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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18397/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conversione, operata dal Pubblico Ministero, del sequestro d'urgenza disposto dalla polizia giudiziaria (originariamente qualificato come sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p.) in un decreto di sequestro probatorio privo di motivazione sufficiente. Si censura: la violazione di legge e la carenza di motivazione del decreto di sequestro probatorio (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), l'espropriazione delle funzioni di controllo del G.I.P. a favore del P.M., il mancato rispetto dei termini per la trasmissione del decreto di sequestro preventivo all'autorità giudiziaria, nonché l'inidoneità della motivazione fornita (mera apparenza e rinvio a verbali delle forze di polizia che descrivevano esigenze preventive e non probatorie). In sostanza Mancuso contesta che il P.M. non abbia adeguatamente spiegato il fumus commissi delicti, il nesso pertinenziale fra le 53 stecche di sigarette sequestrate e il reato ipotizzato, e le concrete esigenze probatorie che giustificano il vincolo reale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte di violazione di legge, ritenendo che il decreto di sequestro probatorio fosse privo della motivazione richiesta a pena di nullità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve descrivere la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e il loro rapporto con l'ipotesi criminosa, oltre a motivare la finalità probatoria perseguita. Non essendo presenti tali elementi, la Cassazione ha annullato senza rinvio sia il decreto di sequestro del 14 ottobre 2021 sia l'ordinanza del Tribunale del riesame del 18/11/2021 e ha disposto la immediata restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 321, comma 3-bis

    Disciplina la facoltà della polizia giudiziaria di disporre d'urgenza un sequestro preventivo; tuttavia la successiva qualificazione del vincolo come sequestro probatorio da parte del P.M. richiede adeguata motivazione e non può eludere il controllo giurisdizionale.

  • Codice di procedura penale, art. 257

    Norma richiamata in relazione ai poteri e competenze del Tribunale del riesame circa i provvedimenti cautelari; qui citata per il controllo sul decreto di sequestro confermato in sede di riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 324

    Norma che disciplina l'azione di impugnazione degli atti cautelari dinanzi alla Corte di Cassazione; richiamata perché il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto impugnato.

  • Codice penale, art. 494

    Norma sostanziale menzionata quale possibile riferimento al tipo di illecito connesso alla detenzione o commercio abusivo di beni soggetti a specifica normativa, parte della contestazione fattuale.

  • Codice penale, art. 493-ter

    Ulteriore norma penale richiamata nell'epigrafe dei reati contestati, utile a definire la fattispecie incriminatrice rispetto alla quale andava motivato il sequestro probatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge (lett. b) e motivazione insufficiente o contraddittoria (lett. e). La Corte ha ritenuto fondato il motivo di violazione di legge connesso alla carenza motivazionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996; Sez. 5 n. 13594 del 22/02/2015; Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018; altre)

    La giurisprudenza consolidata richiede che il decreto di sequestro probatorio espliciti il fumus commissi delicti, la riconducibilità della condotta alla fattispecie incriminatrice, la relazione tra beni e reato e le concrete esigenze probatorie che giustificano il vincolo; l'assenza di tali elementi determina la nullità del provvedimento.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio richiede una motivazione specifica e circostanziata: descrizione della condotta ipotizzata, inquadramento giuridico, natura dei beni e nesso di pertinenzialità con il reato, nonché le esigenze probatorie concrete che giustificano il prelievo del bene.
  • La qualificazione come sequestro probatorio di un sequestro d'urgenza operato dalla polizia giudiziaria da parte del P.M. non può eludere il requisito motivazionale; il P.M. non può sostituirsi al giudice di controllo senza fornire adeguata e autonoma motivazione.
  • La mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio comporta la nullità del provvedimento e la conseguente restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.
  • Il difensore deve tempestivamente eccepire vizi formali e la carenza motivazionale del provvedimento; l'affermazione di inefficacia del primo atto e l'adozione di un nuovo decreto non esonerano il P.M. dall'obbligo di motivare compiutamente il sequestro probatorio.
  • Non è possibile integrare la motivazione mancante del decreto di sequestro probatorio semplicemente richiamando le esigenze preventive descritte nel verbale della polizia giudiziaria quando tali esigenze sono diverse da quelle probatorie richieste dalla norma.

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