Sentenza n. 697/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento prot. n. Div. P.A.S.I. officio Immigrazione Cat.A.12/2026 del 31-3-2026, notificato il 16.04.2026, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato l’archiviazione dell’istanza assicurata presentata all’ufficio scrivente, volta al rilascio del permesso di soggiorno ed ha disposto il ritiro della ricevuta di presentazione dell’assicurata postale nr.055990797444 con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà in applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art.13 e ss D.lgs. n.286/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con ritiro della ricevuta postale e avvertimento circa una possibile espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Foggia ha archiviato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, il cui titolo era scaduto l'8 settembre 2024. L'archiviazione era stata disposta poiché il richiedente, convocato per il 18 giugno 2025 per i rilievi fotodattiloscopici e gli ulteriori adempimenti, non si era presentato. Anche a seguito di una seconda convocazione, recapitata il 27 febbraio 2026 con invito a presentarsi entro trenta giorni e con l'avvertimento che la mancata presentazione avrebbe comportato la definizione negativa del procedimento, il richiedente non aveva adempiuto. Le censure riguardavano, per quanto emerge dalla sentenza, l'assenza di una previsione espressa sulla perentorietà del termine di convocazione e la violazione delle garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'archiviazione. L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dall'art. 2 della l. 241/1990; per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, l'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 prevede la conclusione entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In presenza di una situazione di improcedibilità derivante dall'impossibilità di completare l'istruttoria, l'amministrazione può definire il procedimento in forma semplificata. Nel caso concreto, la rilevazione fotodattiloscopica costituiva un adempimento istruttorio fondamentale e preliminare alla valutazione della spettanza del titolo, e la mancata presentazione era imputabile esclusivamente al richiedente, nonostante due convocazioni. Il giudice ha escluso che l'assenza di un'espressa qualificazione legislativa del termine di convocazione come perentorio impedisse la definizione del procedimento, poiché l'amministrazione non può mantenerlo indefinitamente pendente né decidere nel merito senza un elemento istruttorio essenziale. È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie partecipative, in quanto il secondo invito conteneva l'avvertimento circa la conseguenza negativa della mancata presentazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto e consente, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, una definizione espressa in forma semplificata.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Prevede la conclusione del procedimento relativo al permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa dell'eventuale successiva espulsione, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale, non accolta per effetto della definizione del giudizio con il rigetto del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata in sede camerale.
Massime di principio
- L'amministrazione può archiviare un'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno quando il richiedente, dopo essere stato convocato più volte, ometta senza giustificazione di compiere un adempimento istruttorio essenziale, quale la rilevazione fotodattiloscopica, rendendo impossibile la conclusione dell'istruttoria.
- L'assenza di un'espressa previsione legislativa sulla perentorietà del termine assegnato per la convocazione non impedisce la definizione del procedimento quando il richiedente sia stato adeguatamente invitato a collaborare e non possa pretendere che l'amministrazione mantenga indefinitamente pendente un procedimento incompleto.
- L'archiviazione dell'istanza può sostanzialmente costituire una definizione di improcedibilità quando l'istruttoria non possa essere completata per una condotta omissiva esclusivamente imputabile al richiedente.
- Non sussiste violazione delle garanzie partecipative quando una seconda convocazione avverte espressamente l'interessato che la mancata presentazione determinerà la definizione negativa del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →