Regolamento (UE) 2024/1052
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1052 della Commissione, del 10 aprile 2024, che autorizza l’immissione sul mercato del calcidiolo monoidrato quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il calcidiolo monoidrato come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La Commissione recepisce il parere e l’assistenza scientifica dell’EFSA, che ritengono il prodotto sicuro alle condizioni d’uso fissate e biodisponibile come fonte di vitamina D3, prevedendo anche un fattore di conversione di 2,5 ai fini dell’etichettatura per dosi fino a 10 μg/giorno. È inoltre riconosciuta la tutela dei dati industriali per cinque anni, durante i quali solo il richiedente può commercializzare il nuovo alimento salvo consenso o uso di dati non protetti.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato del calcidiolo monoidrato come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti, con tutela dei dati a favore del richiedente per 5 anni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al calcidiolo monoidrato (25-idrossicolecalciferolo monoidrato) quale nuovo alimento, destinato agli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE. L’autorizzazione riguarda l’intero mercato dell’Unione europea ed è accompagnata da condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche per l’impiego del prodotto; restano esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e il nuovo alimento non può essere consumato da talune fasce d’età secondo quanto indicato in etichetta. Per cinque anni dal 1° maggio 2024 opera inoltre una tutela dei dati a favore di DSM Nutritional Products Ltd., con divieto di riferimento ai dati scientifici protetti senza consenso per domande successive.
Autorizzazione del calcidiolo monoidrato come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1052 della Commissione autorizza il calcidiolo monoidrato quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’intervento si fonda sui pareri e sulle relazioni scientifiche dell’EFSA, che hanno ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso stabilite e idoneo a essere considerato fonte biodisponibile della forma attiva della vitamina D.
Contesto normativo e iter scientifico
La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2015/2283, secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. La domanda è stata presentata da DSM Nutritional Products Ltd. il 16 maggio 2018 per l’uso del calcidiolo monoidrato negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale di età superiore a tre anni, con livelli proposti fino a 10 μg/giorno per gli over 11 e fino a 5 μg/giorno per i bambini tra 3 e 10 anni. Il richiedente ha anche chiesto la tutela dei dati industriali su una serie di studi scientifici a supporto della domanda.
Valutazione EFSA sulla sicurezza e sulla biodisponibilità
La Commissione ha chiesto il parere dell’EFSA nel 2018. Nel parere del 25 maggio 2021, l’Autorità aveva concluso che il calcidiolo monoidrato è sicuro per la popolazione in generale, ma non aveva potuto esprimersi in modo conclusivo sulla fascia 3-10 anni alla dose proposta, anche per possibili criticità rispetto al livello massimo di assunzione tollerabile della vitamina D. Successivamente, a seguito di ulteriori approfondimenti e di una richiesta di assistenza scientifica e tecnica, l’EFSA ha pubblicato il 25 gennaio 2024 una relazione nella quale ha concluso che il calcidiolo monoidrato è sicuro alle condizioni e ai livelli d’uso proposti, compresi i bambini dai 3 ai 10 anni. L’Autorità ha altresì confermato che il nuovo alimento è una fonte biodisponibile del metabolita biologicamente attivo della vitamina D e che un fattore di conversione pari a 2,5 riflette la biodisponibilità relativa del calcidiolo monoidrato rispetto alla vitamina D3 alle condizioni considerate.
Rapporto con la disciplina sugli integratori alimentari e sull’etichettatura
L’inserimento del calcidiolo monoidrato nell’elenco dei nuovi alimenti si collega anche alla disciplina degli integratori alimentari della direttiva 2002/46/CE e alle regole di informazione al consumatore del regolamento (UE) n. 1169/2011. La Commissione segnala le preoccupazioni degli Stati membri circa l’assenza di un fattore di conversione per tradurre la quantità di calcidiolo monoidrato in vitamina D ai fini dell’etichettatura e della dichiarazione nutrizionale. Il regolamento recepisce quindi, nell’allegato, un fattore di conversione 1:2,5 per la vitamina D3, limitatamente a dosi fino a 10 μg/giorno.
Condizioni di impiego, categorie di alimento e avvertenze
Il nuovo alimento è autorizzato per gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I livelli massimi autorizzati sono:
- 10 μg/giorno per i bambini a partire da 11 anni e per gli adulti;
- 5 μg/giorno per i bambini di età compresa tra 3 e 10 anni.
