Sentenza del 19/04/2016 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: imposta di registro - avviso di liquidazione - transazioni che non importano trasferimento di proprietà o costituzione di diritti reali - imposta di registro - caparra - natura - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’imposta di registro a una transazione contenente una caparra. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la caparra dovesse essere considerata un importo soggetto a restituzione e quindi escluso dall’imponibile ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico dell’imposta di registro. La decisione chiarisce invece che la caparra ex art. 1385 c.c. costituisce una liquidazione convenzionale anticipata del danno derivante dall’inadempimento, con funzione satisfattiva, e non una semplice restituzione di somme.
La decisione
È stato affermato che, nelle transazioni che non trasferiscono la proprietà né costituiscono o trasferiscono diritti reali, l’imposta di registro si applica agli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione, senza considerare gli obblighi di restituzione. La caparra non rientra tra questi ultimi, poiché non ha natura meramente restitutoria, ma svolge una funzione di liquidazione anticipata del danno. Di conseguenza, la caparra non può essere scomputata dall’imponibile ai fini dell’imposta di registro e l’avviso di liquidazione risulta fondato.
Norme richiamate
Articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro
Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.
La norma impone di tassare gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione e consente di non considerare soltanto gli obblighi aventi natura propriamente restitutoria. La caparra, non essendo una restituzione ma una liquidazione anticipata del danno, resta rilevante ai fini dell’imponibile.
Articolo 1385 del codice civile
La caparra costituisce una clausola avente lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale.
La caparra ha una funzione di garanzia e di predeterminazione convenzionale delle conseguenze dell’inadempimento. Per la sua natura satisfattiva e risarcitoria in senso lato, non può essere assimilata a una somma semplicemente restituita.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro sulle transazioni, occorre distinguere tra somme realmente restituite e somme che rappresentano il pagamento di un’obbligazione autonoma, anche se collegata all’inadempimento.
- La caparra ex art. 1385 c.c., quando assolve alla funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno, non è considerata una restituzione e concorre alla base imponibile.
- La qualificazione civilistica ed economica della somma è decisiva: non basta che l’importo sia già stato versato o venga materialmente trasferito tra le parti per escluderlo dall’imponibile.
- In presenza di una transazione senza trasferimento di proprietà o costituzione di diritti reali, l’imposta si applica agli obblighi di pagamento derivanti dall’accordo; se non vi sono obblighi di pagamento, si applica l’imposta fissa.
- Per valutare casi analoghi è necessario esaminare il contenuto effettivo dell’accordo e la funzione della somma, verificando se essa abbia natura restitutoria oppure compensativa, risarcitoria o satisfattiva.
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