviso del lavoratore
Quadro, A1, A21809028
B11507521
B2 e O.V. 1^ cat.1507521
C1 e O.V. 2^ cat.1206014
C2 e O.V. 3^ cat.904514
D160307
D230157

Nel tempo determinato, la prova e la durata minima non possono eccedere un terzo della durata iniziale del contratto.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • da A1 a B2: 36 mesi;
  • C1: 32 mesi;
  • C2: 30 mesi;
  • D1: 28 mesi;
  • operatori vendita di 1^ e 2^ categoria: 36 mesi.

Retribuzione

  • prima metà del periodo: due livelli sotto il livello finale;
  • seconda metà: un livello sotto;
  • per livello finale D1: 80% del D2 nella prima metà e 90% del D2 nella seconda.

Limiti quantitativi

Datori di lavoro non artigiani

Numero lavoratori in aziendaNumero apprendisti assumibili
Da 0 a 2 lavoratori qualificati3
Da 3 a 9 dipendenti con almeno 3 qualificati1 per ciascun lavoratore qualificato
Oltre 9 dipendenti con almeno 3 qualificati3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati

Datori di lavoro artigiani

TipologiaSoglia addettiApprendisti
Lavorazioni non in seriefino a 189
1910
2011
2112
2213
Lavorazioni in serie non del tutto automatizzatefino a 95
106
117
128
Lavorazioni artistiche, tradizionali, abbigliamento su misurafino a 3216
3317
3418
3519
3620
3721
3822
3923
4024
Costruzioni edilifino a 105
116
127
138
149

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • durata massima: 24 mesi; 12 mesi in caso di contratto acausale;
  • massimo 4 proroghe in 24 mesi;
  • possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  • per i dirigenti: durata complessiva possibile fino a 5 anni.

Causali richiamate

  • esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività;
  • esigenze sostitutive;
  • incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
  • opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo o straordinari/occasionali;
  • lavoratori con competenze specifiche non normalmente impiegate.

Prosecuzione oltre la scadenza

  • maggiorazione del 20% fino al 10° giorno;
  • 40% per ciascun giorno successivo.

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 20 giorni per contratti oltre 6 mesi;
  • nessun intervallo per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Affiancamento in sostituzione

  • fino a 30 giorni prima dell'assenza;
  • fino a 15 giorni dopo il rientro del sostituito.

Limiti quantitativi

Contratti con causale: massimo 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.

Contratti senza causale:

Dipendenti a tempo indeterminato in forzaLimite contratti a termine
Fino a 44
Da 5 a 96
Da 10 a 257
Da 26 a 359
Da 36 a 5012
Oltre 5020%

Stagionali

  • durata massima ordinaria nello stesso ciclo: 8 mesi annui;
  • non si applica la disciplina della successione dei contratti;
  • indennità di fine stagione: 6% dell'I.M.C. per ogni mese integralmente lavorato, in aggiunta al TFR.

Somministrazione

Lavoratori dipendenti dell'utilizzatoreNumero massimo somministrati
Da 0 a 31
Oltre 425%

La percentuale del 25% si calcola sui lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula, con arrotondamento all'unità superiore.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

LivelliFino a 5 anniDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
Quadro120 giorni150 giorni180 giorni
A1 e A290 giorni120 giorni150 giorni
B1 e B2 / O.V. 1^ cat.60 giorni90 giorni120 giorni
C1 / O.V. 2^ cat.45 giorni60 giorni90 giorni
C2 / O.V. 3^ cat.30 giorni45 giorni60 giorni
D1, D2 e lavoratori discontinui15 giorni20 giorni30 giorni

Decorrenza del preavviso: dal giorno successivo alla ricezione della lettera di dimissioni o licenziamento.

TFR

Si applica la disciplina della legge n. 297/1982.
La base di calcolo è costituita dalla somma delle retribuzioni lorde normali mensili e delle quote di tredicesima.

Non rientrano, tra l'altro:

  • rimborsi spese;
  • straordinario e supplementare;
  • compensi e maggiorazioni per banca ore;
  • compensi per flessibilità;
  • indennità di cassa, maneggio denaro, lavoro notturno e simili;
  • premi e trattamenti di secondo livello;
  • somme per permessi non goduti e relative maggiorazioni;
  • indennità sostitutive.

Ulteriori elementi rilevanti

Indennità di vacanza contrattuale

L'accordo del 31/10/2025 ha riconosciuto, dal 01/10/2025, una I.V.C. pari all'8% della componente parametrica.
Con il rinnovo del 12/12/2025, tale indennità è stata integralmente assorbita dal 01/01/2026.

Bilateralità ed En.Bi.F.

Il CCNL attribuisce rilievo centrale all'Ente Bilaterale Federale, con prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, sussidi e servizi bilaterali. Per i lavoratori a termine sotto i 12 mesi e per alcuni rapporti particolari è prevista disciplina sostitutiva o ridotta.

Accordi e rinnovi

CCNL 16/07/2022Errata corrige 27/07/2022Accordo 31/10/2025Accordo di rinnovo 12/12/2025

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