L’etichetta dei prodotti contenenti il nuovo alimento deve riportare la denominazione "calcidiolo (calcifediolo) monoidrato (vitamina D)" e un’avvertenza specifica che vieta il consumo da parte dei lattanti e, in funzione della fascia di età del prodotto, dei bambini sotto i 3 anni o sotto gli 11 anni.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato fornisce una definizione tecnica del nuovo alimento come calcidiolo monoidrato (25-idrossicolecalciferolo monoidrato), indicandolo come forma monoidrata del principale metabolita circolante della vitamina D3 e come fonte di 1,25-diidrossivitamina D. Viene descritto il processo produttivo, che parte da una fermentazione del lievito e prosegue con passaggi di purificazione, saponificazione, estrazione, idrossilazione, epossidazione, riduzione e fotoreazione, fino all’isomerizzazione termica e alla ricristallizzazione finale.
Sono inoltre fissate specifiche di composizione e purezza, tra cui:
- 25(OH)D3.H2O: 97,0-100 %;
- sostanze correlate totali: ≤ 1,5 %;
- altre impurità: ≤ 0,10 %;
- tenore di acqua: 3,8-5,0 %;
- acetone: ≤ 1 000 mg/kg;
- isopropanolo: ≤ 10 mg/kg;
- arsenico: ≤ 1 mg/kg.
Il nuovo alimento deve essere immesso sul mercato in un preparato stabile contenente una diluizione dello 0,25% p/p, con 0,250-0,275% p/p di calcidiolo anidro.
Tutela dei dati industriali e esclusiva temporanea
La Commissione riconosce che gli studi e le relazioni presentati dal richiedente soddisfano i requisiti per la tutela dei dati previsti dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Di conseguenza, i dati scientifici elencati nel provvedimento sono tutelati per cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento e non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi senza il consenso di DSM Nutritional Products Ltd.
Per effetto di tale tutela, dal 1° maggio 2024 e per cinque anni solo DSM Nutritional Products Ltd. può commercializzare il calcidiolo monoidrato nell’Unione, salvo che un successivo richiedente ottenga un’autorizzazione autonoma senza fare affidamento sui dati protetti o con il consenso del titolare.
Entrata in vigore e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore ciò comporta la necessità di verificare, da un lato, la possibilità di utilizzare il calcidiolo monoidrato solo entro le categorie e i limiti autorizzati e, dall’altro, il rispetto delle prescrizioni di etichettatura, delle specifiche tecniche e del regime di esclusiva temporanea sui dati.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE dei nuovi alimenti
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del calcidiolo monoidrato e dispone il suo inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Tutela esclusiva a favore del richiedente
Per i cinque anni decorrenti dal 1° maggio 2024, solo DSM Nutritional Products Ltd. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso del titolare.
Protezione dei dati scientifici
I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi nei cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento senza il consenso di DSM Nutritional Products Ltd.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni d’uso, etichettatura e livelli massimi
Nell’allegato, il nuovo alimento è autorizzato per gli integratori alimentari, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I livelli massimi sono fissati a 10 μg/giorno per bambini a partire da 11 anni e adulti, e a 5 μg/giorno per bambini di età compresa tra 3 e 10 anni. L’etichetta deve riportare la denominazione "calcidiolo (calcifediolo) monoidrato (vitamina D)" e l’avvertenza che il prodotto non deve essere consumato da lattanti e, a seconda del destinatario, da bambini sotto i 3 anni o sotto gli 11 anni.
Specifiche del nuovo alimento e fattore di conversione
L’allegato definisce il calcidiolo monoidrato come 25-idrossicolecalciferolo monoidrato, una fonte di 1,25-diidrossivitamina D. È indicato un fattore di conversione pari a 2,5: 1 μg di calcidiolo corrisponde a 2,5 μg di vitamina D3 per dosi fino a 10 μg/giorno. Sono inoltre riportati il processo di produzione, la forma di commercializzazione diluita allo 0,25% p/p, i requisiti di purezza, le impurità ammesse, il contenuto di acqua, i solventi residui e il limite per l’arsenico.
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