Regolamento (UE) 2024/1057
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1057 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione: Nutrex N.V.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi. L’autorizzazione copre pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova e uccelli ornamentali, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. Sono fissate condizioni d’uso, dose minima, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre alla data di scadenza dell’autorizzazione al 1° maggio 2034.
Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi per pollame da ingrasso o da uova e uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, di un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19, destinato a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e agli uccelli ornamentali. L’autorizzazione riguarda il titolare Nutrex N.V. ed è subordinata alle condizioni e alle misure di protezione indicate nell’allegato; non risultano esclusioni ulteriori oltre alla delimitazione delle specie target e alle condizioni d’uso.
Autorizzazione di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1057 della Commissione autorizza un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi destinato a specifiche categorie di avicoli e agli uccelli ornamentali. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce i pareri scientifici dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia del prodotto.
Contesto normativo e valutazioni scientifiche
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola le autorizzazioni degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti.
L’EFSA, nei pareri del 30 settembre 2020, del 4 maggio 2022 e del 27 settembre 2023, ha concluso che il preparato è sicuro per consumatori ed ambiente alle condizioni d’uso proposte; nelle formulazioni indicate, è anche sicuro per i polli da ingrasso, per le altre specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e per gli uccelli ornamentali. L’Autorità ha inoltre ritenuto che il prodotto possa essere efficace al livello minimo raccomandato di 500 FTU/kg di mangime completo e non ha ravvisato la necessità di specifiche prescrizioni per il monitoraggio post-immissione sul mercato. È stata altresì verificata la relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Le specie target sono:
- tutte le specie di pollame da ingrasso;
- tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova;
- uccelli ornamentali.
L’autorizzazione è rilasciata in favore del titolare Nutrex N.V. e si applica alle condizioni tecniche e di impiego riportate nell’allegato.
Composizione, forme commerciali e identificazione dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a46. Il preparato è descritto nelle seguenti formulazioni minime:
- forma in polvere: 100 000 FTU/g;
- forma granulata: 10 000 FTU/g;
- forma granulata termostabile: 10 000 FTU/g;
- forma liquida: 10 000 FTU/ml.
La sostanza attiva è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19. Un’unità di fitasi (FTU) corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 μmol di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.
Dosaggio, etichettatura e condizioni di impiego
Il tenore minimo autorizzato è pari a 500 FTU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela degli utilizzatori
Il regolamento introduce specifiche misure di protezione per gli operatori del settore dei mangimi. Essi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con tali misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Metodi di analisi
Per controllare l’attività enzimatica dell’additivo sono previsti metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato:
- VDLUFA 27.1.4 per l’additivo per mangimi;
- VDLUFA 27.1.3 per le premiscele;
- EN ISO 30024 per i mangimi composti.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 1° maggio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come previsto dall’articolo 2.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 è autorizzato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni stabilite nell’allegato, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento.
Specie destinatarie e livello minimo d’impiego
L’additivo è autorizzato per tutte le specie di pollame da ingrasso, tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali. Il tenore minimo indicato è 500 FTU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Composizione e forme del preparato
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a46 e titolare Nutrex N.V. Il preparato presenta diverse formulazioni con attività minima dichiarata: forma in polvere 100 000 FTU/g, forma granulata 10 000 FTU/g, forma granulata termostabile 10 000 FTU/g e forma liquida 10 000 FTU/ml.
Metodi di analisi
Per la quantificazione dell’attività della 6-fitasi sono indicati metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato: VDLUFA 27.1.4 per l’additivo, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele ed EN ISO 30024 per i mangimi composti.
Condizioni particolari di uso ed etichettatura
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Durata dell’autorizzazione
Il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 1° maggio 2034.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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