Sentenza del 19/04/2016 n. 473 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Tributi erariale indiretti - Imposta di registro - Liquidazione in solido di sentenza civile ex art.21 - co.2 - D.P.R. n.131/86.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'obbligo di pagare, in solido, l'imposta di registro liquidata sulla sentenza civile ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Sostenevano, in particolare, di essere eventualmente soltanto parti processuali e non parti del rapporto sostanziale oggetto della decisione, nonché l'insufficiente motivazione dell'avviso di liquidazione. La questione riguardava l'interpretazione coordinata degli artt. 57 e 59 del D.P.R. n. 131/1986 e l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento solidale dell'imposta.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. È stato ritenuto che i ricorrenti fossero parti sostanziali del rapporto dedotto in giudizio, poiché erano stati convenuti e la sentenza aveva accertato la loro responsabilità nelle irregolarità gestionali della società, condannandoli in solido al risarcimento dei danni. Tale coinvolgimento sostanziale integra il presupposto per l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione dell'avviso, contenente la quantificazione del tributo, degli accessori e gli elementi identificativi della pretesa fiscale. La richiesta di pagamento in solido è stata quindi confermata.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La sentenza civile, per il contenuto sostanziale della pronuncia, è soggetta a imposta di registro; l'imposta è dovuta anche quando la decisione accerta responsabilità e dispone una condanna al risarcimento.
Art. 57 del D.P.R. n. 131/1986
Sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro le parti del rapporto sostanziale considerato nell'atto o nella sentenza, non necessariamente tutti i soggetti che abbiano avuto una mera partecipazione formale al processo.
Art. 59 del D.P.R. n. 131/1986
La norma contribuisce a delimitare i casi e i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, da coordinare con l'art. 57 per distinguere le parti sostanziali dalle parti processuali estranee al rapporto dedotto in giudizio.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro sulle sentenze civili, la mera qualità di parte processuale non è sempre sufficiente: occorre verificare se il soggetto sia anche parte del rapporto sostanziale deciso dalla sentenza.
- Chi è convenuto nel giudizio e viene condannato per responsabilità direttamente accertate nella sentenza è normalmente considerato parte sostanziale e può essere obbligato in solido al pagamento dell'imposta di registro.
- L'estraneità sostanziale al rapporto controverso può escludere l'obbligo d'imposta anche quando il soggetto abbia partecipato formalmente al processo.
- Un avviso di liquidazione è adeguatamente motivato se indica l'importo del tributo, gli accessori e gli elementi necessari per identificare con precisione la pretesa e consentire la difesa del contribuente.
- Quando la responsabilità e la condanna sono pronunciate in solido, l'Amministrazione può richiedere l'intera imposta a ciascun coobbligato, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
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