Cassazione Penale, Ordinanza n. 25706/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi; ha quindi mantenuto ferma la condanna per tentato furto pluriaggravato pronunciata nei gradi di merito e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando la condanna di primo grado, li aveva ritenuti responsabili di tentato furto pluriaggravato. Con l'unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 49 c.p., sostenendo in sostanza che il fatto sarebbe stato inidoneo a integrare il tentativo punibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era una pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello e già disattese con argomenti logici e giuridici corretti; inoltre la decisione di merito aveva valorizzato, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, l'astratta capacità dello strumento utilizzato e la mancanza di prova dell'asserita inidoneità.
Norme richiamate
art. 49 c.p.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inidoneità del fatto; la Corte osserva che la doglianza è infondata perché il giudice di merito ha escluso l'inidoneità dello strumento utilizzato sulla base di un apprezzamento in fatto non sindacabile in cassazione.
art. 49 cod. pen.
Norma invocata per contestare la punibilità del tentativo; la Corte ne nega l'applicazione nel caso concreto per difetto di prova dell'inidoneità della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già dedotte in appello e già motivate dalla corte di merito con argomentazioni logiche e giuridiche non manifestamente illogiche.
- La dedotta inidoneità dell'azione o dello strumento utilizzato ai fini dell'art. 49 c.p. richiede una prova specifica; in mancanza, il giudice può valorizzare l'astratta capacità dell'arnese o del mezzo impiegato per escludere l'inapplicabilità della norma.
- L'apprezzamento circa l'idoneità o inidoneità del mezzo o della condotta, quando fondato su valutazioni di fatto adeguatamente motivate, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione rilevante.
Come è indicizzato
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