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Sentenza

Sentenza n. 2257/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 21.11.2024, con cui si è disposta la sua revoca dall’incarico di giudice onorario di pace, sede di Torre Annunziata; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 16.10.2024; della delibera, di correzione di errore materiale, del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 13.11.2024; del verbale della Corte di Appello di Napoli – Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma, n. 305, del 13.5.2024; della comunicazione via pec del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata dell08.1.2025.

Giustizia amministrativa202502464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca dall'incarico di giudice onorario di pace, adottata a seguito della contestazione di una condotta ritenuta lesiva del prestigio delle funzioni giudiziarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di revoca, la deliberazione del CSM, la deliberazione di correzione di errore materiale, il verbale del Consiglio giudiziario e la comunicazione del Presidente del Tribunale. La revoca era stata disposta ai sensi dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017, in relazione alla condotta consistita nell'avere inviato presso lo studio di un collega, sottoposto a indagini, un tecnico incaricato di verificare ed eventualmente neutralizzare apparati di intercettazione. Il primo motivo ha dedotto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017, in riferimento agli artt. 3, 76, 97, 105 e 106 Cost., lamentando la disparità di trattamento tra magistrati ordinari e onorari, l'assenza di una graduazione delle sanzioni e la mancata previsione della pregiudizialità del procedimento penale, nonché l'eccesso di delega derivante dall'abrogazione della precedente disciplina. Il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017, violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, travisamento dei fatti, erronea e falsa motivazione, inesistenza dei presupposti, sviamento, omessa valutazione delle memorie difensive, violazione della buona fede e della presunzione di innocenza. Il ricorrente ha sostenuto che il tecnico fosse un semplice elettricista, che l'intervento avesse finalità meramente rassicurante e non fosse idoneo a ostacolare le indagini. Ha inoltre invocato gli effetti dell'assoluzione intervenuta in sede penale e l'applicazione del principio del favor rei a seguito della legge n. 51/2025, che ha introdotto una graduazione delle conseguenze per la violazione dei doveri dei magistrati onorari. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e hanno sostenuto che la revoca prevista dall'art. 21 non costituisse una sanzione disciplinare in senso stretto e fosse autonoma rispetto al procedimento penale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che la controversia riguardasse la revoca dall'incarico di giudice di pace e gli effetti dell'esclusione da un organico alle dipendenze del Ministero. Ha escluso la rimessione alla Corte costituzionale, rilevando anzitutto che la legge n. 51/2025 ha introdotto l'art. 30-sexies d.lgs. 116/2017, prevedendo la decadenza per grave inadempimento o grave violazione dei doveri e, nei casi meno gravi, l'ammonimento o la sospensione: la graduazione sanzionatoria invocata dal ricorrente è dunque stata introdotta dal legislatore. Ha inoltre ritenuto non configurabile un'equiparazione incondizionata tra magistrati ordinari e onorari, poiché le due categorie sono diversamente reclutate, organizzate e compensate e svolgono funzioni in un modello costituzionale differenziato; tale differenziazione può essere legittima se fondata su ragioni obiettive attinenti alla natura delle mansioni e alle qualifiche richieste. Nel merito, il TAR ha qualificato la revoca ex art. 21, comma 5, d.lgs. 116/2017 come revoca sanzionatoria e non come procedimento disciplinare in senso stretto. Ne consegue l'autonomia rispetto al procedimento penale e l'assenza di un vincolo decisorio derivante dalla sentenza penale assolutoria, non essendo applicabili le specifiche regole del pubblico impiego disciplinato dal d.lgs. 165/2001. Il giudice ha precisato che l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel processo penale incide sulla loro idoneità probatoria in quel processo, ma non rende irrilevanti, ai fini amministrativi, le condotte materiali risultanti dagli atti e valutabili come lesive del prestigio della funzione. Anche ammettendo che l'intervento tecnico fosse stato una mera messinscena destinata a tranquillizzare il collega e che il tecnico fosse inidoneo a neutralizzare le intercettazioni, restava la condotta di avere organizzato una verifica e una possibile bonifica da apparati di captazione allo scopo dichiarato di eludere investigazioni, comportamento incompatibile con i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo ed equilibrio imposti al magistrato onorario. Il sindacato giurisdizionale sulla revoca è stato ritenuto limitato alla verifica estrinseca della ragionevolezza, della motivazione e dell'assenza di illogicità o eccesso di potere nella valutazione del CSM; tale soglia non è stata superata. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 21, commi 1-5 e 9, d.lgs. 116/2017

    la revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli

    La disposizione disciplina una revoca sanzionatoria, distinta dalla decadenza e non riconducibile a un procedimento disciplinare in senso stretto; la sua applicazione richiede l'accertamento di una condotta concretamente lesiva del prestigio della funzione.

