Cassazione Penale, Sentenza n. 24894/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro del 21/09/2022. Il ricorrente deduceva violazione del contraddittorio e nullità per carenza di motivazione, lamentando che il pubblico ministero aveva motivato il decreto richiamando atti investigativi (annotazioni, indagini telematiche, intercettazioni) per relationem senza allegarli integralmente o per estratto al provvedimento, ostacolando la possibilità della difesa di formulare contestazioni puntuali; richiamava, dunque, articoli del codice di procedura penale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (c.d. sentenza Primavera) sui limiti della motivazione per relationem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse violato il contraddittorio perché l'atto investigativo richiamato (annotazione di polizia giudiziaria) era stato depositato e reso ostensibile il giorno prima dell'udienza, consentendo alla difesa di esaminare il materiale e di esercitare le facoltà difensive. Ha inoltre censurato l'asserita mancanza di motivazione sul nesso di pertinenza come improcedibile in sede di legittimità, trattandosi di questione non prospettata nel motivo di riesame o nella memoria all'udienza camerale. Per questi motivi ha ritenuto l'ordinanza immune da vizi rilevabili in cassazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento per i motivi di impugnazione; nel contesto la difesa invocava garanzie procedurali e della partecipazione difensiva con riguardo agli atti investigativi richiamati per relationem
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citando norme concernenti i principi del contraddittorio e della partecipazione difensiva nelle fasi cautelari; la doglianza era che tali garanzie sarebbero state compromesse da una motivazione per relationem non integralmente resa nota
art. 253, cod. proc. pen. (cfr. comma 4)
Riflette la regola secondo cui atti investigativi su cui si fonda il provvedimento dovrebbero essere resi noti; il ricorrente sosteneva che l'assenza di allegazione impedisse il corretto esercizio del contraddittorio; la Corte ha però ritenuto sufficiente l'ostensione tempestiva prima dell'udienza di riesame
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel complesso delle censure sulla regolarità del procedimento cautelare; nella decisione è stata valutata insieme alle altre norme per stabilire se fosse stato rispettato il diritto di difesa
Sentenza Sez. U., n. 17 del 21/06/2000 (Primavera)
Principio fondamentale sulla motivazione per relationem: è ammessa se il provvedimento fa riferimento a un atto del procedimento legittimo, il giudice ha preso effettiva cognizione del contenuto sostanziale del documento e l'interessato ha la possibilità di conoscerlo e di esercitare il contraddittorio; la Corte ha applicato questi parametri ritenendo legittimo il richiamo per relationem nel caso concreto
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata ai fini della statuizione sull'obbligo di rifondere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; motivazione usata per la quantificazione in via equitativa dell'importo a carico del ricorrente
Massime di principio
- La motivazione per relationem è compatibile con il diritto di difesa se il provvedimento di riferimento è un atto legittimo, il giudice ne ha effettivamente considerato il contenuto sostanziale e l'interessato ha avuto la possibilità di conoscere e consultare quell'atto in tempo utile per esercitare il contraddittorio
- La mera mancata allegazione integrale di atti investigativi al decreto non determina automaticamente nullità se quegli atti sono resi ostensibili e accessibili alla difesa prima che essa possa valutare e impugnare il provvedimento
- Questioni non sollevate nel grado cautelare (ad es. nella richiesta di riesame o nella memoria all'udienza) risultano precluse in sede di legittimità e non possono essere esaminate in cassazione per mancato investimento del giudice d'impugnazione
- La tempestività dell'ostensione degli atti (anche se avvenuta poco prima dell'udienza) può essere sufficiente a garantire il contraddittorio se consente alla difesa di esaminarli e di proporre osservazioni concrete
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →