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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32906/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda i ricorsi per cassazione proposti da cinque imputati contro la decisione della Corte di appello di Catanzaro resa in sede di rinvio. Il procedimento traeva origine dall'accertamento dell'esistenza e dell'operatività di un'associazione di tipo mafioso attiva nel territorio di Isola di Capo Rizzuto e capace di condizionare, tra gli altri, il settore delle forniture e dei servizi connessi alla gestione di strutture di accoglienza per migranti e quello del gioco e delle scommesse. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità di un imputato quale concorrente esterno nell'associazione mafiosa, di un altro quale partecipe, aveva riqualificato il fatto contestato a un terzo come tentata estorsione, aveva assolto parzialmente un quarto imputato da alcuni reati fiscali e da altri capi, confermando la responsabilità per i residui reati e la confisca, e aveva confermato la responsabilità dell'ultimo per partecipazione associativa, rideterminando le pene. Il ricorso del concorrente esterno deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dei turni di servizio e delle intercettazioni; mancata osservanza del giudizio di rinvio; erronea qualificazione della condotta, ritenuta eventualmente riferibile a singoli associati e non all'associazione; omessa pronuncia sulle richieste di riqualificazione in favoreggiamento personale o assistenza agli associati; incompatibilità del collegio per avere deciso contestualmente un procedimento connesso definito con rito abbreviato, con asserita osmosi cognitiva. Il ricorso del partecipe contestava la valutazione di dichiarazioni de relato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria per una nuova perizia trascrittiva, l'interpretazione dei rapporti economici nel settore del gaming, il diniego delle attenuanti generiche e la possibilità di disporre la confisca in sede di rinvio dopo una precedente assoluzione. Il ricorso relativo alla tentata estorsione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si contestava la riduzione minima per il tentativo e la mancata concessione della sospensione condizionale. Il ricorso dell'imputato assolto parzialmente censurava il diniego delle attenuanti generiche e la confisca dell'intero patrimonio di una società, ritenuto formalmente intestato all'imputato ma sostanzialmente riferibile ad altri soggetti. I ricorsi dell'imputato sacerdote condannato per partecipazione associativa deducevano violazione del giudicato rescindente, vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione dei collaboratori, mancata considerazione della possibile contaminazione mediatica e degli elementi favorevoli derivanti dall'impegno antimafia e dalle intimidazioni subite, erronea qualificazione della condotta come partecipazione anziché concorso esterno o convergenza utilitaristica, incompatibilità del collegio e illegittimità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha ribadito che il vizio di motivazione non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una ricostruzione alternativa meramente plausibile e che il travisamento della prova è rilevante solo se decisivo e realmente concernente il contenuto testuale della prova. Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto e i punti decisi dalla sentenza rescindente, ma può rivalutare il materiale già acquisito e confermare il precedente esito, purché colmi le lacune indicate e motivi autonomamente. Quanto all'incompatibilità prospettata per la decisione contestuale di procedimenti connessi celebrati con riti diversi, la Corte ha escluso la nullità: le cause di incompatibilità sono tassative, devono essere fatte valere mediante astensione o ricusazione e la mera contestualità decisionale non dimostra alcuna osmosi cognitiva in assenza dell'indicazione di specifici atti estranei al fascicolo o di una precedente valutazione pregiudicante sulla medesima posizione. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata. La condanna per concorso esterno è stata confermata perché la condotta dell'agente penitenziario, consistente nella reiterata trasmissione riservata di comunicazioni tra detenuti e soggetti liberi, è stata ritenuta concretamente funzionale alla conservazione della capacità operativa dell'associazione e distinta dall'aiuto occasionale a singoli associati. È stata esclusa la riqualificazione in favoreggiamento personale o assistenza agli associati, poiché il contributo era destinato all'organizzazione e non soltanto a singoli membri. La condanna per partecipazione associativa nel settore del gioco è stata confermata sulla base di un compendio plurimo comprendente dichiarazioni, intercettazioni e rapporti economici, nonostante le contestazioni sulla natura de relato di una fonte e sulla lettura alternativa dei pagamenti come mera ripartizione di utili. La mancata rinnovazione della perizia trascrittiva non è stata ritenuta decisiva, poiché la responsabilità poggiava su una pluralità di elementi. È stata altresì confermata la possibilità di pronunciare sulla confisca, ritenuta conseguenza dipendente dal capo di responsabilità nuovamente devoluto, senza formazione di un giudicato parziale preclusivo. La pena per la tentata estorsione è stata confermata: la riduzione di un terzo per il tentativo rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede una specifica motivazione sulla mancata applicazione della riduzione massima quando la pena sia legale e congruamente motivata. È stata esclusa la sospensione condizionale poiché la pena finale superava il limite ordinario. Sono state confermate anche la decisione sulle attenuanti generiche e la confisca del patrimonio societario formalmente intestato all'imputato, in quanto la confisca era stata fondata sulla sproporzione e sulla ritenuta interposizione fittizia, non sui reati definitivamente esclusi. Le precedenti decisioni cautelari non producevano preclusione nel giudizio di merito. Infine, è stata confermata la partecipazione associativa dell'ultimo imputato. La Corte ha ritenuto che la pluralità e reiterazione delle attività economiche e finanziarie, la custodia e consegna di somme riconducibili alla cosca, la gestione di forniture e subappalti e la stabile disponibilità verso gli esponenti apicali dimostrassero un ruolo interno e organico, non una mera convergenza utilitaristica o un concorso esterno. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute adeguatamente valutate insieme a riscontri documentali, bancari e captativi; la diffusione mediatica delle notizie non rendeva automaticamente inattendibili le propalazioni. La pena è stata ritenuta legale e non manifestamente sproporzionata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; tutti tranne uno sono stati inoltre condannati, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La norma è richiamata quale base del concorso di persone, anche nella configurazione del concorso esterno nel reato associativo mafioso.

