Cassazione Penale, Sentenza n. 26678/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava a Cherillo il reato di diffamazione (art. 595 c.p., comma 3) per avere pubblicato su Facebook foto di rifiuti abbandonati sul suo terreno, tra cui una ricevuta Postepay con un codice fiscale ritenuto riconducibile a Nastrini Gianfranco, accompagnate da commenti che manifestavano la volontà di individuare e denunciare l'autore dell'abbandono; il Procuratore sosteneva che la persona offesa era agevolmente individuabile e che il post, visto da numerosi utenti che hanno poi commentato in modo offensivo, dimostrava l'intenzione diffamatoria.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecce ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per insufficienza probatoria. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che non fosse provata la riconducibilità certa del codice fiscale a Nastrini (nella maggior parte delle foto il codice non era leggibile), che l'imputato non aveva indicato nominativamente la persona offesa nemmeno quando si recò dai carabinieri (anzi indicò altro soggetto, "Piteo"), e che mancavano elementi che dimostrassero che il pubblico avesse effettivamente percepito la lesività riferita a Nastrini. La Corte ha inoltre rilevato che le censure del Procuratore non mettevano in crisi la logica della decisione di merito e che il ricorso non allegava elementi specifici idonei a confutare la ricostruzione probatoria.
Norme richiamate
La norma tutela la reputazione; la Corte richiama che per la configurabilità della diffamazione è necessario che il fatto pubblicato sia idoneo, nel comune sentire, a gettare una luce negativa o attribuire qualità sfavorevoli alla persona offesa e che sia percepibile da almeno due consociati
Prevede l'assoluzione quando non sia stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto; la Corte ha confermato l'assoluzione per insufficienza probatoria
Richiamata in relazione all'inappellabilità della sentenza di primo grado se concerne reato punito con sola pena pecuniaria o pena alternativa, come modificato dalla riforma 'Cartabia'
Usato dalla Corte d'appello per trasmettere gli atti in presenza di questioni di inappellabilità alla Corte di cassazione
Massime di principio
- Per integrare il reato di diffamazione mediante pubblicazione online occorre provare non solo l'elemento soggettivo (intenzione) ma anche l'evento consistente nella percezione o percepibilità dell'offesa da parte di terzi: la persona offesa deve risultare identificabile in modo concreto dal pubblico medio.
- La presenza di dati personali parzialmente leggibili (es. una ricevuta con codice fiscale non completamente visibile) può non essere sufficiente a fondare la responsabilità se non vi sono elementi probatori che dimostrino che il contenuto abbia effettivamente consentito l'individuazione della vittima.
- Comportamenti del presunto diffamatore (come il non indicare nominativamente la persona alle Forze dell'Ordine o dichiarare altro soggetto) e l'assenza di indagini o di correlazione probatoria possono indebolire la tesi accusatoria; la valutazione è concreta e si basa sul materiale probatorio acquisito.
- In caso di sentenze che concernono reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa, verificare l'eventuale inappellabilità ai sensi dell'art. 593 c.p.p. e le conseguenze procedurali (possibile trasmissione degli atti alla Cassazione).
- In sede di impugnazione, è necessario allegare elementi concreti e specifici che confutino la ricostruzione probatoria del giudice di merito: censure vaghe o non supportate da nuovi elementi probatori rischiano l'inammissibilità del ricorso.
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