Sentenza del 19/04/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Siracusa relativa a una cartella di pagamento di euro 100.883,68, riguardante IRAP e ritenute alla fonte a titolo di acconto IRPEF per il periodo d'imposta 2010. Ha sostenuto: la mancata comunicazione dell'esito della liquidazione e dell'avviso bonario; l'inesistenza o nullità della notifica per assenza della relata in calce alla cartella; l'illegittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate, perché sottoscritta da un funzionario collegato a un dirigente nominato senza concorso; nonché il difetto di motivazione della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale contro l'annullamento degli interessi disposto in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto validi gli atti sottoscritti dal dirigente o dal funzionario delegato nonostante l'illegittimità della nomina dirigenziale, applicando i principi di continuità dell'azione amministrativa e conservazione degli effetti degli atti. Ha inoltre stabilito che l'assenza della relata in calce alla cartella costituiva, nel caso concreto, una mera irregolarità sanata dalla proposizione del ricorso e comunque superata dalla documentazione della notifica. Non era necessario l'avviso bonario, poiché l'Ufficio si era limitato a riscuotere imposte dichiarate e non versate, senza rettificare la dichiarazione. La cartella era sufficientemente motivata e gli interessi erano legittimamente iscritti a ruolo, essendo determinabili sulla base del tasso ministeriale e dei periodi di riferimento previsti dalla legge. La società è stata condannata alle spese di giudizio in favore dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
"In esecuzione dell'art. 6, comma 5..."
L'obbligo di comunicare l'esito della liquidazione e di inviare l'avviso bonario sussiste quando l'Ufficio effettua una rettifica o vi è incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Non è invece necessario quando vengono riscosse imposte dichiarate dal contribuente e semplicemente non versate.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Il controllo automatizzato della dichiarazione può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non pagate, senza necessità di una preventiva comunicazione quando non vi siano rettifiche o elementi di incertezza.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 10 e 11
Gli interessi sulle somme iscritte a ruolo sono calcolati secondo il tasso stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per un periodo determinabile in base alla scadenza del pagamento e alla consegna dei ruoli all'agente della riscossione.
Codice di procedura civile, artt. 137 e seguenti, 148 e 156
Le regole processuali sulle notificazioni e sulle relative nullità si applicano agli atti tributari nei limiti del richiamo normativo. L'eventuale omissione formale della relata non determina necessariamente l'inesistenza della notifica; la proposizione del ricorso può sanare la nullità per raggiungimento dello scopo.
Legge n. 241/1990, art. 3
La cartella deve essere motivata, ma per una cartella derivante da controllo automatizzato è sufficiente una motivazione sintetica, purché consenta al contribuente di comprendere origine, importo e natura della pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 412
"L'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione... relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata."
La previsione espressa dell'obbligo di comunicazione per specifiche categorie dimostra, secondo il Collegio, che tale obbligo non opera automaticamente per ogni liquidazione da controllo automatizzato.
Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015
"...ha contribuito all'indefinito protrarsi di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori..."
L'illegittimità delle nomine dirigenziali dell'Agenzia delle Entrate non travolge automaticamente gli atti adottati dai dirigenti o dai funzionari delegati, poiché il rapporto interno tra amministrazione e agente è irrilevante per i terzi e prevalgono continuità e funzionalità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- La mancata ricezione dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'annullamento della cartella: occorre distinguere tra semplice riscossione di somme dichiarate e non pagate e vera rettifica della dichiarazione. Nel secondo caso la comunicazione assume maggiore rilevanza.
- Un vizio formale della notifica, come l'assenza o l'incompletezza della relata, può essere sanato se il contribuente ha ricevuto l'atto e lo ha impugnato, dimostrando di averne compreso il contenuto.
- L'illegittimità della nomina del dirigente pubblico non determina di regola la nullità degli atti emessi dall'ufficio verso i contribuenti, salvo che si tratti di una funzione speciale e puntuale la cui investitura sia elemento essenziale dell'atto.
- Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato è sufficiente una motivazione sintetica, purché siano identificabili tributo, periodo, importo e origine della pretesa e il contribuente possa difendersi concretamente.
- Gli interessi iscritti a ruolo sono normalmente legittimi se il tasso applicato e il periodo di calcolo sono stabiliti o determinabili secondo la normativa vigente.
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