Circolare numero 161 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e recesso, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra i contenuti operativi e contabili della convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento disciplina modalità di riscossione, gestione delle deleghe, revoche, costi, responsabilità, durata della convenzione e relativi aspetti contabili.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria della somma.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i dati degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura - gestione deleghe sindacali". Nello stesso flusso devono essere indicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa.
Contestualmente all’inserimento telematico, l’associazione deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS.
Le strutture territoriali dell’Istituto provvedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.
In caso di pluralità di deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, è efficace la prima delega pervenuta alla sede INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega e rapporti tra associato e associazione
Le parti ribadiscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione. Per tale motivo, ogni comunicazione dell’associato inerente a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, quale costo una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. A seguito di tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e facoltà di recesso dell’INPS
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la possibilità di sospendere l’efficacia della convenzione qualora emergano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni. Rimane salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata A/R o PEC.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto della F.N.U.A., viene istituito il conto GPN25164 - "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.)".
Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili della Direzione Generale:
- GPN35164 - "Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.)";
- GPN11164 - "Debito v/Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto".
La gestione dei rapporti finanziari con la Federazione è affidata direttamente alla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS indica nell’avviso di pagamento l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non trasforma però il contributo associativo in una prestazione obbligatoria: resta volontario ed è esclusa ogni obbligazione dell’INPS di procedere all’esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura - gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati che hanno conferito delega per la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente, l’associazione deve far pervenire alla struttura territoriale INPS le deleghe cartacee con copia del documento d’identità, sottoscritte secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche verificandole con la documentazione cartacea. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima pervenuta all’INPS territorialmente competente, salvo che una successiva contenga revoca espressa della precedente.
Revoca della delega e rapporti associativi
Le parti chiariscono che il rapporto associativo intercorre solo tra associato e associazione; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto vanno indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega di riscossione, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e possibilità di recesso
I costi del servizio, attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali; € 0,17 per gestione singolo modello F24. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se i pignoramenti sono già in corso o eseguiti alla data della stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali e durata
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante. La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere chiesto dall’associazione almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salvo il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni di generalità, poteri di rappresentanza e relativa documentazione.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto della F.N.U.A. viene istituito il conto GPN25164. Sono inoltre istituiti i conti GPN35164 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11164 per il debito verso la F.N.U.A. per i contributi riscossi per suo conto. La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con la Federazione sono affidate direttamente alla Sede centrale - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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