Sentenza n. 10331/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento ex art. 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro da parte del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'obbligo di ricevere e formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato e, conseguentemente, una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'avvenuta fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia diretta a condannare l'amministrazione a procedere, poiché il procedimento era stato nel frattempo attivato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento di rilascio del visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento hanno eliminato l'interesse a una pronuncia di condanna a procedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di procedere e comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto costituisce, ai fini del giudizio sul silenzio, attivazione del procedimento tale da rendere improcedibile la domanda diretta a ottenere l'ordine giudiziale di procedere.
- La rilevante mole di richieste gravante su una sede diplomatica e la complessità dell'iter legale per la conclusione del procedimento possono costituire giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
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