  • art. 20 d.lgs. 116/2017

    il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio

    La disposizione individua lo statuto dei doveri rilevante per valutare se la condotta del magistrato onorario comprometta il prestigio delle funzioni.

  • art. 30-sexies d.lgs. 116/2017

    il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1; nei casi di minore gravità ... possono essere disposti ... l'ammonimento o la sospensione

    La disposizione introdotta dalla legge n. 51/2025 prevede una graduazione delle conseguenze per la violazione dei doveri dei magistrati onorari ed esclude la necessità di rimettere alla Corte costituzionale le censure fondate sull'originaria assenza di graduazione.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017

    l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea ... e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego

    La magistratura onoraria non è assoggettata al regime generale del pubblico impiego; pertanto non sono automaticamente applicabili le disposizioni del d.lgs. 165/2001 sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

  • art. 106, commi 1 e 2, Cost.

    le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso; la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina ... di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli

    La Costituzione consente un modello differenziato tra magistratura ordinaria e onoraria, fondato sulle diverse modalità di reclutamento, sulle mansioni e sul diverso regime professionale.

  • art. 653, comma 1, c.p.p.

    Il vincolo dell'assoluzione penale sull'accertamento del fatto è stato richiamato dalla giurisprudenza in materia disciplinare, ma il TAR ne ha escluso l'applicabilità diretta alla revoca dei magistrati onorari, qualificata come procedimento amministrativo autonomo.

  • art. 55-ter, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La disciplina del rapporto tra giudicato penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego non si applica alla magistratura onoraria, che non costituisce rapporto di pubblico impiego.

  • art. 266 c.p.p.

    La declaratoria penale di inutilizzabilità delle intercettazioni impedisce il loro impiego come prova nel processo penale, ma non elimina la rilevanza amministrativa della condotta materiale risultante dagli atti.

Massime di principio

  • La revoca dell'incarico di magistrato onorario per una condotta, tenuta in ufficio o fuori, idonea a compromettere il prestigio delle funzioni costituisce revoca sanzionatoria e non procedimento disciplinare in senso stretto; essa può essere adottata all'esito di un autonomo procedimento amministrativo, senza necessità di attendere la definizione del procedimento penale.
  • La magistratura onoraria e quella ordinaria non sono categorie necessariamente equiparabili sotto ogni profilo: differenze nelle modalità di reclutamento, nella natura temporanea dell'incarico, nelle mansioni, nel regime di incompatibilità e nel trattamento economico possono giustificare un diverso regime giuridico purché sorrette da ragioni obiettive.
  • L'inutilizzabilità di una prova nel processo penale priva quella prova della capacità di fondare una decisione penale, ma non rende di per sé irrilevante, in un procedimento amministrativo autonomo, la condotta materiale cui la prova si riferisce, ove tale condotta sia accertata attraverso elementi utilizzabili nel procedimento amministrativo.
  • Nel giudizio contro la revoca dell'incarico di magistrato onorario, il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione dell'organo di autogoverno è estrinseco e riguarda la ragionevolezza, la sufficienza della motivazione e l'assenza di illogicità o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa sulla gravità della condotta, salvo che l'iter valutativo sia manifestamente viziato.
  • La condotta di un magistrato onorario consistente nell'organizzare, per un collega sottoposto a indagini, una verifica o una possibile bonifica da apparati di intercettazione può compromettere il prestigio della funzione anche se il tecnico incaricato era inidoneo allo scopo o l'intervento era presentato come meramente rassicurante, poiché rileva la finalità oggettivamente perseguita e la sua incompatibilità con i doveri di imparzialità, correttezza, riserbo ed equilibrio.
  • L'introduzione successiva di una disciplina legislativa più graduata delle conseguenze per la violazione dei doveri dei magistrati onorari non comporta, da sola, l'illegittimità della precedente revoca né rende automaticamente fondata la questione di costituzionalità della disciplina previgente.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneQuestione di legittimità costituzionale

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