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Sentenza

Sentenza n. 1772/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l’ottemperanza - della sentenza del 30 dicembre 2024, n. 23643, con la quale il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione IV quater, in accoglimento del ricorso presentato dalla parte ricorrente avverso il giudizio di non abilitazione alla I fascia nel Settore Concorsuale 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, nella tornata A.S.N. 2021-2023, IV quadrimestre, ha annullato il predetto giudizio e ha disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione; nonché per la dichiarazione di nullità ovvero, in ogni caso, previa conversione del rito in ordinario e salva dichiarazione di inefficacia, per l’annullamento: - del provvedimento n. 5360 del 22 aprile 2025, con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata dalla parte ricorrente nei confronti della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 01/A1, Logica Matematica e Matematiche Complementari, nominata in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, n. 23643/2024; - del previo Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 199 del 6 marzo 2025, nella parte in cui è stata nominata la Commissione per procedere alla rivalutazione della domanda presentata dal candidato Alessandro Gambini in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, n. 23643/2024; - nonché, in via derivata e consequenziale, del giudizio, pubblicato in data 9 maggio 2025, di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di I fascia del settore concorsuale 01/A1 “Logica matematica e matematiche complementari”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente, unitamente ai giudizi individuali espressi dai singoli Commissari in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sezione IV quater, n. 23643/2024 e ai verbali di svolgimento delle operazioni di rivalutazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame.

Giustizia amministrativa202507791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di ricusazione, nomina della Commissione di riesame e successivo giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Lazio n. 23643/2024, che aveva annullato il giudizio di non abilitazione alla prima fascia nel settore concorsuale 01/A1 e ordinato il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità o, previa conversione del rito, l'annullamento del provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di ricusazione, del decreto di nomina della nuova Commissione e del successivo giudizio negativo di riesame. Con il primo motivo ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, sostenendo che una componente della precedente Commissione fosse stata inclusa nella rosa dei commissari sorteggiabili per il riesame, in violazione dell'ordine giudiziale di procedere con una Commissione in diversa composizione e dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c., degli artt. 1, 3 e 6-bis l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo l'esistenza di un obbligo di astensione e l'illegittimità del rigetto dell'istanza di ricusazione. Con il terzo motivo ha contestato la nomina, nella Commissione di riesame, di un commissario che era stato nominato anche per la tornata ASN 2023-2025, invocando l'art. 16, comma 3, lett. l), l. 240/2010 e contestando l'applicazione dell'art. 7-bis, comma 3, d.l. 51/2023. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., disparità di trattamento, difetto di istruttoria e travisamento, assumendo che altri candidati fossero stati riesaminati da Commissioni prive di analoghe incompatibilità.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANVUR, ritenendole prive di legittimazione passiva poiché gli atti impugnati erano imputabili esclusivamente al Ministero dell'Università e della Ricerca. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione o elusione del giudicato: la precedente sentenza imponeva una Commissione effettivamente diversa, e la componente della precedente Commissione, pur inserita nella platea dei sorteggiabili, non era stata sorteggiata né aveva partecipato al riesame. La mera possibilità teorica della sua nomina non ha prodotto una lesione diretta, concreta e attuale. Il sistema previsto dal d.P.R. 95/2016 consente di gestire le incompatibilità mediante sostituzione o ricusazione quando esse si concretizzano nella composizione effettiva della Commissione. Il secondo motivo è stato respinto per la medesima ragione: non sussisteva obbligo di astensione né presupposto per la ricusazione nei confronti di una persona non nominata quale componente della Commissione chiamata a rivalutare la domanda. Quanto ai motivi terzo e quarto, il TAR ha escluso l'incompatibilità del commissario nominato anche per la tornata 2023-2025. L'art. 6, comma 7, d.P.R. 95/2016 esclude il regime ordinario di incompatibilità quando il commissario sia nominato per dare esecuzione a un provvedimento giurisdizionale. Inoltre, l'art. 7-bis, comma 3, d.l. 51/2023 consente, in deroga al divieto generale, la nomina nelle procedure 2023-2025 di componenti già nominati per tornate precedenti. Esclusa l'incompatibilità, è stata altresì esclusa la disparità di trattamento. Il giudizio negativo di riesame è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso che vi fosse stata violazione o elusione della precedente sentenza.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il giudice ha richiamato il principio secondo cui non ogni violazione di legge determina l'annullabilità dell'atto, essendo necessaria una lesione diretta e concreta dell'interesse sostanziale protetto.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 95/2016

    I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

    La composizione delle Commissioni ASN avviene mediante sorteggio da una platea predeterminata di professori ordinari.

