Regolamento (UE) 2024/1056
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1056 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all’autorizzazione del sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (vitamina B2) prodotto da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, il sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (vitamina B2) prodotto da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa come additivo nutrizionale appartenente al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, con possibilità di utilizzo anche nell’acqua di abbeveraggio. Il testo fissa condizioni d’impiego, indicazioni da riportare nelle istruzioni e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a stabilire un periodo di autorizzazione fino al 1o maggio 2034.
Autorizzazione del sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (vitamina B2) prodotto da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all’immissione sul mercato e all’uso del sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (vitamina B2) prodotto da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione copre anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Non risultano esclusioni di specie animali, poiché il testo si riferisce a tutte le specie animali; il regime è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore.
Autorizzazione del sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (vitamina B2) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1056 autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato (vitamina B2) prodotto da Bacillus subtilis KCCM 10445 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato sicurezza ed efficacia della sostanza alle condizioni proposte.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, gli additivi per l’alimentazione animale sono autorizzati solo se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5. Nella motivazione si indica che la domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, era completa della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
L’EFSA, nel parere del 27 settembre 2022, ha concluso che, nelle condizioni d’uso proposte, l’additivo è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre ritenuto che non sia irritante per pelle e occhi e non sia un sensibilizzante delle vie respiratorie, pur rilevando che la riboflavina è un noto fotosensibilizzante e può provocare reazioni fotoallergiche cutanee e oculari. Sul piano dell’efficacia, l’Autorità ha confermato che la sostanza soddisfa il fabbisogno di vitamina B2 degli animali se somministrata tramite mangimi e/o acqua di abbeveraggio. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Classificazione dell’additivo e destinazione d’uso
L’allegato colloca la sostanza nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale delle "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". L’additivo è identificato con il numero 3a826i e con la denominazione "sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato" o "vitamina B2".
La composizione e la caratterizzazione riportano che si tratta di un estere solido, con formula chimica C17H20N4O9PNa, numero CAS 130-40-5 e contenuto del 73-79 % di riboflavina sulla sostanza secca. La sostanza attiva è ottenuta da fosforilazione di riboflavina al 98 % prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445.
Metodi di analisi e controlli
L’allegato disciplina i metodi di analisi per la verifica della presenza dell’additivo nelle diverse matrici:
- per l’additivo per mangimi: spettrofotometria a 444 nm secondo la Farmacopea europea, monografia 0786;
- per le premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD);
- per mangimi composti e acqua: HPLC-FLD secondo EN 14152.
Tali indicazioni sono rilevanti per i controlli ufficiali e per la conformità tecnica del prodotto immesso sul mercato.
Condizioni d’impiego e misure di tutela degli utilizzatori
Il regolamento consente l’utilizzo dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio. Impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Sul piano della salute degli operatori, il testo richiede l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 1o maggio 2034. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, con efficacia uniforme nel mercato interno a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie interessate
L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a tutte le specie animali. Nell’allegato è indicato che l’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio.
Dati identificativi e caratteristiche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3a826i e la denominazione "sale monosodico di riboflavina 5’-fosfato" o "vitamina B2". Sono riportati composizione, formula chimica C17H20N4O9PNa, numero CAS 130-40-5 e tenore di 73-79 % di riboflavina sulla sostanza secca, con produzione mediante fosforilazione di riboflavina prodotta da Bacillus subtilis KCCM 10445.
Metodi di analisi
L’allegato indica i metodi di analisi per il controllo della sostanza: spettrofotometria a 444 nm secondo la Farmacopea europea, monografia 0786, per l’additivo; HPLC-FLD per le premiscele; HPLC-FLD secondo EN 14152 per mangimi composti e acqua.
Condizioni di utilizzo e cautele per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e degli occhi.
Periodo di autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 1o maggio 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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