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Ordinanza

Ordinanza n. 166/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento dell’atto di dichiarazione di avvenuta decadenza di concessione n. 596 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto la decadenza della concessione in rinnovo n. 723 del 18 agosto 2022 posteggio n. 2125 Mercato Mercerie del sabato e dell''autorizzazione di tipo all''esercizio del commercio su posteggio n. 85/2014; dell’atto di dichiarazione di avvenuta decadenza di concessione n. 597 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto la decadenza della concessione in rinnovo n. 720 del 18 agosto 2022 posteggio n. 2224 Mercato Mercerie del sabato e dell''autorizzazione di tipo all''esercizio del commercio su posteggio n. 138/2014; dell’atto di dichiarazione di avvenuta decadenza di concessione n. 598 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto la decadenza della concessione in rinnovo n. 722 del 18 agosto 2022 posteggio n. 5125 Mercato Mercerie del martedì e dell''autorizzazione di tipo all''esercizio del commercio su posteggio n. 83/2014 (doc. 3) notificato in data 4.7.23 a mezzo pec al domicilio elettronico eletto; dell’atto di dichiarazione di avvenuta decadenza di concessione n. 599 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto la decadenza della concessione in rinnovo n. 719 del 18 agosto 2022 posteggio n. 5224 Mercato Mercerie del martedì e dell''autorizzazione di tipo all''esercizio del commercio su posteggio n. 137/2014; dell’atto di dichiarazione di avvenuta decadenza di concessione n. 600 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto la decadenza della concessione in rinnovo n. 721 del 18 agosto 2022 posteggio n. 6125 Mercato Mercerie del giovedì e dell''autorizzazione di tipo all''esercizio del commercio su posteggio n. 81/2014; dell’atto di dichiarazione di avvenuta decadenza di concessione n. 601 del 3 luglio 2023 avente ad oggetto la decadenza della concessione in rinnovo n. 718 del 18 luglio 2022 posteggio n. 6224 Mercato Mercerie del giovedì e dell''autorizzazione di tipo all''esercizio del commercio su posteggio n. 133/2014; della determina dirigenziale n. 3147 del 29 dicembre 2020 con la quale si è dato avvio alla procedura di rinnovo ed il relativo Avviso pubblico di avvio d''ufficio delle procedure di rinnovo concessioni di aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e su parcheggi isolati e ai fini dello svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di chioschi di rivendita quotidiani e periodici in scadenza al 31 dicembre 2020; di tutti gli atti e/o comportamenti presupposti, preparatori, consequenziali e/o comunque connessi e/o da questi ultimi richiamati, anche ove non conosciuti dalla odierna ricorrente fra cui il bollettino pago pa con oggetto di pagamento “avviso di pagamento atto numero 14792644”; l''avviso di accertamento esecutivo num. Atto. 11976181 per l''anno 2017; l''avviso di accertamento esecutivo num. Atto 12268413 per l''anno 2018; l''avviso di accertamento esecutivo omesso/tardivo/parziale versamento num. Atto 14903671 per l''anno 2022; l''avviso di accertamento esecutivo omesso/tardivo/parziale versamento num. Atto 14903677 per l''anno 2020.

Giustizia amministrativa202301817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di decadenza da sei concessioni di posteggi mercatali e dalle relative autorizzazioni all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché gli atti presupposti relativi alla procedura di rinnovo e agli accertamenti esecutivi per omessi o tardivi versamenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune ha dichiarato la decadenza di sei concessioni rinnovate relative a posteggi nei mercati cittadini e delle corrispondenti autorizzazioni commerciali. Sono stati inoltre impugnati la determina dirigenziale e l'avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi alcuni avvisi di accertamento esecutivo e un bollettino pagoPA. Dal testo dell'ordinanza non emergono, tuttavia, i motivi specifici di legittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice si è limitato a disporre incombenti istruttori sulla permanenza dell'interesse e sull'aggiornamento della vicenda.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ordinato al ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e segnalando eventuali fatti o atti sopravvenuti nonché l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di fornire, nello stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Il giudice ha espressamente avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., con eventuale dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte onerata di fornire chiarimenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia del ricorrente, compulsato a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini dell'eventuale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può costituire elemento inequivoco del sopravvenuto disinteresse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia non ancora matura per la decisione, il giudice amministrativo può ordinare al ricorrente di aggiornare la situazione relativa alla vicenda e all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, fissando un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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