CCNL Fintech (Confsal - Confimprenditori)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 2 dic 2025 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica alle imprese e ai lavoratori del settore Fintech, inteso come insieme delle attività che integrano competenze finanziarie e informatiche per lo sviluppo, la gestione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi in ambito bancario, creditizio, assicurativo, pagamenti digitali e innovazione tecnologica. Comprende, tra l'altro, piattaforme di pagamento, servizi di finanziamento e investimento tecnologicamente avanzati, open banking, cybersecurity, blockchain, intelligenza artificiale applicata ai servizi finanziari, nonché attività amministrative, tecniche, commerciali e gestionali direttamente connesse al business fintech. Il testo richiama anche specifici codici ATECO e si estende espressamente a imprese e lavoratori dell'e-commerce e dei servizi assicurativi e finanziari quando le attività o i modelli di business siano riconducibili al settore Fintech.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina in modo unitario i rapporti di lavoro delle imprese operanti nel settore Fintech, cioè nelle attività che integrano servizi finanziari e tecnologie digitali. Rientrano, in particolare:
- piattaforme digitali per servizi finanziari, di pagamento, investimento e gestione del risparmio;
- società tecnologiche che forniscono infrastrutture ICT, blockchain, cybersecurity, IA e sistemi di open banking destinati al settore finanziario;
- funzioni aziendali amministrative, tecniche, commerciali e gestionali collegate al business fintech.
Il contratto si applica anche a realtà di e-commerce e servizi assicurativi/finanziari quando i processi o i modelli di business siano riconducibili al Fintech.
Validità
- Decorrenza: 02/12/2025
- Scadenza: 31/12/2028
Il contratto prevede ultrattività fino al rinnovo. In caso di mancato rinnovo oltre il sesto mese, è prevista un'indennità di vacanza contrattuale pari al 33% dell'inflazione rilevata nell'anno precedente per ogni mese di mancato adeguamento.
Efficacia e condizioni di applicazione
Il CCNL è applicabile validamente alle aziende che:
- siano iscritte a una delle associazioni datoriali stipulanti;
- siano in regola con i versamenti Co.As.Co.;
- versino la contribuzione a E.BI.CON. e a Fondo Salus;
- applichino integralmente tutte le disposizioni del contratto.
Restano salve le condizioni individuali di miglior favore già riconosciute ai lavoratori.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Confimprenditori
- A.P.S.P.
- Assofintech
Organizzazioni sindacali
- Fismic CONFSAL
- CIU-UNIONQUADRI
- UN.SI.AU
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile, da corrispondere per 13 mensilità.
| Livello | 01/12/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2027 | 01/06/2028 | Scatto triennale | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 1.743,00 | 1.777,86 | 1.813,42 | 1.849,69 | 18,49 | 11,50 |
| T3 | 1.795,29 | 1.831,20 | 1.867,82 | 1.905,18 | 21,59 | 11,50 |
| C3 | 1.917,30 | 1.955,65 | 1.994,76 | 2.034,65 | 26,75 | 11,50 |
| A2 | 1.952,16 | 1.991,20 | 2.031,03 | 2.071,65 | 29,64 | 11,50 |
| T2 | 2.091,60 | 2.133,43 | 2.176,10 | 2.219,62 | 32,43 | 11,50 |
| C2 | 2.248,47 | 2.293,44 | 2.339,31 | 2.386,09 | 36,41 | 11,50 |
| A1 | 2.405,34 | 2.453,45 | 2.502,52 | 2.552,57 | 40,96 | 11,50 |
| T1 | 2.684,22 | 2.737,90 | 2.792,66 | 2.848,52 | 43,51 | 11,50 |
| C1 | 2.753,94 | 2.809,02 | 2.865,20 | 2.922,50 | 47,81 | 11,50 |
| QJR | 2.788,80 | 2.844,58 | 2.901,47 | 2.959,50 | 50,55 | 11,50 |
| QSEN | 2.902,10 | 2.960,14 | 3.019,34 | 3.079,73 | 53,04 | 11,50 |
Nota E.A.R.: le imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti non erogano l'elemento aggiuntivo della retribuzione.
