Cassazione Penale, Sentenza n. 27729/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 474, comma secondo, c.p. (fatti del 29/05/2016): 1) censura di indeterminatezza del capo di imputazione (mancata precisazione in cosa consista la contraffazione indicata nel capo 2); 2) vizio di motivazione sulla credibilità della versione difensiva e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (il ricorrente aveva un solo precedente non grave) e richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: i motivi sono stati ritenuti reiterativi e aspecifici rispetto alle argomentazioni già discusse in appello; l'eccezione di indeterminatezza è stata ritenuta infondata perché l'imputazione e gli atti di causa consentivano un completo contraddittorio e l'imputato aveva compreso le accuse (anche dall'interrogatorio). Sulla causa di non punibilità ex art.131-bis il giudice di merito ha valutato che la detenzione per la vendita di 66 paia di scarpe contraffatte non è di particolare tenuità, tenuto conto della capacità di mettere in circolazione un numero rilevante di beni e del valore commerciale. La richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria è infondata perché, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., la conversione è incompatibile con la sospensione condizionale della pena che invece era stata concessa. L'inammissibilità comporta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte non ha potuto rilevare cause sopravvenute (es. prescrizione) a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
codice penale art. 648
Reato di ricettazione; nel caso è stata riconosciuta l'ipotesi attenuata (art. 648, comma 4) e concesse circostanze attenuanti generiche.
codice penale art. 474, comma secondo
Rilevata la detenzione per la vendita di merce contraffatta (66 paia di scarpe) come fatto penalmente rilevante ai fini della imputazione ex art. 474 c.p.
codice penale art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: negata dai giudici di merito perché la quantità e la capacità di commercializzazione delle merci (66 paia) escludono la particolare tenuità.
codice di procedura penale art. 591, comma 1, lett. c)
Stabilisce requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; motivi generici, reiterativi o non specifici rispetto alle argomentazioni del giudice di merito sono inammissibili.
codice di procedura penale art. 545-bis, comma 1
introdotto dal D.Lgs. n.150 del 10/10/2022
Prevede la sostituzione della pena detentiva breve con sanzione pecuniaria a condizione che non sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena; qui impedisce la conversione perché la sospensione condizionale era stata concessa.
codice di procedura penale art. 129
Regola la dichiarazione di non punibilità; la Corte sottolinea che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio di cause sopravvenute di non punibilità (es. prescrizione).
codice di procedura penale art. 616
Consente la condanna del ricorrente al risarcimento/versamento alla Cassa delle ammende in caso di colpa nell'impugnazione; applicata qui per l'assegnazione di euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito: la mera riproposizione delle censure già svolte in appello è inammissibile.
- L'indeterminatezza dell'imputazione è esclusa se la descrizione del fatto e gli atti di causa consentono all'imputato un completo esercizio del diritto di difesa; il comportamento dell'imputato (es. interrogatorio) può confermare la conoscenza dell'accusa.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione concreta della gravità, della quantità di beni e della capacità di commercializzazione: quantità rilevanti o significative capacità di vendita ostano al riconoscimento.
- Dopo l'entrata in vigore dell'art.545-bis c.p.p. la conversione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria è vietata se è stata disposta la sospensione condizionale della pena; ciò vale anche se il ricorrente ritiene la conversione opportuna.
- La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione di merito dei giudici di merito sulla credibilità o sulla gravità del fatto; può invece valutare l'ammissibilità e i profili giuridici di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di Cassazione di rilevare e dichiarare cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
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