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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1109

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione, del 10 aprile 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

Normativa europea32024R1109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il quadro operativo che le autorità competenti devono seguire per verificare la conformità ai requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS certificati. Definisce autorità competenti, poteri ispettivi, sistemi di gestione, sorveglianza, gestione dei rilievi e procedure per il rilascio degli ARC. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 per includervi anche le autorità competenti in materia di UAS certificati quanto alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni.

Stabilisce le norme e le procedure che le autorità competenti devono applicare per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme relative al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti designate dagli Stati membri, e in taluni casi all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, con riferimento ai sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) certificati e ai loro componenti, nonché alle organizzazioni e al personale coinvolti nel mantenimento dell’aeronavigabilità, nella certificazione e nella sorveglianza. Riguarda in particolare gli UAS utilizzati nella categoria specifica per i quali è richiesto un certificato di aeronavigabilità, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/1107. Il regolamento si applica dal 1° maggio 2025, con applicazione differita al 22 febbraio 2026 di alcune disposizioni specifiche dell’allegato; le norme sulla sicurezza delle informazioni sono coordinate con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, modificato dal presente atto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109: autorità competenti e procedure per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS certificati

Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2018/1139 per la parte relativa al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, completando il quadro normativo delineato dal regolamento delegato (UE) 2024/1107. La Commissione richiama l’esigenza di garantire applicazione uniforme dei requisiti dettagliati, di allineare il sistema di sorveglianza a quello già previsto per l’aviazione con equipaggio e di includere anche il profilo dei rischi per la sicurezza delle informazioni con potenziale impatto sulla sicurezza aerea.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le autorità competenti degli Stati membri, e in alcune ipotesi l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, con riferimento agli UAS certificati, ai loro componenti, alle organizzazioni approvate e al personale coinvolto in certificazione, sorveglianza, manutenzione e revisione dell’aeronavigabilità. Il perimetro è quello dei requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/1107, in particolare per gli UAS utilizzati nella categoria specifica per i quali è richiesto il certificato di aeronavigabilità.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce i concetti essenziali. Per UAS si intende l’aeromobile senza equipaggio e la sua CMU; per componente qualsiasi motore, elica o parte dell’aeromobile senza equipaggio, o elemento della CMU. Vengono inoltre definiti il mantenimento dell’aeronavigabilità, la manutenzione, l’organizzazione, l’ispezione pre-volo e la sede principale di attività, definizioni importanti per delimitare obblighi, controlli e competenze territoriali.

Autorità competenti, designazione e poteri

L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di designare uno o più soggetti come autorità competente dotata dei poteri necessari per certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme. Se vi sono più autorità nello stesso Stato, devono essere chiaramente definiti gli ambiti di competenza e deve esistere un efficace coordinamento.

Le autorità competenti devono poter:

  • esaminare registri, dati, procedure e altro materiale rilevante;
  • ottenere copie, anche parziali, di tali documenti;
  • chiedere chiarimenti al personale;
  • accedere a locali, siti operativi e mezzi di trasporto;
  • svolgere audit, indagini, valutazioni e ispezioni, anche senza preavviso;
  • adottare o avviare misure di enforcement ove opportuno.

Tali poteri devono comunque essere esercitati nel rispetto della normativa nazionale applicabile.

Sistema di gestione, documentazione e cooperazione tra autorità

L’allegato, parte AR.UAS, richiede all’autorità competente un sistema di gestione strutturato, che includa politiche e procedure documentate, personale sufficiente e qualificato, strutture adeguate, controllo della conformità, audit interni e gestione dei rischi di sicurezza. Per ogni settore di attività devono essere individuate persone responsabili. Le procedure del sistema di gestione devono essere messe a disposizione dell’Agenzia ai fini della standardizzazione.

È inoltre prevista una cooperazione stretta tra autorità competenti, anche di Stati membri diversi, per lo scambio di informazioni sulle sorveglianze, sui rilievi e sulle segnalazioni di eventi. I documenti e i registri di sorveglianza, certificazione e controllo devono essere conservati per almeno cinque anni, salvo la documentazione relativa agli UAS soggetti a sorveglianza, che va conservata per tre anni dopo la radiazione definitiva dal registro nazionale.