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 scatti triennali. Gli importi unitari per ciascun livello sono riportati nella tabella precedente.
Adeguamento IPCA
Le parti si incontrano entro giugno di ogni anno per verificare l'andamento dell'IPCA al netto degli energetici. Dalla sintesi emerge che, se l'adeguamento IPCA risultasse superiore agli incrementi retributivi di riferimento, i minimi tabellari saranno adeguati all'importo risultante.
Divisori retributivi
- Divisore orario:
- 173 per orario settimanale di 40 ore
- 195 per orario settimanale di 45 ore (lavoro discontinuo)
- 156 per turni di 6 ore (6x6)
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Welfare, premi e altri elementi economici
Welfare contrattuale
Il CCNL prevede un welfare contrattuale obbligatorio, distinto e non assorbibile rispetto ad altri piani di welfare aziendale.
Importo annuo: 400,00 euro per lavoratore, da erogare entro il mese di giugno di ogni anno.
Destinatari
Hanno diritto al welfare contrattuale, superato il periodo di prova:
- lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/06 di ciascun anno o assunti entro il 31/12;
- lavoratori a tempo determinato con almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità nell'anno;
- lavoratori in astensione obbligatoria o congedo parentale.
Esclusioni
- tirocinanti e stagisti;
- lavoratori in aspettativa non retribuita o non indennizzata nel periodo 01/06-31/12.
Premio di risultato
A livello aziendale può essere negoziato un premio variabile collegato a:
- produttività;
- redditività;
- qualità;
- efficienza;
- innovazione.
La misurazione deve basarsi su parametri oggettivi e verificabili, anche con il supporto di comitati paritetici.
Indennità di trasferta
Spetta una diaria comprensiva di viaggio, vitto e alloggio, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'azienda e a un'indennità per il maggior disagio. Gli importi sono demandati alla contrattazione di secondo livello o a regolamento aziendale.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali su 5 o 6 giornate lavorative.
- Per il personale discontinuo di semplice attesa o custodia: 45 ore settimanali.
Flessibilità / orario multiperiodale
È ammessa una distribuzione multiperiodale dell'orario come media plurisettimanale su un periodo massimo di 12 mesi. La retribuzione resta quella mensile contrattuale sia nei periodi di maggiore sia di minore prestazione.
In presenza di particolari esigenze produttive e stagionali, l'orario può essere ripartito su 6 giorni con un massimo di 48 ore settimanali, da recuperare nelle settimane precedenti o successive.
Le ore eccedenti non recuperate entro il 31/12 sono pagate con maggiorazione del 10%, salvo richiesta di utilizzo da parte del lavoratore e compatibilità aziendale.
Banca ore
- Possibile, in alternativa al pagamento dello straordinario, su base aziendale o individuale.
- Tutte le tipologie di straordinario possono confluire nella banca ore.
- Saldo massimo: 168 ore.
- In caso di cessazione del rapporto, il saldo viene liquidato con le competenze finali.
- Se le ore non vengono fruite, il datore può imporne il recupero entro 52 settimane.
- Se il recupero non avviene, le ore residue vanno pagate con la maggiorazione per straordinario.
- Una quota pari al 100% del limite massimo di straordinario annuo può confluire in banca ore, al netto della maggiorazione economica, che deve comunque essere liquidata al 25%.
Maggiorazioni
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno, prime 5 ore settimanali | 25% |
| Straordinario entro le 48 ore settimanali | 30% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo diurno | 55% |
| Straordinario festivo notturno | 60% |
Lavoro notturno
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno in genere | 20% |
| Lavoro notturno per turni | 15% |
| Lavoro domenicale e festivo notturno | 60% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Festivo diurno | 50% |
| Festivo notturno | 60% |
Lavoro nel giorno di riposo settimanale
- Maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione.
- Resta il diritto al riposo compensativo secondo legge.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 4 settimane annue retribuite.
Ex festività / festività soppresse
- 32 ore annue di permessi retribuiti.
Festività coincidenti con la domenica
Se una festività cade di domenica o nel giorno di riposo concordato con il lavoratore straniero, spetta un'ulteriore giornata di retribuzione di fatto.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario per il lavoratore non in prova.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado, convivente anagrafico o convivente stabile da almeno due anni.
Permessi e congedi per disabilità
Si applicano la legge 104/1992 e il d.lgs. 151/2001, con richiamo espresso ai permessi per assistenza e al prolungamento del congedo parentale nei casi previsti.
Donne vittime di violenza
Oltre al congedo previsto dal d.lgs. 80/2015, il CCNL garantisce 10 ore gratuite di assistenza psicologica e/o psichiatrica tramite E.BI.CON., anche con il supporto di Fondo Salus.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
- 240 giorni di calendario per malattia continuativa in un anno solare mobile;
- 240 giorni complessivi per sommatoria nei 36 mesi precedenti;
- 720 giorni per patologie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) nei 48 mesi precedenti;
- per i lavoratori a termine: conservazione del posto per 3 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Trattamento economico di malattia
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| 1°-3° giorno | 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con quelli lavorativi |
| 4°-20° giorno | Integrazione dell'indennità INPS fino al 70% complessivo della retribuzione normale lorda |
| 21°-180° giorno | Integrazione dell'indennità INPS fino all'80% complessivo della retribuzione normale lorda |
Per i primi 3 giorni, l'indennità del 50% è corrisposta nel corso dell'anno solo per malattie superiori a 8 giorni, salvo ricovero ospedaliero, day hospital o emodialisi documentati.
Infortunio sul lavoro
- Copertura al 100% della quota giornaliera per la giornata dell'infortunio.
- Integrazione aziendale tale da far raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per un massimo di 180 giorni.
- Nessuna integrazione se l'INAIL non riconosce l'infortunio.
Maternità e paternità
Maternità obbligatoria
Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria, l'azienda integra l'indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione giornaliera.
Congedo di paternità
- 15 giorni lavorativi complessivi per ogni evento di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo;
- 25 giorni lavorativi in caso di parto plurimo.
Di questi, oltre ai giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge, il CCNL riconosce 5 giorni lavorativi aggiuntivi a carico del datore di lavoro.
I periodi di congedo di paternità, sia obbligatori sia contrattuali, sono computati a tutti gli effetti come servizio effettivo, senza riduzione di ferie, mensilità aggiuntive, TFR e istituti indiretti e differiti.
Congedo parentale
Nei primi 12 anni di vita del minore, ciascun genitore ha diritto all'astensione entro i limiti di legge. Dal 01/01/2025, i primi 2 mesi di congedo parentale fruiti entro i 6 anni di vita del figlio sono indennizzati all'80% della retribuzione media giornaliera; i mesi successivi secondo la misura INPS vigente.
Part-time
Disciplina economica
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla prestazione ridotta.
Lavoro supplementare
- Maggiorazione del 10%.
Clausole elastiche
- variazione della collocazione oraria: maggiorazione del 2% per le sole ore interessate;
- variazione in aumento della durata: maggiorazione del 10%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livelli interessati | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| A2 / T2 / C2 | 36 mesi | 15 mesi | 15 mesi | 6 mesi |
| A3 / T3 / C3 | 24 mesi | 12 mesi | 12 mesi | n.a. |
Per alcuni profili di fascia 3 (A3/T3/C3), se il percorso formativo è più ampio o complesso, può applicarsi il regime di 36 mesi, con motivazione nel PFI.
Retribuzione apprendisti
Percentuali della tabellare del livello finale:
| Livelli interessati | Periodo | Percentuale |
|---|---|---|
| A2 / T2 / C2 | 1° periodo (15 mesi) | 70% |
| A2 / T2 / C2 | 2° periodo (15 mesi) | 80% |
| A2 / T2 / C2 | 3° periodo (6 mesi) | 90% |
| A3 / T3 / C3 | 1° periodo (12 mesi) | 70% |
| A3 / T3 / C3 | 2° periodo (12 mesi) | 80% |
Limiti numerici
Richiamo ai limiti del d.lgs. 81/2015, con possibilità di deroghe nei casi previsti.
