Parere n. 1302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto, con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal signor Fabio Genito, quale titolare di omonima ditta individuale, contro il Comune di Apice (BN), e nei confronti dei signori Giuseppe Mogavero e Filippo Lebba, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24 marzo 2025 concernente procedimento di riconoscimento del pubblico uso su viabilità ricadente sulla proprietà del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Apice n. 6 del 24 marzo 2025, concernente il riconoscimento dell’uso pubblico su viabilità ricadente sulla proprietà del ricorrente.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la deliberazione comunale con cui è stata riconosciuta la costituzione di una servitù di uso pubblico su una strada che egli assume privata. Ha sostenuto che la strada non fosse mai stata assoggettata a uso pubblico, che non esistesse alcun titolo costitutivo, che non si fosse formata l’usucapione ventennale e che non ricorresse la dicatio ad patriam. Il Comune ha invece dedotto che la strada collegasse due strade provinciali, fosse iscritta dal 1908 nell’elenco delle strade comunali e private soggette a servitù pubbliche, fosse sempre stata aperta all’uso pubblico e fosse stata oggetto di urbanizzazione e manutenzione comunale. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la giurisdizione, verificando se la controversia avesse natura amministrativa oppure implicasse un accertamento principale sull’esistenza di diritti soggettivi, pubblici o privati, di proprietà o di uso pubblico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché il ricorrente ha potuto replicare sia alle difese dell’Amministrazione sia alla questione rilevata d’ufficio. Nel merito processuale, ha affermato che l’iscrizione della strada negli elenchi delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha funzione dichiarativa e determina una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria. Le controversie sulla proprietà della strada o sull’esistenza di una servitù di uso pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano formalmente proposte come impugnazione di un atto comunale, se il petitum sostanziale consiste nell’accertamento petitorio del diritto. Il giudice amministrativo può conoscere della demanialità o dell’uso pubblico soltanto incidenter tantum, quando tali elementi costituiscano il presupposto di un diverso provvedimento autoritativo. Nel caso concreto, la deliberazione impugnata ha riconosciuto direttamente la costituzione dell’uso pubblico sulla base del possesso ab immemorabili e, in subordine, della dicatio ad patriam; tali presupposti sono stati contestati dal ricorrente e costituiscono il nucleo della controversia. Poiché il ricorso richiedeva quindi un accertamento principaliter sull’esistenza della servitù di uso pubblico, la controversia è stata ricondotta alla giurisdizione del giudice ordinario. La domanda cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Giurisdizione
La controversia sull’esistenza della proprietà pubblica o privata della strada e sulla sussistenza di una servitù di uso pubblico involge diritti soggettivi e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se formalmente introdotta mediante impugnazione della deliberazione comunale.
Petitum sostanziale
La deliberazione impugnata e le censure proposte dimostrano che il ricorrente chiedeva un accertamento principaliter sull’esistenza dei presupposti della servitù di uso pubblico, e non un mero sindacato incidentale sulla legittimità di un diverso provvedimento amministrativo.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
«il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa»
Il ricorso straordinario è utilizzabile esclusivamente per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa; non è ammesso quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base normativa della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- La controversia sull’esistenza, sull’estensione o sulla titolarità di una servitù di uso pubblico su una strada privata appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché implica l’accertamento di diritti soggettivi, pubblici o privati.
- L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o delle strade private soggette a uso pubblico ha funzione dichiarativa e determina una presunzione semplice della pubblicità dell’uso, superabile mediante prova contraria davanti al giudice ordinario.
- La qualificazione formale della domanda come impugnazione di un provvedimento amministrativo non determina la giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale mira all’accertamento principale della proprietà della strada o dell’esistenza di una servitù di uso pubblico.
- Il giudice amministrativo può accertare la demanialità di una strada o l’esistenza di una servitù di uso pubblico soltanto incidenter tantum, quando tali elementi costituiscano il presupposto per l’adozione di un diverso provvedimento amministrativo autoritativo.
Riconoscimento dell’uso pubblico su strada privata e giurisdizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di una ditta individuale contro il Comune di Apice, per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 6 del 24 marzo 2025. La deliberazione aveva riconosciuto la costituzione di una servitù di uso pubblico su una viabilità ricadente, secondo il ricorrente, su una sua proprietà.
Premesse e posizioni delle parti
Il ricorrente ha sostenuto che la strada fosse privata, che non fosse mai stata destinata all’uso pubblico, che non esistesse un titolo costitutivo della servitù, che non fosse maturata l’usucapione ventennale e che non ricorresse la dicatio ad patriam.
Il Comune ha dedotto, invece, che la strada collegasse le provinciali SP 30 e SP 31, fosse iscritta dal 26 agosto 1908 nel registro delle strade comunali e delle strade private soggette a servitù pubbliche, fosse sempre stata aperta all’uso pubblico e fosse stata interessata da interventi comunali di urbanizzazione e manutenzione.
Contraddittorio e integrazione istruttoria
Il Consiglio di Stato ha dato atto che il contraddittorio è stato rispettato. Il ricorrente ha potuto replicare alle difese del Comune e alla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio dalla Sezione.
A seguito di un precedente parere interlocutorio, è stata acquisita la relazione ministeriale e il Ministero competente ha formulato osservazioni sulla possibile inammissibilità del ricorso, in relazione al petitum sostanziale della domanda.
Quadro sulla giurisdizione
L’articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo stabilisce che il ricorso straordinario è ammesso soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La Sezione ha richiamato la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 17104 del 2024, secondo cui l’iscrizione di una strada negli elenchi delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha natura dichiarativa e produce una semplice presunzione di pubblicità dell’uso. Tale presunzione può essere superata mediante la prova della natura privata della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento della collettività, attraverso un’azione negatoria di servitù.
Ne consegue che le controversie riguardanti la proprietà pubblica o privata della strada o l’esistenza di diritti di uso pubblico appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché investono diritti soggettivi. Ciò vale anche quando l’azione sia formalmente diretta contro un provvedimento comunale di classificazione o riconoscimento, se il petitum sostanziale non mira a sindacare l’esercizio di un potere autoritativo, ma a ottenere un accertamento petitorio.
Distinzione tra accertamento principale e incidentale
Il giudice amministrativo può conoscere della demanialità di una strada o dell’esistenza di una servitù di uso pubblico soltanto incidenter tantum, quando tali questioni costituiscano il presupposto per l’adozione di un diverso provvedimento amministrativo.
La cognizione è invece preclusa quando l’accertamento della proprietà o della servitù costituisce direttamente l’oggetto principale della controversia.
Applicazione al caso concreto
La deliberazione comunale ha riconosciuto l’uso pubblico sulla base del possesso qualificato e ininterrotto ab immemorabili e, in subordine, della dicatio ad patriam. Il ricorrente ha contestato entrambi i presupposti.
Secondo la Sezione, il contenuto dell’atto e le censure proposte mostrano che la controversia riguarda direttamente l’esistenza della servitù di uso pubblico. Il ricorso richiede quindi un accertamento principaliter sulla sussistenza del diritto, non un accertamento meramente incidentale nell’ambito del controllo di un diverso potere amministrativo.
Conclusioni
La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con assorbimento della domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 27 lug 2026Parere n. 1289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 lug 2026Parere n. 1290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 lug 2026Parere n. 1291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 lug 2026Parere n. 1292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 lug 2026Parere n. 1294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 lug 2026Parere n. 1295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →