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Sentenza

Sentenza del 19/04/2016 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Radiodiffusioni - enti locali - abbonamenti telefonici cellulari - esenzione - art. 13 bis, co. 1 D.P.R. 641/12 - non sussiste - tassa governativa - art. 21 Tariffa D.P.R. 641/72 - è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, prevista dall’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. L’esenzione dell’art. 13-bis, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente e non si estende agli enti locali in relazione a tali abbonamenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ente locale chiedeva di essere esentato dal pagamento della tassa governativa sui contratti di telefonia mobile, invocando l’esenzione prevista dall’art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. n. 641/1972, ritenendo che essa fosse applicabile anche agli enti locali.

Norme richiamate

  • Art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972

    La disposizione prevede un’esenzione dalla tassa governativa, ma la sentenza ne impone un’interpretazione restrittiva, escludendone l’applicazione agli enti locali per gli abbonamenti telefonici cellulari.

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972

    La norma individua la tassa governativa dovuta per gli abbonamenti telefonici cellulari; tale obbligo riguarda anche gli enti locali.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale dell’imposizione e, salvo diversa previsione normativa, devono essere interpretate restrittivamente.
  • Un ente pubblico o locale non può beneficiare automaticamente di un’esenzione fiscale: occorre verificare che rientri espressamente tra i soggetti e le fattispecie previste dalla norma.
  • In presenza di un tributo applicabile agli abbonamenti telefonici cellulari, l’obbligo di pagamento permane anche per gli enti locali se non è prevista una specifica esenzione.
  • L’uso istituzionale del servizio telefonico, da solo, non è sufficiente a escludere la tassa quando la normativa non collega l’esenzione alla finalità pubblica del servizio.

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