Sentenza n. 320/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, tra le parti, pubblicata il 17 febbraio 2026 e non notificata, con cui è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento: - della graduatoria di merito per la Regione Sicilia del concorso, per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, finalizzato alla copertura di n. 1.435 posti di cui al d.D.G. 3122/2024, approvata e pubblicata in allegato, quale sua parte integrante, con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. 39088 dell’11 agosto 2025, nonché del decreto medesimo, nella parte in cui non è stata attribuita alla originaria ricorrente la riserva di cui all’art.1, comma 9 bis, del d.l. 22 aprile 2023, n. 44, siccome convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2023, n. 74, e conseguentemente la originaria ricorrente (collocata alla posizione n. 111 in graduatoria) non risulta nell’elenco degli idonei-vincitori del concorso sui posti riservati (15%) agli operatori volontari del servizio civile, pur avendo la stessa ottenuto un punteggio complessivo superiore (punti 96) rispetto a quello di altri candidati cui è stata, invece, riconosciuta la predetta riserva; 3) della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia registro ufficiale prot. n. -OMISSIS- del 22 agosto 2025, con la quale il predetto USR ha rigettato il relativo reclamo presentato a mezzo pec in data 21 agosto 2025; 4) della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale prot. n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2024, richiamata nella predetta nota dell’USR della Sicilia prot. n. 41140 del 22 agosto 2025; 5) del bando di concorso d.D.G. n. 3122 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui prevede la riserva di una quota pari al 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, ove abbia inteso, in malam partem, escludere che tale riserva si applichi anche per gli operatori volontari del servizio civile nazionale; 6) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente del procedimento anche non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte originaria ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria in capo alla stessa del titolo o diritto a beneficiare della riserva dei posti prevista nel bando di concorso in relazione all’art.1, comma 9 bis, del d.l. n. 44 cit., in quanto volontaria di servizio civile svolto senza demerito; e per la condanna in forma specifica, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare alla originaria ricorrente il titolo alla riserva dei posti predetta, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento della stessa nella graduatoria generale di merito ed elenco dei vincitori del concorso per cui è causa; con istanza ex art. 116, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, per la declaratoria di illegittimità o l’annullamento del silenzio-rifiuto o rigetto formatosi in data 11 settembre 2025, con il quale l’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia, decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza a mezzo pec del 12 agosto 2025, ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, ha tacitamente negato l’accesso documentale richiesto dalla originaria ricorrente e finalizzato all’ottenimento e acquisizione della graduatoria correttamente integrata dalle indicazioni di riserva previste dal bando; e per l’accertamento, riconoscimento e declaratoria del diritto dell’originaria parte istante di accedere alla documentazione amministrativa oggetto della suddetta istanza di accesso agli atti del 12 agosto 2025; e il conseguente ordine all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di procedere al rilascio di copia dei predetti documenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva annullato gli atti relativi alla graduatoria del concorso per 1.435 posti nella parte in cui non riconoscevano alla candidata la riserva del 15% prevista per gli operatori volontari del servizio civile
Esito
Favorevole al resistente (candidata concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appello principale contestava l'equiparazione, operata dal TAR, tra il servizio civile nazionale svolto dalla candidata e il servizio civile universale, ai fini della riserva del 15% dei posti prevista dall'art. 1, comma 9-bis, del d.l. n. 44/2023. Le amministrazioni sostenevano che la riserva spettasse esclusivamente agli operatori che avessero svolto il servizio civile universale secondo il d.lgs. n. 40/2017, richiamando una nota del Dipartimento per le Politiche Giovanili secondo cui i primi operatori del servizio civile universale sarebbero stati selezionati soltanto dopo il bando del 20 agosto 2018. Veniva inoltre dedotto che l'estensione espressa della riserva al servizio civile nazionale, introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 25/2025, non fosse retroattiva e non potesse applicarsi alla procedura concorsuale. L'appellata ha proposto appello incidentale autonomo, contestando