Cassazione Civile, Ordinanza n. 27992/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi con cui il Comune ha richiesto una maggiore ICI su terreni qualificati come edificabili, assumendo come base imponibile valori determinati con precedenti delibere comunali adottate ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997. Il contribuente aveva impugnato gli atti e la CTR delle Marche li aveva annullati per difetto di motivazione, rilevando che il mero richiamo alle delibere e ai valori dell'Agenzia del territorio non consentiva di comprendere il criterio concreto seguito per attribuire il valore alle singole aree; la CTR aveva inoltre valorizzato una perizia tecnica e contratti di affitto agricolo depositati dal contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, l. 296/2006, sostenendo che gli avvisi fossero sufficientemente motivati; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2778 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse erroneamente considerato i costi per rendere utilizzabile l'area e l'uso agricolo di fatto, e sostenendo altresì che, anche a fronte di un dissenso sulla stima, il giudice avrebbe dovuto procedere a una autonoma valutazione anziché annullare l'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché gli avvisi di accertamento non erano stati trascritti né allegati al ricorso, impedendo alla Corte di verificare direttamente l'effettiva carenza motivazionale; è stato richiamato il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., letto in modo non formalistico ma pur sempre richiedente l'indicazione puntuale del contenuto degli atti e della loro collocazione nel giudizio di merito. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché muoveva a contestare il merito estimativo dell'atto, ma la CTR aveva annullato gli avvisi per un vizio formale radicale, cioè la motivazione insufficiente; la Corte ha ribadito che la motivazione dell'atto tributario serve a consentire al contribuente di valutare se impugnare e come difendersi sull'an e sul quantum, sicché la sua assenza o insufficienza rende illegittimo l'atto indipendentemente dalla eventuale fondatezza sostanziale della pretesa. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 212/2000
l'atto impositivo deve contenere una motivazione idonea a porre il contribuente in condizione di comprendere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa, per decidere se impugnare e come difendersi
art. 1, comma 162, l. 296/2006
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della sufficienza motivazionale degli avvisi; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura
art. 52 d.lgs. 446/1997
richiamato come base del potere regolamentare comunale e delle delibere sui valori dell'area edificabile
art. 2727 c.c.
norma invocata dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito estimativo dopo l'annullamento per vizio di motivazione
art. 2778 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte entri nel merito della relativa doglianza
art. 2 d.lgs. 546/1992
invocato dal ricorrente per sostenere un errore della CTR sul riparto dei poteri del giudice tributario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il contenuto degli atti e documenti richiamati e la loro presenza nel fascicolo, senza che sia richiesta necessariamente la trascrizione integrale
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un atto impositivo è necessario indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto e la sua collocazione nel fascicolo, perché la Corte possa controllare la decisività della doglianza; la mera allegazione della sua esistenza non basta.
- La motivazione dell'atto tributario ha una funzione strumentale di garanzia difensiva: deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti dell'imposizione e di contestare efficacemente sia l'an sia il quantum; la sua insufficienza determina l'illegittimità dell'atto a prescindere dalla possibile correttezza sostanziale della pretesa.
- Quando il giudice di merito annulla l'atto impositivo per un vizio formale radicale e preclusivo, non è ammissibile in cassazione una censura che miri soltanto a rimettere in discussione la stima o la quantificazione della pretesa fiscale.
- Nel processo tributario il principio dell'impugnazione-merito non consente al giudice di entrare nel merito estimativo dell'atto se prima non sia superato il vizio formale che ne ha determinato l'annullamento in radice.
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