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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1058

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33700 come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e galline ovaiole, alla modifica dei termini dell’autorizzazione e all’autorizzazione di nuovi usi di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e a tutti i suidi (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2012, (UE) 2020/995 e (UE) 2020/1034

Normativa europea32024R1058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi a base di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33700 e ne amplia l’impiego a ulteriori categorie di pollame e suidi. Contestualmente aggiorna le condizioni autorizzative, disciplina misure di protezione per gli utilizzatori e introduce periodi transitori per l’esaurimento delle scorte. Sono inoltre abrogati i precedenti regolamenti di esecuzione che avevano autorizzato l’additivo per specifiche specie e categorie animali.

Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33700 come additivo per mangimi, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni settoriali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’uso del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33700 come additivo zootecnico (gruppo funzionale: promotori della digestione). Riguarda, in particolare, i mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e galline ovaiole, nonché, per i nuovi usi autorizzati, tutte le specie di pollame diverse dal pollame da ingrasso e dalle galline ovaiole e tutti i suidi diversi dai suinetti svezzati, dai suini da ingrasso e dalle scrofe in lattazione. Prevede misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi fabbricati ed etichettati prima delle date indicate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Rinnovo e nuova autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi

Il regolamento disciplina il rinnovo e l’estensione dell’autorizzazione di un preparato enzimatico di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33700, impiegato come additivo per mangimi. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA, che ha confermato sicurezza ed efficacia del prodotto alle condizioni d’uso autorizzate e proposte.

Base giuridica e motivazione

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché la procedura di rinnovo prevista dall’articolo 14. Dalle considerazioni emerge che il preparato era già autorizzato per alcune categorie animali e che il titolare ha chiesto sia il rinnovo sia la modifica del ceppo di produzione, da Aspergillus oryzae DSM 26372 a DSM 33700, oltre all’autorizzazione di nuovi usi per ulteriori specie di pollame e suidi.

Sicurezza, efficacia e valutazione tecnica

L’EFSA, nel parere del 26 settembre 2023, ha concluso che il preparato resta sicuro per il pollame da ingrasso, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, le scrofe in lattazione e le galline ovaiole, nonché per i consumatori e l’ambiente. Ha inoltre ritenuto il preparato sicuro anche per tutte le specie di pollame e per tutti i suidi alle condizioni raccomandate, e lo ha considerato efficace per tali nuove destinazioni d’uso. L’Autorità ha precisato che le formulazioni liquida e solida non sono irritanti per la pelle; la forma liquida non è irritante per gli occhi, mentre per la forma solida non è stato possibile concludere. In ragione della natura proteica della xilanasi, l’additivo è considerato sensibilizzante delle vie respiratorie.

Ambito dell’autorizzazione e condizioni tecniche

L’allegato identifica l’additivo con numero 4a1607ii e lo colloca nella categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale promotori della digestione. Sono previste due soglie minime di impiego: 100 FXU/kg di mangime completo per tutte le specie di pollame e 200 FXU/kg per tutti i suidi. Il titolo autorizzativo copre sia il rinnovo per le categorie già autorizzate sia la nuova autorizzazione per le ulteriori specie di pollame e suidi indicate nel testo.

Prescrizioni per etichettatura e sicurezza degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi di esposizione degli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Controlli analitici

Il regolamento conferma metodi analitici specifici per la quantificazione dell’enzima: un metodo colorimetrico per l’additivo e un metodo colorimetrico per premiscele e mangimi composti. Il richiamo al laboratorio di riferimento consente di considerare validi i metodi già valutati nel contesto della precedente autorizzazione, senza necessità di una nuova relazione di valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

Per evitare impatti immediati sulle catene produttive e commerciali, il regolamento prevede che i prodotti e le premiscele fabbricati ed etichettati prima del 1° novembre 2024 possano essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte, mentre per mangimi composti e materie prime per mangimi il termine è più esteso, fino al 1° maggio 2025, sempre per prodotti conformi alle regole previgenti e destinati alle medesime categorie animali. Con il nuovo regime vengono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2012, (UE) 2020/995 e (UE) 2020/1034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione per usi già autorizzati

L’autorizzazione del preparato di endo–1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae DSM 33700, classificato come additivo zootecnico e promotore della digestione, è rinnovata per il pollame da ingrasso, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso, le scrofe in lattazione e le galline ovaiole alle condizioni riportate nell’allegato.

Nuova autorizzazione per ulteriori specie

Il medesimo preparato è autorizzato come additivo per mangimi per tutte le specie di pollame diverse dal pollame da ingrasso e dalle galline ovaiole, e per tutti i suidi diversi dai suinetti svezzati, dai suini da ingrasso e dalle scrofe in lattazione, alle condizioni stabilite nell’allegato.

Abrogazione delle precedenti autorizzazioni

Sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2012, (UE) 2020/995 e (UE) 2020/1034.

Misure transitorie per prodotti e premiscele

Il preparato e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e galline ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 1° novembre 2024 secondo le norme previgenti, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Misure transitorie per mangimi composti e materie prime

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, destinati alle medesime categorie animali, prodotti ed etichettati prima del 1° maggio 2025 conformemente alle norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Composizione, dosaggi e condizioni d’uso

L’allegato indica l’additivo con numero di identificazione 4a1607ii. La composizione minima è pari a 1 000 FXU/g per la forma solida e 650 FXU/ml per la forma liquida. Il tenore minimo è fissato a 100 FXU/kg di mangime completo per tutte le specie di pollame e a 200 FXU/kg per tutti i suidi. Devono essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Obblighi di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Metodo di analisi e riferimento tecnico

Per la quantificazione dell’endo–1,4-beta-xilanasi nell’additivo è previsto un metodo colorimetrico basato sul DNS e sulle parti xilosiliche rilasciate dall’azione della xilanasi sull’arabinoxilano. Per premiscele e mangimi composti è previsto un metodo colorimetrico basato sul colorante idrosolubile rilasciato dall’azione della xilanasi dall’azo-xilano di pula di avena evidenziato con colorante.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute animalemercato internoetichettatura e requisiti tecnici

Testo integrale

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