Sentenza del 19/04/2016 n. 708 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Notifica appello procuratore - Trasferimento dal domicilio eletto - Obbligo di comunicare cambio indirizzo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta tardiva l'impugnazione notificata al difensore oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza. Il precedente tentativo di notifica non andato a buon fine non è stato considerato idoneo a salvare il termine, poiché era stato eseguito presso un indirizzo non più corrispondente al domicilio reale del procuratore. Di conseguenza, l'impugnazione non ha prodotto effetti tempestivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità e la tempestività della notifica dell'atto di appello. Il primo tentativo non era andato a buon fine perché l'ufficiale giudiziario non aveva reperito il difensore presso l'indirizzo indicato, poiché lo studio si era trasferito in un'altra via della stessa città. Il ricorrente sosteneva che tale tentativo dovesse comunque rilevare ai fini del rispetto del termine per impugnare. La decisione ha invece considerato che il difensore non ha un obbligo giuridico di comunicare durante il giudizio il trasferimento del proprio studio e che, ai fini della notifica, assume rilievo il domicilio reale del procuratore.
Norme richiamate
Norme processuali sulla notifica dell'impugnazione e sul termine breve di trenta giorni
notifica dell'atto di appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza
Il termine per impugnare è rispettato solo quando la notificazione viene validamente eseguita entro il termine previsto. Un tentativo effettuato presso un indirizzo non corrispondente al domicilio reale del difensore, e non andato a buon fine, non è sufficiente.
Regole sul domicilio del procuratore e sulle notificazioni agli atti processuali
Per la notifica rileva il domicilio reale del procuratore. Il difensore non è giuridicamente obbligato a comunicare nel corso del giudizio il trasferimento del proprio studio, anche se lo spostamento avviene nella stessa città.
Massime di principio
- La notifica di un'impugnazione deve essere effettuata presso il domicilio reale e attuale del difensore destinatario.
- Il trasferimento dello studio del difensore non comporta automaticamente un obbligo di comunicazione alle altre parti del processo.
- Un tentativo di notifica fallito per l'utilizzo di un indirizzo non più attuale non interrompe né sospende necessariamente il termine per impugnare.
- Prima della scadenza del termine breve è opportuno verificare l'indirizzo professionale aggiornato del procuratore, perché la tempestività dell'impugnazione dipende dalla validità della notifica.
- La mera circostanza che il nuovo studio si trovi nella stessa città non rende valida la notifica eseguita presso il precedente indirizzo.
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