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Circolare

Circolare numero 158 del 09-08-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.E.L.P. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori degli artigiani e commercianti, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, gli adempimenti in materia di privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme.

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e la Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.), approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento disciplina le modalità operative, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto e le istruzioni contabili.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale degli artigiani e commercianti, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti è evidenziato sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. I dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24

La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva dello stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene chiesta la riscossione del contributo, sulla base delle deleghe ricevute;
  • i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

In parallelo, l’Associazione deve presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • corredata di copia di un documento d’identità valido.

Le scadenze indicate sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente, nonché il 28 gennaio e il 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nello stesso anno pervengono all’INPS due o più deleghe relative a due o più Associazioni sindacali diverse, nessuna viene considerata ai fini della riscossione. Le Strutture territoriali provvedono alla convalida delle deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. L’INPS declina ogni responsabilità nei casi di mancata corrispondenza tra flussi o deleghe e dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dal singolo associato la revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’Associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, l’INPS riceva dallo stesso associato una comunicazione di revoca della revoca. In tale ipotesi, l’Istituto informa tempestivamente l’Associazione interessata.

Costi del servizio

Per la convenzione sono previsti i seguenti corrispettivi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17;
  • riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.

La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Rimane inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto qualora emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione di supporto. La sede della CONF.E.L.P. è indicata in via Teulada n. 55, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto della CONF.E.L.P. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25557: contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONF.E.L.P.;
  • GPA35557: accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONF.E.L.P.;
  • GPA11557: debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto della CONF.E.L.P.

Il conto GPA25557 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’Associazione.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo a favore dell’Associazione in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento evidenzia la quota associativa e l’Associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non trasforma il contributo associativo in un prelievo coattivo.

Gestione delle deleghe

L’Associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi delle revoche intervenute alle date indicate. Le deleghe, sottoscritte dal singolo associato e corredate da documento d’identità, vanno presentate alle Strutture territorialmente competenti entro le scadenze fissate. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo; in caso di più deleghe per Associazioni diverse, l’INPS non considera alcuna delega ai fini della riscossione.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione, per cui le comunicazioni dell’associato devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente la revoca della delega, la acquisisce in procedura e la comunica via PEC all’Associazione; la revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca comunicata prima di tale scadenza.

Costi del servizio

Sono previsti importi specifici per gestione nuove deleghe e code line (€ 2,20 una tantum annuale), gestione revoca deleghe (€ 1,99), gestione singolo modello F24 (€ 0,17) e riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende in UNIEMENS (€ 0,17). L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e consente all’Associazione di recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre l’Associazione rimborsa l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, irregolarità, conflitti di interesse o perdita dei requisiti legali dell’Associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto con PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta la facoltà di recesso per entrambe le parti con comunicazione scritta via PEC o raccomandata. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente variazioni di generalità, rappresentanza e documentazione correlata.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi versati con F24 sono istituiti il conto GPA25557 per i contributi riscossi, il conto GPA35557 per gli accreditamenti e il conto GPA11557 per il debito verso l’Associazione. Il conto GPA25557 è movimentabile solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici, mentre gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale, che cura i rapporti finanziari con CONF.E.L.P.

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