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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-437/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 ottobre 2022. — Liberty Lines SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Articoli 1 e 4 – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 1 – Attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico – Servizi pubblici di trasporto marittimo veloce di passeggeri – Equiparazione a servizi di trasporto ferroviario via mare. — Causa C-437/21

Giurisprudenza europea62021CJ0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Consiglio di Stato, ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma italiana che consentiva di trattare un collegamento marittimo veloce nello Stretto di Messina come servizio ferroviario via mare. Ha ritenuto che il regolamento n. 3577/92 prevalga e impedisca una riqualificazione nazionale finalizzata a evitare la gara pubblica per un servizio di cabotaggio marittimo. La seconda parte della questione, relativa alla possibile riserva a favore di RFI e a un eventuale aiuto di Stato, non è stata esaminata per insufficienza di elementi.

Il regolamento sul cabotaggio marittimo osta a una norma nazionale che riqualifichi servizi di trasporto marittimo veloce come trasporto ferroviario per sottrarli alle regole sugli appalti pubblici e consentire l’affidamento diretto.

La questione giuridica

Se il regolamento (CEE) n. 3577/92, in particolare gli articoli 1 e 4, osti a una normativa nazionale che equipara per legge il trasporto marittimo veloce di passeggeri tra Messina e Reggio Calabria al trasporto ferroviario via mare, quando tale equiparazione ha l’effetto di escludere il servizio dalle regole sugli appalti pubblici e di consentirne l’affidamento diretto; in via incidentale era evocata anche la possibile creazione di una riserva favorevole a RFI e un possibile aiuto di Stato, ma tale profilo non è stato esaminato.

Principio di diritto

Il regolamento sul cabotaggio marittimo stabilisce la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo e consente ai soli limiti di cui all’articolo 4 contratti di servizio pubblico e obblighi di servizio pubblico in modo non discriminatorio, senza prevedere un affidamento diretto analogo a quello ammesso per il trasporto ferroviario dal regolamento n. 1370/2007. Ne deriva che uno Stato membro non può, mediante una norma interna, qualificare o equiparare servizi di trasporto marittimo a servizi ferroviari quando tale riqualificazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio marittimo alle regole sugli appalti pubblici che gli sarebbero altrimenti applicabili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 3577/92
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 3577/92
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 3577/92
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 1, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 2, lettera h), regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articolo 5, paragrafo 6, regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Decreto-legge n. 50/2017, articolo 47, comma 11-bis
  • Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 138 T/2000, articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
  • Decreto legislativo n. 50/2016, articolo 17, paragrafo 1, lettera i)

Servizi di trasporto marittimo veloce e riqualificazione come trasporto ferroviario

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di affidamento di un servizio pubblico di trasporto marittimo veloce di passeggeri nello Stretto di Messina. La questione nasce dall’affidamento diretto, dal 1° ottobre 2018, del servizio a Bluferries Srl, senza nuova gara, sulla base di una norma nazionale che ne consentiva l’assimilazione al servizio ferroviario via mare.

Fatti e procedimento principale

La Liberty Lines SpA aveva ottenuto nel 2015, mediante procedura aperta, l’appalto per il servizio di trasporto veloce tra Messina e Reggio Calabria. Alla scadenza del contratto, il MIT non prorogava il servizio e decideva di affidarlo direttamente a Bluferries, società interamente detenuta da Rete Ferroviaria Italiana SpA. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso della Liberty Lines, ritenendo che il servizio potesse essere qualificato come trasporto ferroviario via mare e quindi affidato direttamente.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto il regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, che sancisce la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo nell’Unione;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o imporre obblighi di servizio pubblico per i servizi regolari da, tra e verso le isole, ma su base non discriminatoria.

È richiamato anche il regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale si applica al trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e, facoltativamente, al trasporto in acque marine nazionali, ma “ferme restando” le disposizioni del regolamento n. 3577/92. In esso l’articolo 5, paragrafo 6, ammette l’affidamento diretto soltanto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia.

Questione giuridica affrontata dalla Corte

La Corte riformula la questione del giudice nazionale: occorre stabilire se il regolamento n. 3577/92 osti a una norma nazionale che equipari servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario, quando tale equiparazione abbia come effetto quello di sottrarre il servizio marittimo alla disciplina sugli appalti pubblici e di consentire l’affidamento diretto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il regolamento n. 3577/92 fissa chiaramente il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo. L’articolo 4 consente contratti di servizio pubblico e obblighi di servizio pubblico, ma impone che ciò avvenga in modo non discriminatorio verso tutti gli armatori dell’Unione e non contempla una deroga generale analoga all’affidamento diretto.

Al contrario, il regolamento n. 1370/2007 consente l’affidamento diretto solo per il trasporto ferroviario, non per il trasporto marittimo. La Corte sottolinea che l’applicabilità del regolamento n. 1370/2007 al trasporto in acque marine nazionali è subordinata al rispetto del regolamento n. 3577/92; in caso di conflitto, prevale quest’ultimo.

Ne consegue che una misura nazionale non può procedere a una riqualificazione dei servizi che non rispecchi la loro natura reale e che abbia l’effetto di sottrarli alla disciplina applicabile. Ciò vale in particolare quando la riqualificazione serve a giustificare un affidamento diretto che, per il cabotaggio marittimo, non è previsto.

Profili non esaminati

La Corte non esamina la parte della questione relativa alla possibile creazione di una riserva in favore di RFI o alla qualificazione della misura come aiuto di Stato, poiché il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti, in particolare sulla compensazione eventualmente connessa al contratto.

Dispositivo

La Corte dichiara che il regolamento n. 3577/92, e segnatamente gli articoli 1, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, ostano a una normativa nazionale che intenda equiparare servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario qualora tale equiparazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio alle regole sugli appalti pubblici ad esso applicabili.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e le amministrazioni, la pronuncia conferma che il trasporto marittimo di cabotaggio non può essere “trasformato” in trasporto ferroviario mediante legge interna al solo fine di evitare la gara. L’eventuale uso di schemi di servizio pubblico nel settore marittimo deve restare coerente con il regolamento n. 3577/92 e rispettare il principio di non discriminazione tra armatori dell’Unione.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimicabotaggio marittimoappalti pubbliciservizi pubblici di trasportoconcorrenza

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