Sentenza n. 1226/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 226/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 226/2025 del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo civile n. 226/2025, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal 22 agosto 2025 e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento delle statuizioni del giudice civile. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, la sua notificazione al Ministero e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non pagate, nonché quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente, è stato previsto l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce titolo suscettibile di esecuzione anche mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
La notificazione del decreto ingiuntivo è stata effettuata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione; decorso tale termine senza adempimento, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo civile munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., notificato all'amministrazione e divenuto eseguibile nei suoi confronti, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. in caso di mancato adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un titolo esecutivo, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e prevedere contestualmente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- L'ordine di esecuzione può comprendere anche le spese legali liquidate nel titolo giudiziale, ove non già corrisposte, nonché le spese del giudizio di ottemperanza, con detrazione degli importi eventualmente già versati.
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