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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19566/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). I motivi di ricorso erano quattro: 1) errata applicazione del delitto di resistenza e vizio di motivazione, sostenendo mancanza di minaccia e di contemporaneità tra l'atto del pubblico ufficiale e la condotta; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) estinzione del reato per prescrizione, dedotta in relazione all'entrata in vigore delle modifiche legislative (richiamo alla riforma Bonafede e all'art. 161-bis c.p.) e alla decorrenza dei termini; 4) vizio motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omissione di motivazione circa la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'errata qualificazione del reato, alla particolare tenuità e alle attenuanti generiche per genericità/insufficiente specificazione delle doglianze. Quanto alla prescrizione, ha distinto le posizioni dei due imputati: per Grotta Michele la prescrizione non è maturata, anche in ragione dell'aggravante della recidiva reiterata che incide sul calcolo dei termini, e il suo ricorso è dichiarato inammissibile; per Bonomo Emiliano la prescrizione del reato si era invece definitivamente perfezionata (termine estintosi il 20/03/2022) prima della sentenza di appello, quindi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti per estinzione del reato. Per Grotta sono confermate le spese e gli oneri a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto configurato quando la condotta integra un impiego attivo di forza volto a neutralizzare l'azione degli agenti e a sottrarsi alla loro presa; la Corte ha ritenuto soddisfatta la contemporaneità e la natura attiva della resistenza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, ma in Cassazione la doglianza deve essere argomentata con evidenza e specificità; nel caso la Corte ha ritenuto mancare i presupposti di decisività/evidenza invocati dalla difesa.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Richiamata nella discussione sulla riforma della prescrizione, la norma non è stata ritenuta applicabile in modo da impedire il maturare della prescrizione rispetto al fatto commesso, tenuto conto dei termini e delle sospensioni; la Corte ha calcolato la prescrizione alla luce della recidiva e delle sospensioni intervenute.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Citando la disciplina dei termini dell'appello, la difesa aveva sostenuto effetti sull'improcedibilità; la Corte non ha condiviso l'argomento come idoneo a incidere sul calcolo della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello può rilevare d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità, ma la Cassazione richiede che la parte che deduce il vizio evidenzi chiaramente i presupposti che rendono decisiva la mancata rilevazione.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva incide sulla determinazione della pena e, ai fini pratici, sul calcolo dei termini della prescrizione; la Corte ha ritenuto che per Grotta l'aggravante della recidiva reiterata impedisse la prescrizione, mentre per Bonomo la recidiva semplice non ha impedito il decorso dei termini.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul computo della prescrizione: la Corte ha applicato le regole di calcolo, tenendo conto delle sospensioni e degli effetti delle aggravanti sulla durata utile per la prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che è ammissibile in Cassazione un motivo volto a dimostrare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, anche se sollevato unitariamente rispetto ad altri motivi dichiarati inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende nei confronti del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede l'accertamento della contemporaneità tra l'atto del pubblico ufficiale e la condotta violenta o minacciosa; una condotta attiva volta a neutralizzare l'azione degli agenti configura la fattispecie.
  • La presunzione di prescrizione va calcolata con attenzione considerando sospensioni, eventuali aggressività/recidive che incidono sui termini e la data in cui la prescrizione si è effettivamente perfezionata; se la prescrizione è maturata prima della decisione di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In Cassazione è ammissibile dedurre l'intervenuta prescrizione anche se altri motivi sono inammissibili; il motivo di cassazione relativo alla prescrizione costituisce un valido mezzo di impugnazione autonomo.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto richiede argomentazione specifica e dimostrativa della decisività di tale causa; doglianze generiche o non supportate non sono accolte.
  • Le censure generiche, non specificamente argomentate rispetto alla motivazione del giudice di merito (ad es. sulle attenuanti generiche o sulla recidiva), sono spesso dichiarate inammissibili: occorre indicare con precisione in che modo la motivazione sia illogica, contraddittoria o carente.

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