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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza sindacale contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Torre Boldone n. 8 del 22 settembre 2025, Registro Generale n. 22; nonché ove occorrer possa, - degli esiti istruttori del procedimento e in particolare delle relazioni del 27 luglio 2025 prot. entrata n. 12344 e del 10 settembre 2025 prot. entrata n. 14479 redatte da Consulenze Ambientali S.p.A.; - della Determinazione n. 45 del 26 maggio 2025 n. generale 311; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati

Giustizia amministrativa202501461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che vietava, dalle ore 22.00 sino alla chiusura, la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno e la diffusione di musica all’esterno del locale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 8 del 22 settembre 2025, deducendo: l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem; l’omessa considerazione della partecipazione procedimentale, dei precedenti rilievi fonometrici eseguiti da ARPA nel 2023 e delle risultanze istruttorie; l’illegittimità dell’affidamento dei rilievi fonometrici a un soggetto privato, in violazione dell’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2001, nonostante la disponibilità manifestata da ARPA; l’inattendibilità e l’insufficienza dei rilievi, eseguiti soltanto in due giornate, una delle quali coincidente con l’unico evento dal vivo della stagione, senza contraddittorio e senza validazione di ARPA; la violazione del principio di proporzionalità, poiché il Comune aveva vietato anche la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno, anziché limitarsi eventualmente alla diffusione musicale; nonché la natura sostanzialmente permanente del divieto, subordinato alla predisposizione di un piano acustico difficilmente elaborabile in assenza di dati attendibili e di provenienza istituzionale. La controversia riguardava il possibile disturbo arrecato dalle immissioni sonore del locale e delle sue pertinenze esterne agli ospiti dell’area camper gestita dalla controinteressata e agli altri soggetti presenti nelle vicinanze.

La decisione

Il TAR ha accolto provvisoriamente l’istanza cautelare, rimodulando la precedente ordinanza cautelare n. 516 del 23 dicembre 2025. In precedenza il Collegio aveva escluso che il Comune avesse esercitato illegittimamente un potere extra ordinem e aveva ritenuto astrattamente legittimo l’impiego di rilievi fonometrici eseguiti da soggetti privati, non sussistendo un monopolio di ARPA. Tuttavia, aveva considerato episodiche e poco significative le rilevazioni effettuate in sole due giornate e insufficiente il quadro istruttorio per giustificare un divieto esteso alla somministrazione di alimenti e bevande all’esterno. Il TAR ha inoltre rilevato che il Comune non aveva dato concreta esecuzione agli incombenti istruttori disposti e non aveva dimostrato di avere effettivamente coinvolto ARPA. Per evitare che l’incertezza istruttoria si traducesse in una limitazione permanente o eccessivamente prolungata dell’attività economica, il Collegio ha disposto l’integrale sospensione dell’ordinanza impugnata, consentendo sia la somministrazione esterna sia la filodiffusione esterna dopo le ore 22.00. Il Comune dovrà procedere, con l’assistenza di ARPA o, se ciò non sia possibile in tempi compatibili, mediante un soggetto privato dotato di adeguata e comprovata professionalità, a nuove misurazioni a sorpresa, eventualmente anche durante eventi dal vivo, per un periodo almeno pari a quello considerato nei rilievi ARPA del 2023. I risultati dovranno essere sottoposti al contraddittorio delle parti. La ricorrente dovrà predisporre e finanziare un progetto per realizzare un’adeguata barriera alla diffusione sonora, seguendo le indicazioni di ARPA e consentendo l’accesso ai locali e agli spazi esterni per misurazioni a diversi livelli di emissione. Qualora fossero accertati superamenti reiterati dei limiti di immissione o del differenziale, il Comune conserverà il potere di adottare un nuovo provvedimento repressivo; per eventuali superamenti connessi soltanto a eventi dal vivo, dovranno essere valutate misure circoscritte a tale tipologia di intrattenimento, previo confronto con la ricorrente, il gestore del campeggio e i condomini circostanti. Gli adempimenti dovranno confluire in un provvedimento espresso entro il 7 settembre 2026. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026 per la prosecuzione della trattazione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente l’adozione di misure sospensive e propulsive, anche imponendo all’amministrazione un riesame dell’atto alla luce di ulteriori accertamenti.

  • art. 15, comma 1, l.r. Lombardia n. 13/2001

    La ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo che i rilievi fonometrici avrebbero dovuto essere affidati ad ARPA; il TAR ha però ritenuto che ARPA non disponga del monopolio delle rilevazioni fonometriche utilizzabili nei procedimenti amministrativi.

Massime di principio

  • L’accertamento del superamento dei limiti acustici può essere affidato anche a soggetti privati dotati di adeguata professionalità: ARPA non detiene il monopolio delle rilevazioni fonometriche utilizzabili nei procedimenti amministrativi.
  • Misure amministrative restrittive dirette a fronteggiare l’inquinamento acustico devono fondarsi su un quadro istruttorio sufficientemente attendibile, non potendo rilevazioni episodiche e concentrate in un numero limitato di giornate giustificare automaticamente divieti estesi e sostanzialmente permanenti.
  • Quando l’amministrazione dispone limitazioni dell’attività economica sulla base di accertamenti acustici ancora incerti, il giudice può sospendere il provvedimento e imporre un riesame procedimentale finalizzato a verificare sia il livello massimo di emissione compatibile con i limiti sia il rispetto effettivo dei limiti durante lo svolgimento ordinario dell’attività.
  • Il coinvolgimento dell’autorità tecnica istituzionalmente competente, ove necessario per rendere attendibili gli accertamenti, deve essere effettivo e documentato; non è sufficiente un generico riferimento alla sua possibile partecipazione.
  • Il principio di proporzionalità impone di distinguere tra le diverse componenti dell’attività potenzialmente rumorosa: un eventuale superamento connesso a eventi dal vivo può giustificare misure circoscritte a tali eventi, senza estendere automaticamente il divieto alla somministrazione ordinaria o alla filodiffusione.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire gli accertamenti prescritti in sede cautelare non può prolungare indefinitamente una limitazione dell’attività privata in presenza di un quadro fattuale ancora incerto.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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