Parere n. 74/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione di un fabbricato ad una elevazione fuori terra in cemento armato, di un solaio di copertura e di un muro di contenimento realizzati nel fondo sito in Carini, contrada -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS- p.lla -OMISSIS- sub-OMISSIS-; nonché dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con al quale il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate presso l’immobile sito in Carini c.da -OMISSIS-, distinto in Catasto al foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- sub -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione cautelare, di due ordinanze del Comune di Carini recanti ingiunzioni di demolizione di opere edilizie abusive.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato due ordinanze comunali con cui il Comune di Carini ha ingiunto la demolizione di un fabbricato a un’elevazione fuori terra in cemento armato, di un solaio di copertura, di un muro di contenimento e di ulteriori opere abusivamente realizzate in un immobile sito nel territorio comunale. In via cautelare è stata chiesta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti. La Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha evidenziato che l’istruttoria è ancora incompleta e ha espresso parere non favorevole sull’istanza cautelare. Il Consiglio ha ritenuto che i motivi di illegittimità dedotti richiedano un adeguato approfondimento nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pronunciandosi esclusivamente sull’istanza cautelare, ha espresso parere favorevole alla sospensione dell’efficacia delle ordinanze comunali impugnate. La misura è stata concessa non quale anticipazione della decisione sul merito, ma allo scopo di mantenere integra la situazione di fatto e di diritto, considerata l’incompletezza dell’istruttoria e la necessità di approfondire i motivi di illegittimità dedotti. Il parere non definisce il merito del ricorso straordinario e non stabilisce l’illegittimità delle ordinanze di demolizione.
Osservazioni
Istanza cautelare
La sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati è ritenuta necessaria per mantenere la res adhuc integra sino alla decisione sul merito del ricorso.
Istruttoria incompleta
L’incompletezza dell’istruttoria, rappresentata dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, impedisce allo stato una definizione del merito e giustifica la conservazione della situazione esistente.
Approfondimento dei motivi di illegittimità
I motivi dedotti contro le ordinanze di demolizione necessitano di un adeguato approfondimento nel merito; tale esigenza costituisce ulteriore ragione per l’adozione della tutela cautelare.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
sussistenti i presupposti di cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000
La disposizione è richiamata quale fondamento dei presupposti per la concessione della tutela cautelare nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e le persone fisiche menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’istruttoria risulti incompleta e i motivi di illegittimità richiedano un approfondimento nel merito, la tutela cautelare può essere concessa al solo fine di mantenere integra la situazione sino alla decisione definitiva.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non implica, di per sé, una valutazione anticipata di illegittimità dell’atto, quando sia disposta per evitare modificazioni irreversibili della situazione nelle more del completamento dell’istruttoria e dell’esame del merito.
- La tutela cautelare può essere accordata anche in presenza di un parere amministrativo non favorevole, qualora l’organo consultivo ravvisi l’incompletezza dell’istruttoria e la necessità di preservare la res adhuc integra.
Sospensione cautelare di ordinanze comunali di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato l’istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro due ordinanze del Comune di Carini aventi ad oggetto la demolizione di opere edilizie abusive.
Premesse e oggetto del ricorso
Le ordinanze impugnate riguardano un fabbricato a un’elevazione fuori terra in cemento armato, un solaio di copertura, un muro di contenimento e altre opere realizzate abusivamente presso un immobile sito nel territorio di Carini.
Il ricorrente privato ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia. L’amministrazione resistente è il Comune di Carini; la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha trasmesso la relazione istruttoria e richiesto il parere del Consiglio.
Stato dell’istruttoria e valutazioni preliminari
L’Ufficio legislativo e legale ha espresso parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, rilevando tuttavia che l’istruttoria risultava ancora in corso e non completa.
Il Consiglio ha attribuito rilievo proprio a tale incompletezza, osservando che i motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente necessitavano di un adeguato approfondimento nel merito. Non è stata quindi anticipata alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure né sulla legittimità delle ordinanze comunali.
Ragioni della tutela cautelare
Le Sezioni riunite hanno ritenuto opportuno sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati al solo fine di mantenere la res adhuc integra sino alla decisione sul merito del ricorso.
La sospensione è stata quindi configurata come misura conservativa, diretta a evitare che l’esecuzione delle ingiunzioni di demolizione modificasse irreversibilmente la situazione prima del completamento dell’istruttoria e dell’esame delle censure.
Il Consiglio ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall’art. 3, comma 4, della l. n. 205/2000 e ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare.
Dispositivo e limiti della decisione
Il parere è favorevole alla sospensione dell’efficacia delle ordinanze di demolizione impugnate. La pronuncia riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito del ricorso straordinario.
La Segreteria è stata inoltre incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e le persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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