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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17646/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato per violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione: (i) carenza e mancanza di chiarezza della motivazione ai sensi degli artt. 125 e 546 c.p.p.; (ii) contestazione dell'applicazione della recidiva (attribuita solo a Laiola) per mancanza di correlazione tra precedenti e nuova condotta delittuosa; (iii) carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'entità della pena. La parte civile ha impugnato esclusivamente lamentando la mancata sua citazione nel giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I ricorsi degli imputati sono stati ritenuti generici e aspecifici: i motivi erano indeterminati, non calati nel caso concreto e/o non confrontati con la motivazione impugnata, così violando i requisiti dell'art. 581 e determinando l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo la parte civile vittoriosa in primo grado, non appellante e priva di pregiudizio derivante dalle impugnazioni degli imputati. Sono state confermate le statuizioni di condanna dei ricorrenti e Laiola e Ceraulo sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Rigettata la richiesta di liquidazione delle spese alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    richieste di trattazione orale devono essere presentate nei termini; in mancanza non si procede all'udienza pubblica

  • art. 611 c.p.p.

    disciplinazione delle formalità relative alla trattazione in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale

  • art. 125 c.p.p.

    principi generali sulla motivazione delle decisioni; i ricorrenti avevano invocato violazioni per carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata fosse adeguata e specifica

  • art. 546 c.p.p.

    norme sul contenuto e forma della motivazione in appello; il ricorso ha contestato lacune ma la Cassazione ha ritenuto i censure generiche

  • art. 581 c.p.p.

    richieste che richiedono la specificazione del motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che i motivi non soddisfacessero i requisiti di concretezza richiesti

  • art. 591 c.p.p.

    prevede l'inammissibilità per motivi generici o aspecifici; applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati

  • art. 616 c.p.p.

    attribuisce alla Corte la potestà di condannare alle spese e, in presenza di colpa, alla somma a favore della cassa delle ammende; utilizzato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere concreti e specifici: non bastano principi generali o censure astratte; occorre calarli nella motivazione contestata e confrontarsi punto per punto con le ragioni della decisione impugnata
  • La mancata correlazione tra censure e motivazione impugnata (lettura selettiva o omissione di parti contestate) può determinare l'aspecificità e quindi l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.
  • L'applicazione della recidiva richiede che il giudice motivi il nesso tra precedenti e accresciuta pericolosità o colpevolezza: tuttavia, la Cassazione non annulla per mera contestazione astratta se la Corte d'appello ha spiegato tale nesso
  • La parte civile vittoriosa in primo grado che non abbia subito un pregiudizio concreto dalle decisioni d'appello altrui è spesso priva di interesse a proporre ricorso per cassazione per omissione di citazione e tale ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • La richiesta di liquidazione delle spese alla parte civile in sede di cassazione richiede che il giudizio di impugnazione abbia concreto riflesso sulle questioni civili; questioni esclusivamente attinenti al trattamento sanzionatorio non costituiscono base per la liquidazione delle spese della parte civile

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