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Sentenza

Sentenza n. 3503/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza della sentenza n. 3283/25, resa da questo TAR nel giudizio contrassegnato con rg n. 6530/2024, pubblicata in data 22/04/2025.

Giustizia amministrativa202601118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza che condannava il Ministero al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del capo relativo alle spese di lite di una precedente sentenza del TAR, che aveva liquidato euro 1.000,00 oltre accessori e disposto il rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata. La sentenza era stata notificata ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse effettuato il pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva dimostrato di avere dato esecuzione alla sentenza. Ha ordinato al Ministero di corrispondere le spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, il rimborso del contributo unificato effettivamente versato e gli interessi fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, disponendo che il commissario assicuri l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni dall'insediamento su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alle penalità di mora secondo quanto precisato in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Decorso il termine dilatorio, il creditore può agire per ottenere l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di una sentenza amministrativa quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la costituzione meramente formale, in assenza di prova del pagamento, non esclude l'accertamento dell'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale, degli accessori e degli interessi fino al soddisfo, fissando un termine per l'adempimento e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora può essere disposta quale strumento di coazione indiretta per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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