Cassazione Civile, Sentenza n. 28444/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2003. La CCH contestava in particolare la negazione della detrazione IVA relativa a operazioni poste in essere tramite un contratto di associazione in partecipazione (conferimenti costituiti da prestazioni di consulenza e da usufrutto/proprietà di azioni), la qualificazione fiscale delle cessioni di contratto e di azioni (esenzione o assoggettamento a IVA), nonché la legittimità e la quantificazione delle sanzioni applicate. L'Agenzia aveva invece sostenuto la fittizietà/elusività delle operazioni e la conseguente esclusione del diritto alla detrazione IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi 1 e 2 sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati per vizi di prospettazione e carenza di autosufficienza nella ricostruzione degli atti di merito; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR ha ritenuto che, pur ricadendo astrattamente le operazioni nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 633/1972, nella fattispecie esse erano fittizie/elusive e pertanto non si era concretamente verificato il diritto alla detrazione; il quarto motivo (sulle sanzioni e sulla continuazione) è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva esaminato e implicitamente rigettato le doglianze. Conseguentemente è stato confermato l'avviso di accertamento impugnato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Riferimento a art. 12 (edizione dei rapporti processuali e richiami alla continuazione delle contestazioni) e art. 10 comma 3 (riduzione delle sanzioni): la Corte ha valutato che non vi fosse omissione di pronuncia e che le doglianze sulle sanzioni erano state esaminate dalla CTR; non è stata riconosciuta alcuna illegittimità nella determinazione delle sanzioni né omissione del giudice di merito
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato relativamente a questioni processuali ed "error in procedendo"; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sugli atti di merito e l'esigenza di consentire il controllo sull'iter processuale quando la parte fornisca elementi autosufficienti
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (I.V.A.)
Art. 2 (nozione di operazioni soggette a IVA), art.3 (cessioni di contratto considerate prestazioni di servizi salvo eccezioni) e art.10 comma 1 n.4 (esenzione per cessione di azioni): la CTR aveva riconosciuto che, in astratto, i conferimenti potevano rientrare nell'ambito IVA, ma ha escluso il diritto alla detrazione in ragione della fittizietà/elusività delle operazioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto non violata la corretta interpretazione normativa operata dal giudice di merito
Codice di procedura civile
art. 112; art. 360, n. 4 e n. 5
La Corte ricorda la distinzione tra omessa pronuncia (art. 112 c.p.c., sindacabile ai sensi dell'art. 360 n.4) e carenza di motivazione (art. 360 n.5), e sottolinea il principio di autosufficienza richiesto in cassazione per la denunzia degli "errori in procedendo" e per le doglianze di motivazione
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni tributarie)
Richiamato quanto al regime della continuazione: la ricorrente ha invocato il regime ma la CTR ha esaminato e respinto la doglianza; la Cassazione non ha rilevato omissione di pronuncia sulla questione
Massime di principio
- Sostanza sopra la forma: quando il giudice di merito trova indici di fittizietà o di abuso del diritto (operazioni "fortemente antieconomiche" o prive di fondamento economico), può escludere il diritto alla detrazione IVA anche se le operazioni ricadono astrattamente nelle fattispecie imponibili o esenti
- Onere di specificazione in Cassazione: per denunciare "errori in procedendo" o vizî motivazionali la parte deve rispettare il principio di autosufficienza e riportare nel ricorso i passaggi essenziali dell'atto di merito che si intendono censurare, altrimenti la censura è inammissibile
- Distinzione omissione vs carenza di motivazione: l'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) è diversa dalla carenza di motivazione; la prima richiede che il giudice non abbia pronunciato su una domanda essenziale, la seconda che abbia deciso ma con motivazione insufficiente; in cassazione vanno dedotte secondo i rispettivi rimedi
- Nuove eccezioni in appello: l'introduzione in appello di una deduzione del tutto nuova (es. qualificazione elusiva delle operazioni) può essere considerata inammissibile o, se valutata, va adeguatamente documentata dal giudice di merito; chi contesta deve indicare con precisione il contenuto della nuova eccezione
- Valutazione degli indici di elusività: elementi quali l'inoperatività della controparte, decorrenza anomala di fatti (es. attribuzione di dividendi prima dell'operazione), mancato incasso di somme contabilizzate, sono utilizzati dai giudici come indici probatori per qualificare una serie di operazioni come artificiosa
- Sanzioni e continuazione: le doglianze sulla legittimità e quantificazione delle sanzioni (anche invocando esimenti o riduzioni previste dalle norme) devono essere espressamente prospettate e confrontate dal giudice; in mancanza di omissione o vizio di motivazione specifico la loro riproposizione in cassazione è destinata al rigetto
- Spese e soccombenza: in tema tributario, come in generale, le spese seguono la soccombenza; ricorrere in cassazione senza adeguata premessa probatoria e di diritto espone la parte al pagamento delle spese e degli onorari
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