  • art. 7, comma 1, d.P.R. 95/2016

    Formata la lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni.

    La formazione della lista dei sorteggiabili e il successivo sorteggio costituiscono fasi distinte della procedura di composizione della Commissione.

  • art. 7, comma 4, d.P.R. 95/2016

    In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili.

    Le incompatibilità rilevate nella fase di sostituzione sono gestite mediante nuovo sorteggio e previa verifica dello stato giuridico dei soggetti sorteggiabili.

  • art. 7, comma 5, d.P.R. 95/2016

    Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico.

    Il sorteggio dei commissari deve svolgersi mediante procedure informatizzate preventivamente validate.

  • art. 7, comma 6, d.P.R. 95/2016

    Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

    La ricusazione riguarda i commissari effettivamente individuati e consente, se accolta, la sostituzione del commissario limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

    L'obbligo di astensione presuppone un conflitto di interessi riferibile al soggetto concretamente investito dell'attività procedimentale.

  • art. 51 c.p.c.

    Nelle procedure selettive e comparative i commissari sono soggetti alle ipotesi tassative di astensione e alle gravi ragioni di convenienza previste dalla disposizione.

  • art. 16, comma 3, lett. l), l. 240/2010

    il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale

    La disposizione stabilisce il divieto generale di partecipazione contemporanea o successiva alle Commissioni ASN, fatto salvo il regime derogatorio applicabile al caso deciso.

  • art. 6, comma 7, d.P.R. 95/2016

    I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.

    L'incompatibilità triennale non opera per i commissari nominati per eseguire provvedimenti giurisdizionali; pertanto, la nomina per il riesame giudiziale può coesistere con la partecipazione ad altra procedura ASN.

  • art. 7-bis, comma 3, d.l. 51/2023, convertito dalla l. 87/2023

    Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.

    La disposizione consente ai componenti già nominati per tornate precedenti di essere nominati anche nelle procedure relative agli anni 2023-2025, in deroga al divieto generale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati, poiché il riesame è stato svolto da una Commissione effettivamente diversa e priva delle incompatibilità dedotte.

Massime di principio

  • Quando una sentenza ordina il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, il giudicato è rispettato se la Commissione che svolge concretamente la rivalutazione è composta da membri diversi da quelli della Commissione il cui giudizio è stato annullato; la mera inclusione di un precedente commissario nella platea dei soggetti sorteggiabili, senza sua effettiva nomina e partecipazione, non integra violazione o elusione del giudicato né determina una lesione attuale dell'interesse del candidato.
  • Nel sistema di composizione delle Commissioni ASN, le incompatibilità rilevano con riferimento ai commissari concretamente sorteggiati e nominati, non alla mera presenza di un soggetto nella lista dei sorteggiabili; gli strumenti della sostituzione e della ricusazione operano quando l'incompatibilità si concretizza nella composizione effettiva della Commissione.
  • L'obbligo di astensione e la ricusazione presuppongono che il soggetto rispetto al quale è dedotto il conflitto sia concretamente investito della funzione valutativa nella procedura; non sussiste un obbligo di astensione in capo a chi non sia stato nominato componente della Commissione incaricata del riesame.
  • Il divieto di partecipazione dei commissari ASN a ulteriori Commissioni non si applica ai commissari nominati per dare esecuzione a un provvedimento giurisdizionale, secondo la deroga prevista dall'art. 6, comma 7, d.P.R. 95/2016.
  • L'art. 7-bis, comma 3, d.l. 51/2023 consente, per le procedure ASN 2023-2025, la nomina di componenti già nominati per tornate precedenti, derogando al divieto generale di cui all'art. 16, comma 3, lett. l), l. 240/2010.
  • L'annullabilità di un provvedimento richiede una lesione diretta, concreta e attuale dell'interesse sostanziale protetto; non è ammissibile un'impugnazione fondata su una violazione meramente ipotetica o sulla possibilità astratta che un'incompatibilità potesse verificarsi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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