Circolare numero 160 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e SNADAPI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori trimestrali, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Sono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, i termini per nuove adesioni e revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata del rapporto e i recesso, oltre alle istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-SNADAPI per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-SNADAPI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi (SNADAPI), richiamando i criteri per la riscossione dei contributi associativi, la gestione delle deleghe, le revoche, i costi del servizio e le relative registrazioni contabili. Il servizio è impostato in modo da affiancarsi alla riscossione dei contributi obbligatori degli artigiani e commercianti, senza trasformare il contributo associativo volontario in un obbligo coattivo.
Ambito della riscossione
L’INPS effettua la riscossione del contributo associativo a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, insieme ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. L’avviso di pagamento messo a disposizione dei contribuenti evidenzia sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria. I medesimi dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni "Posizione Assicurativa – Dati del modello F24" e "Comunicazione bidirezionale – Modelli F24".
La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’INPS è escluso da qualsiasi obbligo di esazione coattiva di tali somme.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale trasmette all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, viene richiesta la riscossione del contributo;
- i nominativi dei soggetti che abbiano revocato la delega alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe alla riscossione devono essere presentate anche alla struttura territoriale INPS competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un documento d’identità valido, entro le seguenti scadenze:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe trasmesse dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS soltanto dall’anno successivo. Inoltre, se nel corso dello stesso anno pervengono all’Istituto due o più deleghe relative a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene presa in considerazione ai fini della riscossione.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici mette a disposizione delle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici, affinché procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS precisa di non assumere alcuna responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Le parti chiariscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca in procedura e ne informa contestualmente l’associazione interessata mediante posta elettronica certificata. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione l’associato comunichi una revoca della revoca già presentata. In tal caso, l’INPS comunica tempestivamente all’associazione anche tale successiva revoca della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione vengono richiamati come già attualizzati per l’anno 2015 con la determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,20 una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: euro 1,99;
- gestione singolo modello F24: euro 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: euro 0,17.
Ogni variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto. Dopo tale comunicazione, l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se tali pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari oppure nel caso di perdita dei requisiti di legge necessari per la stipula. Resta inoltre ferma la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati e i terzi e alle responsabilità nei confronti del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e obblighi informativi
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS con PEC oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitare con apposita comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R oppure PEC. L’associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
La sede del SNADAPI è indicata in Via Calamandrei n. 2/B, Taranto (TA).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto del SNADAPI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25559, per i contributi associativi riscossi per conto del sindacato;
- GPA35559, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi;
- GPA11559, per il debito per contributi associativi riscossi.
Il conto GPA25559 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35559 e GPA11559 sono invece movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Punti principali
Modalità di riscossione
L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell’avviso di pagamento sono indicati l’importo della quota e l’associazione destinataria. I dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo, per cui l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e delle revoche
L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e con i nominativi di chi ha revocato la delega nelle date indicate. Le deleghe cartacee devono essere presentate alle strutture territoriali dell’INPS, sottoscritte dall’associato e corredate da documento d’identità, entro le scadenze previste. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se per lo stesso anno arrivano più deleghe per associazioni diverse, nessuna viene considerata. La revoca comunicata direttamente all’INPS viene acquisita e trasmessa all’associazione via PEC, con efficacia dalla prima tariffazione utile; è possibile la revoca della revoca prima di tale momento.
Costi del servizio
La convenzione prevede i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, euro 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, euro 1,99; gestione singolo modello F24, euro 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS, euro 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità e clausola di salvaguardia
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto via PEC o raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi con F24 per conto di SNADAPI sono istituiti i conti GPA25559, GPA35559 e GPA11559, rispettivamente per contributi associativi riscossi, accreditamento dei contributi e debito per contributi associativi. I conti sono movimentati secondo le procedure indicate e la gestione dei rapporti finanziari con l’associazione è curata dalla Direzione Generale.
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