Gestione della sicurezza e della sicurezza delle informazioni

Il regolamento introduce due canali di reazione rapida. Da un lato, l’autorità competente deve disporre di un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere informazioni di sicurezza e, ricevute le informazioni, deve adottare misure adeguate e notificarle immediatamente agli interessati, all’Agenzia e, se necessario, agli altri Stati membri. Dall’altro, per inconvenienti o vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni con possibile impatto sulla sicurezza aerea, l’autorità deve operare in coordinamento con le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza delle informazioni o cibersicurezza.

Le informazioni significative sui problemi di attuazione del quadro normativo devono essere comunicate all’Agenzia entro 30 giorni dalla conoscenza del problema. Tale disciplina si coordina con il regolamento (UE) n. 376/2014 sulla segnalazione degli eventi in aviazione civile.

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

L’autorità competente può affidare a soggetti qualificati compiti di certificazione iniziale o sorveglianza continua. In tal caso deve prima verificare, inizialmente e in modo continuativo, la conformità del soggetto qualificato all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139 e deve stipulare un accordo scritto approvato a livello dirigenziale. L’accordo deve disciplinare compiti, dichiarazioni e registri, condizioni tecniche, responsabilità e protezione delle informazioni.

Per i profili di sicurezza delle informazioni, i compiti possono essere affidati anche ad autorità nazionali pertinenti in materia di sicurezza delle informazioni o cibersicurezza, purché tutti gli aspetti di sicurezza aerea siano coordinati e i risultati confluiscano nei fascicoli complessivi di certificazione e sorveglianza.

Certificazione iniziale, modifiche e sorveglianza continua delle organizzazioni

Il regolamento disciplina in dettaglio il ciclo di certificazione e sorveglianza delle organizzazioni. In sede di certificazione iniziale, l’autorità competente deve verificare la conformità ai requisiti applicabili, incontrare almeno una volta il dirigente responsabile e registrare tutti i rilievi e le azioni di chiusura. Il certificato viene rilasciato solo quando tutti i rilievi sono stati corretti in modo soddisfacente; il certificato è a durata illimitata, ma le attività autorizzate e le limitazioni sono indicate nelle condizioni di approvazione allegate.

Le modifiche che richiedono previa approvazione devono essere verificate prima del rilascio dell’approvazione; l’autorità deve inoltre stabilire le condizioni di esercizio durante la modifica. Le modifiche non soggette a previa approvazione sono comunque oggetto di analisi nell’ambito della sorveglianza continua.

Il programma di sorveglianza deve essere basato sul rischio e tenere conto della natura e complessità dell’organizzazione, dei risultati passati e delle priorità di sicurezza. Il ciclo di pianificazione non può superare 24 mesi, ma può essere abbreviato se emergono segnali di deterioramento delle prestazioni di sicurezza. Il programma include audit di processo, audit di prodotto, campionamento delle revisioni dell’aeronavigabilità, ispezioni senza preavviso e riunioni con il dirigente responsabile.

Rilievi, azioni correttive e misure di enforcement

L’allegato distingue tra rilievi di livello 1 e di livello 2. Un rilievo di livello 1 presuppone una non conformità significativa che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo; per le organizzazioni sono espressamente richiamati anche il mancato accesso ai locali, la falsificazione della documentazione, l’uso fraudolento del certificato e l’assenza di un dirigente responsabile. Il rilievo di livello 2 riguarda invece altre non conformità non qualificabili come livello 1.

Per i rilievi di livello 2 l’autorità deve concedere un termine per il piano di azioni correttive, inizialmente non superiore a tre mesi, con eventuale proroga. Se il piano non è accettabile o non viene attuato, il rilievo passa a livello 1. In presenza di rilievi di livello 1 l’autorità deve agire immediatamente per vietare o limitare le attività e, se opportuno, sospendere, revocare o limitare il certificato.

Il regolamento prevede anche la possibilità di emettere osservazioni in assenza di rilievi di livello 1 o 2, per elementi inefficaci, potenzialmente critici o migliorabili.

Aeronavigabilità degli UAS e rilascio degli ARC

Il capitolo CAW stabilisce i requisiti specifici per il controllo del mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS. L’autorità competente deve predisporre un programma di controllo basato sul rischio, monitorando lo stato di aeronavigabilità della flotta presente nel registro e delle relative CMU. Il controllo deve includere verifiche su campioni di UA e CMU e coprire i fattori di rischio essenziali.

Quando effettua la revisione dell’aeronavigabilità e rilascia l’ARC, l’autorità deve seguire la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2024/1107. Il personale incaricato deve avere almeno tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità, un diploma o licenza aeronautica o qualifica equivalente, formazione adeguata e potere di firma per conto dell’autorità; in alternativa al titolo aeronautico è possibile aggiungere tre anni di esperienza ulteriore. L’autorità deve mantenere un registro del personale abilitato e accedere ai dati tecnici necessari per la revisione.

