Cassazione Civile, Ordinanza n. 18737/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione finanziaria e immobiliare: secondo la prospettazione delle società attrici, un funzionario bancario avrebbe rappresentato la futura concessione di un mutuo per un rilevante investimento edilizio, inducendo l'acquisto di un credito bancario deteriorato e la stipula di ulteriori atti finanziari e di garanzia; l'operazione non si sarebbe poi concretizzata e la banca avrebbe tenuto una condotta illecita o comunque contraria a buona fede, correttezza e solidarietà. In primo e secondo grado le domande sono state respinte; in appello la ricorrente ha lamentato, da un lato, violazione dei doveri di buona fede e correttezza e del principio di solidarietà, dall'altro, vizi di motivazione/ motivazione apparente della sentenza impugnata, nonché la nullità della decisione ai sensi delle norme sul contenuto della sentenza. In cassazione la banca ha resistito eccependo, tra l'altro, la non bancabilità dell'operazione e l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa: la ricorrente avrebbe infatti trascritto in modo confuso e incomprensibile la parte narrativa della sentenza d'appello, senza rendere intelligibile la domanda originaria, l'istruttoria, il decisum del primo giudice e le ragioni dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non assolvesse l'onere imposto dall'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché l'esposizione dei fatti di causa era meramente riproduttiva della sentenza impugnata, ma in modo talmente oscuro e frammentario da non consentire di comprendere la vicenda sostanziale e processuale, le domande proposte, l'istruttoria, le rationes decidendi dei giudici di merito e i motivi effettivi di appello. La Corte ha evidenziato che tale carenza non può essere colmata mediante la lettura dei motivi o l'accesso ai fascicoli di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara, sommaria ma comprensibile esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la mancanza o l'inidoneità di tale esposizione rende il ricorso inammissibile. La Corte ribadisce che non è sufficiente una trascrizione confusa della sentenza impugnata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La censura sulla motivazione della sentenza non sana l'inosservanza dell'onere di esposizione dei fatti nel ricorso; se la sentenza fosse davvero carente di motivazione, ciò non potrebbe essere usato come sostituto dell'esposizione richiesta dall'art. 366 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale, ma senza incidere sulla declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza/esposizione dei fatti.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro del dovere di motivazione; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile per difetto dell'esposizione dei fatti di causa.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta violazione dei doveri di correttezza nella fase e nell'esecuzione del rapporto.
art. 1176 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta violazione della diligenza dovuta dalla banca.
art. 1337 c.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro dei doveri di buona fede nelle trattative.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro di esecuzione secondo buona fede del rapporto contrattuale.
art. 2 Cost.
Richiamato nel primo motivo come fondamento del principio di solidarietà, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata come base dei primi e terzi motivi per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicata come base del secondo motivo per nullità della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa, pur formalmente presente, sia incomprensibile e non consenta alla Corte di individuare con precisione domanda originaria, svolgimento del processo, decisioni di merito e motivi di impugnazione.
- L'onere di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. non può essere assolto mediante la mera trascrizione confusa della sentenza impugnata né può essere integrato dalla lettura dei motivi di ricorso o dall'esame dei fascicoli di merito.
- La Corte di cassazione non può ricostruire autonomamente la vicenda processuale accedendo agli atti di causa: il ricorso deve essere autosufficiente quanto alla rappresentazione dei fatti rilevanti per la decisione.
- Le censure di violazione di legge o di motivazione non sono scrutinabili se il ricorso non offre una base narrativa chiara e sintetica che permetta di comprendere la pertinenza delle doglianze.
- rami
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