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Circolare

Circolare numero 159 del 09-08-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e CONF.E.L.P. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e gli adempimenti contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento illustra le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto e le istruzioni contabili.

Ambito e modalità di riscossione

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circostanza che il prelievo avvenga unitamente ai contributi obbligatori non incide sulla natura volontaria del contributo associativo, per il quale l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.

Le strutture INPS competenti procedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, mediante riscontro con la documentazione cartacea ricevuta. Se pervengono all’INPS due o più deleghe da parte del medesimo soggetto in favore di associazioni sindacali diverse, è efficace la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che la successiva contenga una revoca espressa della precedente.

Revoca della delega e rapporti tra associato e Associazione

La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione. Di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17.

Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; dopo tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e contenzioso

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione sindacale stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in tutti i casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve presentare richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione a supporto. La sede della CONF.E.L.P. è indicata in via Teulada n. 55, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di CONF.E.L.P. è istituito il conto GPN25166, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.)".

Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni della Direzione Generale:

  • GPN35166: accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto di CONF.E.L.P.;
  • GPN11166: debito verso CONF.E.L.P. per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con CONF.E.L.P. sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

Il 6 luglio 2016 INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La convenzione disciplina anche gli aspetti operativi, contabili e di responsabilità connessi al servizio.

Modalità di riscossione del contributo associativo

La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento INPS indica l’importo della quota e l’Associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica però la natura volontaria del contributo associativo, per il quale INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati degli associati che hanno conferito delega per la riscossione, utilizzando il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Contestualmente deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, con copia del documento d’identità e sottoscrizione conforme al fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee ricevute. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente.

Revoca della delega e rapporti associativi

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione della revoca. Le Associazioni devono inoltre comunicare all’INPS i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, € 1,99; gestione singolo modello F24, € 0,17. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, in tal caso, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Associazione o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, con eventuale documentazione a supporto. La sede della CONF.E.L.P. è indicata in via Teulada n. 55, Roma.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di CONF.E.L.P. viene istituito il conto GPN25166. Sono inoltre istituiti i conti GPN35166 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11166 per il debito verso CONF.E.L.P. per i contributi riscossi per suo conto. La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.

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