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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30226/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. La Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva già rigettato il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2010. Con un unico motivo, il ricorrente deduceva violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, denunciando che la CTR avesse erroneamente ritenuto i motivi di gravame privi di specificità, sul presupposto che essi si limitassero a riproporre dubbi e perplessità già espressi in primo grado. Sosteneva invece che l'appello richiamasse anche le parti corrispondenti della sentenza impugnata e sviluppasse una critica mediante richiamo a giurisprudenza pertinente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il giudice d'appello aveva trascurato di considerare che i motivi di gravame richiamavano le corrispondenti parti della decisione di primo grado e ne sviluppavano la critica, e soprattutto ha ribadito che, nel processo tributario, la riproposizione delle ragioni di impugnazione contro l'atto impositivo, in contrapposizione alla decisione di primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere di specificità dell'appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, per il carattere devolutivo pieno del gravame. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, affinché si uniformi al principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'onere di impugnazione specifica è soddisfatto anche dalla riproposizione, a sostegno dell'appello del contribuente, delle ragioni di contestazione dell'atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, poiché l'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato come vizio processuale per la pretesa violazione delle regole sull'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno e non è confinato al solo controllo di vizi specifici della decisione di primo grado.
  • Ai fini dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, l'impugnazione specifica è sufficiente quando l'appellante riproponga le ragioni di censura contro l'atto impositivo e le ponga in confronto con la motivazione del primo giudice.
  • Non può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità un appello che richiami le parti pertinenti della sentenza di primo grado e ne sviluppi la critica anche mediante supporto giurisprudenziale.
  • La valutazione della specificità dei motivi di appello deve tener conto della funzione sostanziale del gravame nel processo tributario, che è quella di ottenere il riesame della controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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