Sentenza n. 1720/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e conseguente esclusione del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con il primo motivo, l’erroneità della data indicata dall’Amministrazione quale momento della comunicazione della propria volontà di registrare il primo ingresso e sottoscrivere il contratto, sostenendo di avere già trasmesso il kit postale alla Questura il 5 agosto 2024. Con il secondo motivo ha sostenuto che il rifiuto del datore di lavoro di attivare il rapporto, essendo a lui imputabile, non costituisse legittimo motivo di revoca del nulla osta e non impedisse il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il nulla osta era stato rilasciato ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, prima del completamento dei controlli sugli eventuali elementi ostativi, con possibilità di revoca in caso di successivo accertamento di tali elementi. Il datore di lavoro aveva successivamente rinunciato all’istanza e il rapporto non era mai stato instaurato.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca del nulla osta perché il ripensamento del datore di lavoro è intervenuto prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo. Il nulla osta è infatti funzionalmente collegato all’assunzione presso uno specifico datore di lavoro e il permesso di soggiorno è condizionato all’esecuzione di quello specifico contratto e all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Il Collegio ha quindi ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità della revoca, la contestazione della ricorrente sulla data di trasmissione del kit postale. È stato inoltre escluso il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il datore abbia rinunciato all’assunzione prima della conclusione del contratto. Il giudice ha altresì escluso profili di irrazionalità della disciplina o di contrasto costituzionale, rilevando che i controlli posticipati perseguono l’obiettivo di rendere più celere l’ingresso dei lavoratori stranieri. La domanda cautelare, già accolta in via interinale, non ha impedito la reiezione della domanda nel merito. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie e le reciproche condizioni delle parti.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
emissione del nulla osta anche in difetto di completamento dell’istruttoria sulla sussistenza di eventuali elementi ostativi, con successiva revoca del nulla osta in caso di accertamento postumo di fattori impeditivi
La disposizione consente il rilascio anticipato del nulla osta, riservando all’Amministrazione la verifica successiva degli elementi ostativi e la conseguente revoca.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato
Il permesso per attesa occupazione richiede l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, successivamente interrotto; non è applicabile quando l’assunzione non sia mai stata perfezionata.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
cessazione del rapporto di lavoro
La disciplina richiamata riguarda il caso di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato e non il mancato perfezionamento dell’assunzione.
art. 103, comma 4, d.l. 34/2020
limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro
La norma non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la procedura sia stata rigettata o l’assunzione sia venuta meno prima della conclusione del rapporto per causa imputabile al datore di lavoro.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato dello straniero è funzionalmente collegato all’assunzione presso lo specifico datore di lavoro indicato nella richiesta; se il rapporto non viene mai instaurato, il successivo ripensamento o la rinuncia del datore costituiscono motivo legittimo per la revoca del nulla osta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato effettivamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non può essere rilasciato quando l’assunzione non sia mai stata perfezionata.
- Il controllo posticipato sugli elementi ostativi al rilascio del nulla osta, previsto dalla disciplina speciale, è compatibile con la finalità di accelerare l’ingresso dei lavoratori stranieri e legittima la revoca successiva qualora emergano fattori impeditivi.
- La rinuncia del datore di lavoro intervenuta prima della conclusione del contratto non equivale alla cessazione di un rapporto di lavoro ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione, anche quando il mancato perfezionamento dell’assunzione non dipenda dalla volontà del lavoratore.
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