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione associativa richiede stabile inserimento e permanente disponibilità al sodalizio; il concorso esterno richiede invece un contributo concreto, consapevole, volontario ed effettivamente causale, prestato da soggetto non inserito nella struttura.

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    Le dichiarazioni dei collaboratori devono essere valutate verificando credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti; le convergenze dichiarative sono utilizzabili solo se autonomamente valutate e non circolari.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il vizio riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale e va distinto dal vizio di motivazione sulla ricostruzione della fattispecie concreta.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Sono deducibili solo omissioni motivazionali decisive, contraddizioni o illogicità manifeste; non è consentita la sostituzione della valutazione di merito con una ricostruzione alternativa plausibile.

  • art. 627 c.p.p.

    Il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto e dai punti specificamente decisi dalla sentenza rescindente, ma può rivalutare le prove già acquisite e confermare l'esito precedente con motivazione autonoma e non meramente ripetitiva.

  • art. 34 c.p.p.

    Le cause di incompatibilità del giudice sono tassative; la mera decisione contestuale di procedimenti connessi celebrati con riti diversi non determina automaticamente incompatibilità.

  • artt. 36 e 37 c.p.p.

    Le situazioni di incompatibilità devono essere fatte valere mediante gli strumenti tipici dell'astensione e della ricusazione.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria in appello per prove già note ha carattere eccezionale ed è subordinata alla sua indispensabilità ai fini della decisione.

  • art. 521 c.p.p.

    Non vi è violazione quando gli elementi valorizzati dalla sentenza costituiscono prova della condotta contestata e non fatti nuovi posti a fondamento di una diversa imputazione.

  • art. 418 c.p.

    L'assistenza agli associati è fattispecie sussidiaria e riguarda l'ausilio prestato a singoli associati; non ricorre quando il contributo è consapevolmente destinato alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione.

  • art. 378 c.p.

    Il favoreggiamento personale presuppone un aiuto diretto a eludere investigazioni o ricerche dell'autorità e resta esterno alla permanenza e operatività del vincolo associativo.

  • art. 56 c.p.

