Circolare numero 157 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato l’Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e UNIPA Italia per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e l’Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento disciplina in modo operativo la gestione delle deleghe, le modalità di riscossione, i costi, le clausole di tutela dell’Istituto, gli adempimenti in materia di dati personali, la durata del rapporto e le istruzioni contabili.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS indica nell’avviso di pagamento l’importo della quota e l’associazione destinataria della stessa. Viene precisato che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo; di conseguenza, l’Istituto è escluso da qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente all’inserimento telematico, l’associazione deve far pervenire alla struttura territoriale INPS competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Le strutture INPS competenti verificano e validano le deleghe acquisite via portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta. In presenza di due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega e rapporti associativi
La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione. Ne deriva che ogni comunicazione riguardante tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e variazioni annuali
I costi del servizio di riscossione, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati come segue:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con periodicità una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione stessa.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e contenzioso
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte dei creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei giudizi relativi a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti fra gli associati e l’associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, sulla base di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto.
Dati dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di UNIPA ITALIA è indicata in Via Umberto I n. 170, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:
- GPN25167, per i contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto di UNIPA ITALIA;
- GPN35167, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto dell’associazione;
- GPN11167, per il debito verso UNIPA ITALIA per contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’associazione sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Modalità di riscossione
La quota associativa è riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità. L’avviso di pagamento indica l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS.
Gestione delle deleghe
L’associazione trasmette via portale INPS i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla sede INPS competente le deleghe cartacee firmate, con copia del documento di identità, secondo il fac-simile concordato. Le strutture territoriali INPS validano le deleghe confrontandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima pervenuta, salvo revoca espressa di quella precedente.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, quindi le comunicazioni relative a tale rapporto vanno indirizzate all’associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, procede alla sua acquisizione.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali, € 0,17 per gestione singolo modello F24. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.
Protezione dei dati personali
Le parti devono osservare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in assenza di richiesta la convenzione scade automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte con PEC o raccomandata A/R. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25167, GPN35167 e GPN11167, relativi rispettivamente ai contributi associativi riscossi per conto di UNIPA Italia, al loro accreditamento e al debito verso l’associazione. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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