Modello di certificato CAO.UAS

L’appendice contiene il modello di certificato per le organizzazioni di cui alla parte CAO.UAS. Il certificato e le relative condizioni di approvazione precisano che l’approvazione è limitata all’ambito indicato nel manuale dell’organizzazione e nelle condizioni allegate, resta subordinata al rispetto delle procedure interne approvate e conserva validità illimitata fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca. Il modello dettaglia anche le possibili classi di approvazione e abilitazioni: manutenzione di UA, manutenzione di CMU, installazione di CMU, gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, revisione dell’aeronavigabilità, permesso di volo, manutenzione di motori completi, manutenzione di componenti diversi dai motori completi e servizi NDT.

Entrata in vigore e decorrenze

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2025. Restano però differiti al 22 febbraio 2026 alcuni obblighi relativi alla sicurezza delle informazioni e al sistema di gestione connesso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento reca norme e procedure che le autorità competenti devono applicare per la valutazione della conformità ai requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1107.

Definizioni chiave

L’articolo 2 introduce le definizioni di UAS, CMU, componente, mantenimento dell’aeronavigabilità, manutenzione, organizzazione, ispezione pre-volo e sede principale di attività, chiarendo il perimetro tecnico e soggettivo del regime.

Designazione e poteri delle autorità competenti

L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare uno o più soggetti competenti per certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme. Prevede requisiti di coordinamento in caso di più autorità e attribuisce poteri di accesso a registri, locali, audit, ispezioni anche senza preavviso, acquisizione di copie e adozione di misure di enforcement, nel rispetto del diritto nazionale.

Modifica del regolamento (UE) 2023/203

L’articolo 4 estende l’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 all’autorità competente designata per gli UAS certificati e richiede che tali autorità rispettino i requisiti dell’allegato I, parte IS.AR, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1° maggio 2025. Tuttavia, i punti AR.UAS.GEN.125, lettera c), AR.UAS.GEN.135A, AR.UAS.GEN.200, lettera e), e AR.UAS.GEN.205, lettera c), si applicano dal 22 febbraio 2026.

Sistema di gestione dell’autorità competente

L’allegato parte AR.UAS impone un sistema di gestione con politiche e procedure documentate, personale qualificato e sufficiente, strutture adeguate, monitoraggio della conformità, audit interni, gestione dei rischi di sicurezza e responsabilità interne chiaramente assegnate. Le procedure devono essere aggiornate e messe a disposizione dell’Agenzia per la standardizzazione.

Sorveglianza, certificazione e gestione dei rilievi

L’allegato disciplina la sorveglianza delle organizzazioni e degli UAS, il programma di sorveglianza, la certificazione iniziale, le modifiche, i rilievi di livello 1 e 2, le azioni correttive, le osservazioni e i casi di sospensione, limitazione o revoca dei certificati. Per i rilievi di livello 2 è previsto un termine iniziale massimo di tre mesi per l’azione correttiva.

Reazione a problemi di sicurezza e di sicurezza delle informazioni

Sono previsti sistemi di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni di sicurezza e delle informazioni su inconvenienti o vulnerabilità della sicurezza delle informazioni con impatto sulla sicurezza aerea. Le autorità devono notificare all’Agenzia i problemi significativi entro 30 giorni e adottare misure immediate nei confronti delle persone e organizzazioni interessate.

Controllo del mantenimento dell’aeronavigabilità e ARC

Il capitolo CAW disciplina il controllo basato sul rischio della flotta di UA e delle CMU iscritte nel registro, nonché la revisione dell’aeronavigabilità e il rilascio degli ARC. Il personale addetto deve avere almeno tre anni di esperienza, adeguata formazione e idonea posizione autorizzativa; in alternativa, al requisito del titolo aeronautico può sostituirsi ulteriore esperienza triennale.

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

L’autorità competente può affidare a soggetti qualificati taluni compiti di certificazione o sorveglianza, a condizione di verifiche iniziali e continue sulla loro conformità, di un accordo scritto che disciplini compiti, reportistica, condizioni tecniche, responsabilità e protezione delle informazioni.

Come è indicizzato

Materieaviazione civiledronicertificazione e sorveglianza amministrativasicurezza delle informazionimantenimento dell'aeronavigabilità

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