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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4319/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 442 c.p.p. per non avere la Corte territoriale riconosciuto la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva equivalente all'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente all'omessa applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p., rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa. Ha invece respinto il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva, ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale circa la rilevanza dei numerosi precedenti e l'assenza di elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    Prevede la diminuzione di pena in caso di giudizio abbreviato. La Corte ha ritenuto che, essendo il rito abbreviato richiesto e svolto, la riduzione dovesse essere applicata; la mancata applicazione costituisce errore di calcolo della pena da parte della Corte d'appello.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Si fa riferimento all'attenuante richiamata nella sentenza d'appello. La Corte ha considerato l'attenuante equivalente alla recidiva in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato, valutazione che ha contribuito al rigetto della doglianza sulle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Se il rito abbreviato è stato richiesto e processualmente formato, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. va applicata: la sua omessa applicazione è motivo di cassazione e comporta la riduzione della pena.
  • La Corte di appello deve motivare adeguatamente la valutazione della recidiva e del rapporto tra recidiva e attenuanti; la presenza di numerosi precedenti specifici può giustificare la valutazione di una maggiore colpevolezza e la non concessione delle attenuanti generiche.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un "diritto" automatico: vanno riconosciute solo se emergono elementi concreti e positivi di diminuzione della responsabilità o di ravvedimento, non sulla base di mere ammissioni intervenute tardivamente dopo la raccolta di prove.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando l'errore è limitato a una specifica questione di diritto (es. mancata applicazione di una diminuente) e la correzione non richiede un nuovo esame istruttorio.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe assicurarsi che nel verbale d'udienza sia esplicitamente verbalizzata la richiesta di rito abbreviato e valorizzare tempestivamente elementi di ravvedimento o circostanze favorevoli per contrastare efficacemente la valutazione della recidiva.

Testo integrale

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