Sentenza n. 6493/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 12 settembre 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 12 settembre 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che il mancato riconoscimento le impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato alcun provvedimento espresso né formulata alcuna richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi, ove siano necessarie integrazioni. Poiché il Ministero non aveva né concluso il procedimento né richiesto integrazioni, il TAR gli ha ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempienza, quale commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Nel procedimento di riconoscimento, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine generale senza l’adozione di un provvedimento espresso contribuisce a configurare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine massimo complessivo può giungere a quattro mesi.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali impone all’amministrazione una scansione procedimentale composta dalla verifica della completezza documentale e dalla successiva decisione sul riconoscimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento entro tre mesi; in caso di necessaria richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente pendente il procedimento di riconoscimento: decorso il termine applicabile, deve adottare un provvedimento espresso.
- Quando accoglie un ricorso contro il silenzio, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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