Cassazione Civile, Ordinanza n. 23158/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione, definito con sentenza che aveva rigettato il ricorso contro la decisione della commissione tributaria regionale, la Corte aveva condannato il ricorrente soccombente al pagamento delle spese in favore del Comune, ma aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, formulata nel controricorso con dichiarazione di anticipo delle spese e mancato pagamento dei compensi. Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., chiedendo l'integrazione del dispositivo della sentenza di cassazione con la formula di distrazione delle spese. Il controricorrente ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del rimedio e il decorso del termine semestrale, sostenendo altresì l'insussistenza dei presupposti per la distrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'errore materiale nella sentenza n. 3591/2021, ordinando che, dopo le parole "come per legge", fosse aggiunta la locuzione relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore istante. Ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione sia emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, anche rispetto alle sentenze della Cassazione, che il termine semestrale non sia applicabile perché il rimedio non è un'impugnazione e che il difensore, avendo formulato rituale richiesta e dichiarazione, sia titolare di un diritto autonomo alla distrazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura speciale.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale dell'avvocato che agisce in proprio nel procedimento di correzione.
art. 93 c.p.c.
è il parametro che consente la distrazione delle spese in favore del difensore e si coordina con il procedimento di correzione dell'errore materiale in caso di omissione della relativa statuizione.
art. 287 c.p.c.
indicato come rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 288 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale base del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come rito camerale applicabile, dopo la riforma, al procedimento in cassazione per la correzione dell'errore materiale.
art. 391-bis c.p.c.
richiamato per affermare l'applicabilità del rimedio di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore costituisce un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., non con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- La domanda di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma della parte, ma integra una richiesta incidente sul regolamento delle spese e sul rapporto tra parte vittoriosa e difensore; perciò la sua omissione può essere sanata in via correttiva.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione non è soggetta al termine semestrale proprio delle impugnazioni, perché il rimedio correttivo non è un mezzo di impugnazione.
- Ai fini della distrazione delle spese, è sufficiente la dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari, senza che sia ammesso un sindacato sulla veridicità di tale dichiarazione nel giudizio promosso dal soccombente.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese, per la sua natura peculiare che non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23134/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23136/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23137/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23138/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23139/2024 del 27/08/2024
- ordinanza_civile · 27 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23141/2024 del 27/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →