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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08405/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una selezione pubblica bandita da una società di trasporto pubblico locale a totale partecipazione pubblica per formare una graduatoria triennale da utilizzare per future assunzioni a tempo indeterminato part-time nel profilo di operatore qualificato di ufficio. La candidata si era collocata in posizione utile in graduatoria e sosteneva che, dopo l'approvazione della graduatoria e la successiva richiesta di autorizzazione alle assunzioni, la società avesse poi revocato la delibera di approvazione nonostante sopravvenute assunzioni e senza procedere alla sua assunzione. Chiedeva quindi l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, con condanna alla formalizzazione dell'assunzione e alle conseguenze retributive, contributive e risarcitorie. In appello, la corte territoriale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società subentrante evocata dopo il fallimento della originaria convenuta e ha rigettato il gravame. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle spese e sul contraddittorio, lamentando la condanna alle spese in favore della società subentrante nonostante questa fosse stata chiamata solo ai fini di litis denuntiatio e fosse estranea al giudizio di primo grado; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulle prove, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto esibita documentazione equivalente e non avessero considerato nuove assunzioni successive all'annullamento della graduatoria; 3) violazione di norme sulla formazione del contratto e sull'interpretazione, sostenendo che l'avviso di selezione dovesse essere qualificato come offerta al pubblico e che il diritto all'assunzione derivasse dalla delibera della società, senza necessità di autorizzazione comunale; 4) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 5) violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento, per il mancato accoglimento della domanda di danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in concreto, l'atto di riassunzione non integrava una mera litis denuntiatio ma prospettava implicitamente anche un accertamento nei confronti della società subentrante, rendendo giustificata la statuizione sulle spese. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché cumulava impropriamente censure di violazione di legge e vizio motivazionale e, comunque, era precluso dal doppio conforme; in ogni caso, la valutazione dei documenti e del fatto che non vi fossero state nuove assunzioni dopo il 2010 apparteneva al merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e perché la censura mirava in realtà a una diversa lettura del bando e a una rivalutazione del merito; ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente valorizzato il testo letterale del bando, la funzione di mera formazione di graduatoria per future assunzioni e l'assenza di elementi essenziali del contratto. Ha respinto il quarto e il quinto motivo, osservando che la domanda risarcitoria era stata implicitamente rigettata con il rigetto della pretesa principale e che, escluso l'inadempimento imputabile alla società, mancava il presupposto della responsabilità contrattuale. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis. 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per l'asserita omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per il vizio di omesso esame; la Corte ne limita l'operatività anche per la preclusione da doppia conforme.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di spese e legittimazione a contraddire.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese di lite.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia per l'asserita omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla parte per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è utilizzabile per censurare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla parte per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo ritiene estraneo a una critica sul merito probatorio.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dalla parte tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dalla parte in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dalla parte tra le norme asseritamente violate.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato per sostenere l'applicabilità delle regole contrattuali agli atti unilaterali rivolti al pubblico.

  • art. 1336 c.c.

    invocato per qualificare l'avviso di selezione come offerta al pubblico; la Corte, richiamando il testo del bando, esclude tale qualificazione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione; la Corte afferma che la censura è inconferente perché il testo del bando era chiaro e non ambiguo.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla parte in relazione a correttezza e buona fede, senza accoglimento della censura.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla parte in relazione a correttezza e buona fede, senza accoglimento della censura.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in tema di responsabilità contrattuale; la Corte esclude il presupposto dell'inadempimento imputabile.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla parte per il risarcimento del danno da inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dalla parte per la liquidazione equitativa del danno.

  • art. 2058 c.c.

    richiamato dalla parte in tema di risarcimento in forma specifica.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla parte per l'onere della prova; la Corte distingue tra riparto dell'onere probatorio e mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla parte in tema di presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla parte in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dalla parte tra le norme sulla tutela dell'interesse all'assunzione, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte a sostegno delle doglianze istruttorie.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato nel contesto della dedotta cessione d'azienda e dell'opponibilità della pronuncia al cessionario.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo quale parametro per l'ulteriore importo dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se un soggetto è evocato in giudizio solo ai fini di litis denuntiatio e non è destinatario di alcuna domanda, in linea di principio non dovrebbe essere gravato da statuizioni sulle spese; tuttavia, occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto introduttivo o di riassunzione per stabilire se, in realtà, sia stata proposta anche una domanda o un accertamento nei suoi confronti.
  • L'interpretazione dell'atto processuale va compiuta considerando non solo il tenore letterale, ma anche il contenuto sostanziale e la finalità perseguita dalla parte; la qualificazione come mera litis denuntiatio o come vocatio in ius dipende dall'effettiva portata della domanda.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che cumuli in modo confuso violazione di legge e vizio di motivazione senza specificare con chiarezza quali norme siano state violate e in che modo; il ricorso deve essere specifico, chiaro e autosufficiente quanto alla censura.
  • Dopo una doppia conforme di merito, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è fortemente precluso nei limiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la semplice valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile in cassazione salvo i ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • L'erronea invocazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova, non quando la doglianza investa la mera valutazione delle prove raccolte.
  • Un avviso di selezione rivolto alla formazione di una graduatoria per future assunzioni non integra, di per sé, un'offerta al pubblico se dal testo non risultano gli elementi essenziali del contratto da concludere e se la formulazione letterale mostra una funzione preparatoria e non vincolante.
  • Quando il testo dell'atto è chiaro e non ambiguo, non può prospettarsi una violazione dei canoni ermeneutici contrattuali solo perché la parte propone una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito.
  • La domanda risarcitoria fondata su responsabilità contrattuale presuppone l'accertamento di un inadempimento imputabile; se tale presupposto viene escluso, il capo risarcitorio resta necessariamente rigettato o assorbito nel rigetto della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileLavoroContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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