Tempo determinato
Durata e causali
- Durata massima complessiva: 24 mesi, comprese proroghe e rinnovi.
- Fino a 12 mesi: contratto senza causale.
- Oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: necessaria causale.
Causali richiamate
- esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dal CCNL;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze individuate da accordo aziendale o territoriale.
Proroghe e stop and go
Dalla sintesi risulta:
- ammessa una sola proroga in assenza di causale entro i primi 12 mesi;
- per rinnovi:
- 10 giorni di intervallo se il contratto precedente era fino a 6 mesi;
- 20 giorni se superiore a 6 mesi.
Limiti quantitativi
- massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- per datori fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto a termine.
Diritto di precedenza
Il lavoratore a termine con oltre 6 mesi di servizio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi, per le stesse mansioni, da esercitare entro 6 mesi dalla cessazione.
Preavviso
I termini di preavviso sono di calendario.
| Livelli | Fino a 5 anni | Fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| A3, T3, C3 | 10 giorni | 20 giorni | 1 mese |
| A2, T2, C2 | 1 mese e 15 giorni | 2 mesi | 2 mesi e 15 giorni |
| A1, T1, C1, Quadro JR e SEN | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
Il periodo di preavviso è computato nel TFR e decorre dal giorno successivo alla comunicazione di dimissioni o licenziamento.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
Si applica la disciplina della legge n. 297/1982.
Ai fini della determinazione annua del TFR, il CCNL richiama espressamente, se effettivamente riconosciuti al lavoratore:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- tredicesima;
- provvigioni e incentivi continuativi.
Bilateralità, sanità integrativa e contributi
E.BI.CON.
Contributo ordinario per la generalità dei lavoratori:
| Voce | Mensile | Annuo |
|---|---|---|
| A carico azienda | 11,00 | 132,00 |
| A carico lavoratore | 0,50 | 6,00 |
| Totale | 11,50 | 138,00 |
In caso di mancato versamento, il datore perde i benefici contrattuali e deve corrispondere al lavoratore una somma sostitutiva di 11,50 euro mensili.
Fondo Salus
Contributo mensile obbligatorio:
| Categoria | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore |
|---|---|---|---|
| Generalità dei lavoratori | 15,00 | 13,00 | 2,00 |
| Quadri | 18,00 | 16,00 | 2,00 |
Co.As.Co.
Contributo di assistenza contrattuale pari ad almeno 0,50% dell'imponibile previdenziale aziendale per ciascun lavoratore, per 13 mensilità.
Lavoro agile e smart working
Il CCNL disciplina il lavoro agile come modalità volontaria, regolata da accordo scritto individuale, con parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori in presenza. Sono espressamente richiamati:
- diritto alla disconnessione;
- tutela della salute e sicurezza;
- fornitura e manutenzione degli strumenti di lavoro;
- tutela dei dati e della cybersecurity;
- priorità di accesso per genitori con figli piccoli, lavoratori disabili o caregiver e lavoratrici nel triennio successivo alla maternità.
Altri aspetti rilevanti
Sicurezza, privacy e sistemi automatizzati
Il contratto contiene disposizioni su:
- tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informazione sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- tutela dei dati personali e cybersecurity;
- whistleblowing;
- benessere psicofisico e stress lavoro-correlato;
- pari opportunità e inclusione.
Contrattazione di secondo livello
Ampio spazio alla contrattazione territoriale o aziendale, anche su:
- trattamenti integrativi;
- premi di risultato;
- welfare aggiuntivo;
- flessibilità dell'orario;
- buoni pasto;
- organizzazione del lavoro;
- lavoro agile;
- formazione.
Cambio appalto
Il testo disciplina il cambio di appalto, prevedendo obblighi informativi e, ove possibile, il mantenimento dei livelli occupazionali del personale impiegato sull'appalto.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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