    La riduzione per il tentativo è determinata discrezionalmente dal giudice entro la forbice legale; non è necessaria una motivazione specifica sulla mancata applicazione della riduzione massima se la scelta è congrua.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena e delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice, purché la motivazione sia non apparente, coerente con la gravità concreta e la pena non sia manifestamente sproporzionata.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale non è concedibile quando la pena finale supera il limite ordinario previsto dalla norma; il giudice non deve modulare la pena al solo fine di rendere astrattamente possibile il beneficio.

  • art. 597 c.p.p.

    La devoluzione del capo principale di responsabilità riapre la cognizione sulle statuizioni accessorie che dipendono necessariamente da esso, inclusa la confisca.

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca allargata può essere fondata sulla sproporzione e sulla disponibilità sostanziale dei beni, anche quando la titolarità formale sia attribuita a un soggetto interposto.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nei casi indicati, alla rifusione delle spese della parte civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può confermare la decisione annullata e valorizzare elementi già esaminati, purché rispetti il principio di diritto della sentenza rescindente, colmi le lacune indicate e sviluppi un percorso motivazionale autonomo e coerente.
  • La mera decisione contestuale o ravvicinata di procedimenti connessi, celebrati con riti diversi, non dimostra di per sé incompatibilità del giudice né osmosi cognitiva; occorre indicare una precedente valutazione pregiudicante sulla medesima posizione o l'utilizzazione di atti estranei al fascicolo.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono una valutazione articolata di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti. La progressione dichiarativa o la pregressa diffusione mediatica delle notizie non determina automaticamente inattendibilità, se il racconto è specifico, coerente e corroborato da elementi autonomi.
  • La partecipazione e il concorso esterno in associazione mafiosa sono figure alternative: la prima richiede stabile inserimento nella struttura e permanente disponibilità; il secondo richiede un contributo esterno concreto, consapevole, volontario ed effettivamente causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione.
  • La trasmissione reiterata e riservata di comunicazioni tra associati detenuti e soggetti liberi può integrare concorso esterno quando costituisca un contributo effettivamente funzionale al mantenimento della capacità operativa dell'associazione; non è necessario che ogni messaggio abbia contenuto segreto, se è la disponibilità del canale riservato a svolgere la funzione agevolatrice.
  • L'assistenza agli associati è distinta dal concorso esterno in base alla destinazione del contributo: la prima opera a favore di singoli associati, mentre il secondo ricorre quando l'apporto è consapevolmente destinato all'organizzazione e ne sostiene la conservazione o il rafforzamento.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello su prove già note è eccezionale e non è necessaria quando la decisione si fonda su un compendio probatorio plurimo e la prova richiesta non è decisiva nel senso che la sua eliminazione non disarticolerebbe la motivazione.
  • In sede di legittimità il vizio di motivazione non consente una nuova ponderazione delle prove né l'accoglimento di una ricostruzione alternativa meramente plausibile; sono rilevanti solo omissioni decisive, contraddizioni insanabili, illogicità manifeste o travisamenti decisivi del contenuto della prova.
  • La riduzione per il delitto tentato è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non deve essere massima; la mancata applicazione della riduzione massima non richiede motivazione analitica quando la condotta sia prossima alla consumazione o comunque significativamente grave e la pena risulti congrua.
  • La revoca della confisca conseguente a una precedente assoluzione non diviene irretrattabile quando l'assoluzione sia stata impugnata sul capo principale di responsabilità: l'annullamento e la successiva riaffermazione della responsabilità riaprono la cognizione sulle conseguenze accessorie dipendenti.
  • La confisca allargata può essere confermata sulla base della sproporzione tra risorse e valore dei beni e della loro disponibilità sostanziale, anche se la titolarità formale è intestata a un soggetto interposto; le precedenti decisioni cautelari non impediscono il diverso accertamento compiuto nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorso di personeConfiscaFatture falseEstorsioneImpugnazioniProve
RamiReati contro la PADelitti contro il patrimonioReati tributariProcesso penale
IstitutiConcorso di personeTentativoConfiscaOnere della provaNullità processuale

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