Cassazione Penale, Ordinanza n. 30956/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per il tentativo di violenza privata. I primi due motivi di ricorso deducevano censure generiche, sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti di prova. Il terzo motivo è stato ritenuto inedito, perché la questione non risultava essere stata devoluta in appello secondo la sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze dei primi due motivi mirassero, in modo non consentito, a ottenere un sindacato sul merito e una diversa lettura del compendio probatorio, in assenza di specifici travisamenti e in presenza di una motivazione di merito non viziata da macroscopica illogicità o carenza. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto nei motivi di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base della contestazione del tentativo; la decisione non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, limitandosi a registrare la conferma della condanna
art. 610 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del reato contestato, confermato nei gradi di merito
art. 616 c.p.p.
implicito fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dal riferimento ai limiti del sindacato di legittimità e all'assenza di specifici travisamenti di prova o violazioni di legge
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un riesame del merito o in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, salvo l'allegazione di specifici travisamenti probatori o di reali vizi di legittimità.
- La critica alla motivazione è scrutinabile solo se evidenzia una mancanza, una contraddittorietà o una illogicità manifesta e macroscopica; non sono sufficienti censure meramente dissenzienti rispetto alla valutazione del giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che introduca per la prima volta in cassazione una questione non devoluta con i motivi di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per proporre temi nuovi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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