l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento competente e lamentando l'omessa pronuncia sull'annullamento di alcuni atti impugnati. In via subordinata ha riproposto motivi relativi alla violazione dell'uguaglianza e della parità di trattamento, all'eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, al difetto di istruttoria, al travisamento dei fatti, al buon andamento e al difetto di motivazione. Ha inoltre formulato un appello incidentale condizionato sull'illegittimità del bando e prospettato questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello principale e accolto in parte l'appello incidentale autonomo. In primo luogo ha ritenuto fondata la censura relativa alla legittimazione passiva delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR: ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, tali amministrazioni sono parti necessarie nei giudizi soggetti al rito speciale PNRR e dovevano quindi essere correttamente evocate nel giudizio di primo grado. Nel merito, il Collegio ha confermato la spettanza della riserva. L'attività di servizio civile era stata svolta nell'ambito di un bando emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017. L'art. 26 di tale decreto prevedeva, nella fase transitoria, che il servizio civile universale fosse attuato con le modalità della previgente disciplina del servizio civile nazionale. Secondo il CGARS, il legislatore ha mantenuto transitoriamente soltanto le modalità operative del servizio civile nazionale, non l'istituto nel suo complesso, che era stato abrogato; pertanto, il servizio prestato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 doveva essere qualificato come servizio civile universale, pur se svolto secondo le modalità del servizio civile nazionale. L'art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025 è stato ritenuto norma ricognitiva-interpretativa dei principi già vigenti, non innovativa e retroattiva. Ne consegue che la candidata aveva diritto alla riserva del 15%. Il secondo motivo dell'appello incidentale autonomo, relativo alla necessità di annullare anche il bando, è stato dichiarato privo d'interesse, poiché la sentenza di primo grado aveva già disposto l'annullamento degli atti impugnati senza necessità di annullare la lex specialis. I motivi dell'appello incidentale subordinato non sono stati esaminati, essendo stata respinta l'impugnazione principale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR
Le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono litisconsorti necessari nei giudizi soggetti al rito speciale e devono essere evocate in giudizio.
art. 26, d.lgs. 40/2017
fino all’approvazione del primo Piano triennale ... il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale
Durante la fase transitoria sono state mantenute le modalità operative del servizio civile nazionale, ma il servizio svolto dopo l'entrata in vigore del decreto deve essere qualificato come servizio civile universale.
art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023
La riserva del 15% dei posti nei concorsi per il personale non dirigenziale spetta a chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale; la nozione comprende anche il servizio svolto nella fase transitoria con le modalità del servizio civile nazionale.
art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64
La disposizione ha natura ricognitiva-interpretativa, poiché chiarisce una disciplina già desumibile dal quadro normativo previgente, senza costituire una nuova estensione retroattiva della riserva.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e verificata la completezza del contraddittorio.
Massime di principio
- Ai fini della riserva concorsuale prevista per chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale, il servizio svolto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 e prima dell'attuazione ordinaria del nuovo sistema deve essere qualificato come servizio civile universale, anche quando sia stato espletato con le modalità operative previste dalla previgente disciplina del servizio civile nazionale.
- L'art. 26 del d.lgs. n. 40/2017 ha reso transitoriamente ultrattive le modalità del servizio civile nazionale, ma non l'istituto del servizio civile nazionale nel suo complesso, che era stato abrogato; la qualificazione giuridica del servizio transitorio resta quindi quella del servizio civile universale.
- L'estensione al servizio civile nazionale contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025 ha natura ricognitiva-interpretativa e chiarisce principi già ricavabili dalla disciplina previgente; non costituisce il fondamento retroattivo del diritto alla riserva per i servizi svolti nella fase transitoria.
- Nel rito speciale relativo agli interventi PNRR, le amministrazioni centrali titolari degli interventi sono parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022 e devono partecipare al giudizio mediante corretta integrazione del contraddittorio.
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