Cassazione Penale, Sentenza n. 28347/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'equa riparazione (indennizzo) per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dal 22/04/2010 al 17/05/2010. La custodia era stata disposta su più capi di imputazione; in seguito De Vico ha ottenuto assoluzione per insussistenza del fatto su taluni capi e la dichiarazione di estinzione per prescrizione su altri.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice della riparazione può riconoscere l'indennizzo solo se con decisione irrevocabile risulta che la misura cautelare fu disposta "senza che sussistessero le condizioni" previste (artt. 273 e 280 c.p.p.). Il proscioglimento per prescrizione non equivale a una pronuncia sul mancato sussistere di tali condizioni e, inoltre, la giurisprudenza afferma che se la misura era fondata su più contestazioni e almeno una di esse, anche se unica, era autonomamente idonea a giustificare la restrizione, ciò impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo. Non è richiesto né corretto che il giudice della riparazione compia una valutazione retrospettiva "scorporando" i reati assolti e valutando ipoteticamente se le rimanenti imputazioni, considerate da sole, avrebbero comunque giustificato la misura o se la pena sarebbe stata sospendibile condizionalmente. Il ricorrente è inoltre stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; richiede una decisione irrevocabile che attesti la mancanza delle condizioni per la misura cautelare (quindi non basta la mera estinzione per prescrizione).
art. 273 cod. proc. pen.
Prevede le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari (esistenza di gravi indizi e esigenze cautelari); queste condizioni devono essere verificate per valutare la legittimità della misura.
art. 280 cod. proc. pen.
Disciplina le misure cautelari personali e i presupposti per la loro applicazione; richiamato come parametro per stabilire l'eventuale illegittimità della misura.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione comporta comunque una valutazione di merito, seppure limitata, e pertanto non è un mero atto formale privo di rilievo processuale.
art. 157 comma 7 cod. pen.
Consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione: rinunciando si può ottenere una decisione sul merito, condizione che può essere necessaria per perseguire l'azione di riparazione.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata disposta sulla base di più contestazioni, il diritto all'indennizzo è escluso quando, anche solo per una di esse, sia rimasta una situazione (decisione non sfavorevole irrevocabile) che giustificava la compressione della libertà; l'assoluzione per merito da alcuni capi non basta automaticamente a determinare il diritto all'indennizzo se esistevano altri presupposti non esclusi.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale a una pronuncia sul mancato sussistere delle condizioni per la misura cautelare: non costituisce automaticamente titolo per ottenere l'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
- Il giudice della riparazione non deve compiere valutazioni ipotetiche "ora per allora" scorporando le imputazioni assolte per verificare se le rimanenti, considerate da sole, avrebbero comunque giustificato la misura; non rilevano nemmeno considerazioni ipotetiche sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
- L'imputato che intenda perseguire il risarcimento può valutare la possibilità di rinunciare alla prescrizione (art. 157, comma 7 c.p.) per ottenere una decisione sul merito che possa rendere più agevole la domanda di riparazione; la scelta comporta un trade-off tra ottenere l'esonero dalla responsabilità penale e conservare la possibilità di chiedere l'indennizzo.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva deve considerare che ottenere una pronuncia assolutoria nel merito è più idoneo a fondare il diritto all'indennizzo rispetto alla sola estinzione per prescrizione; viceversa, la presenza di almeno un capo che legittimava la misura cautelare può precludere l'indennizzo.
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