Circolare numero 156 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento dal sindacato Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INPS e UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti, effettuata insieme ai contributi obbligatori degli artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le regole di revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti. La riscossione resta volontaria e l’INPS non assume obblighi di esazione coattiva.
Convenzione INPS-UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS - UNIPA Italia per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e l’Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi e dei pensionati (UNIPA ITALIA) per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti. La disciplina riguarda sia la modalità di riscossione congiunta con i contributi obbligatori degli artigiani e commercianti, sia la gestione delle deleghe, le revoche, i costi, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata il 16 giugno 2016 e approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, si inserisce nel quadro della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni.
Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti vengono evidenziati:
- l’ammontare della quota associativa;
- l’associazione destinataria della stessa.
I dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nella sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e nella sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24. La circolare ribadisce che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione;
- i nominativi dei soggetti per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.
Le deleghe alla riscossione devono essere presentate anche alla struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e accompagnata da copia di un documento di identità valido, entro:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nel corso di un anno pervengono due o più deleghe a favore di associazioni sindacali diverse, nessuna viene presa in considerazione ai fini della riscossione. Le strutture territoriali, ricevuto il contenuto dei flussi telematici, procedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS precisa di non assumere responsabilità nei casi di mancata corrispondenza tra flussi telematici, deleghe e dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
Le parti chiariscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dal singolo associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla sua acquisizione in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una revoca della revoca già presentata. In tale ipotesi, l’INPS informa tempestivamente l’associazione.
Costi del servizio e aggiornamento annuale
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti risultano attualizzati per l’anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.
La variazione annuale dei costi è oggetto di specifica comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’associazione può esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e facoltà di sospensione
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a rifondere all’INPS le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni relative:
- all’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- al legittimo esercizio dei poteri statutari;
- alla perdita dei requisiti di legge necessari per accedere alla convenzione.
L’INPS può inoltre recedere unilateralmente quando ravvisi pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere inviata all’INPS tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, producendo l’eventuale documentazione a supporto. La sede di UNIPA ITALIA è indicata in Via Umberto I n. 170, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto di UNIPA ITALIA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25560: contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’associazione;
- GPA35560: accreditamento dei contributi associativi;
- GPA11560: debito per contributi associativi.
Il conto GPA25560 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35560 e GPA11560 sono movimentabili dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.
Punti principali
Convenzione e ambito della riscossione
Il 16 giugno 2016 INPS e UNIPA Italia hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi in cifra fissa trimestrale per artigiani e commercianti, con le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233. L’esazione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di riscossione coattiva.
Gestione delle deleghe e controllo delle adesioni
L’associazione deve trasmettere all’INPS, Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi delle revoche intervenute alle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso. Inoltre, deve presentare alle strutture territorialmente competenti le deleghe sottoscritte dall’associato e corredate di documento d’identità valido entro il 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e entro il 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali diverse nello stesso anno, nessuna viene considerata ai fini della riscossione. Le strutture territoriali convalidano le deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione centrale; l’Istituto non risponde di eventuali difformità tra flussi, deleghe e archivi interni.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; pertanto ogni comunicazione sul rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e la comunica contestualmente all’associazione via PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una revoca della revoca, anch’essa comunicata tempestivamente all’associazione.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna altresì a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto se richiesta. È inoltre indicata la sede di UNIPA Italia in Via Umberto I n. 170, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati con F24 per conto di UNIPA Italia è istituito il conto GPA25560. Contestualmente sono istituiti i conti GPA35560, per l’accreditamento dei contributi associativi, e GPA11560, per il debito per contributi associativi. Il conto GPA25560 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentabili dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.
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